Il milione perso nel gas

Il milione perso nel gas
In pubblica udienza del 18 giugno 2012, con sentenza 110/03/12 del 30 agosto 2012, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, Sezione 3, decide che il ricorso non merita accoglimento, deve essere rigettato, e tuttavia, ma ai soli fini della compensazione integrale delle spese, non può non rilevarsi la equivocità della formulazione adottata dalla circolare 34/B del 1 luglio 2004 della Agenzia delle Dogane.

L’istanza di rimborso (€ 1.025.927,75) dell’accisa pagata in eccesso sulle vendite di gas naturale è stata rigettata perché presentata oltre il termine di 2 anni decorrente dal sorgere del credito, vale a dire dalla presentazione della dichiarazione annuale trasmessa in via telematica il 31 marzo 2009 (la richiesta di rimborso è stata incontestabilmente spedita il 1° aprile 2011).

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Abbuono d’accisa negato sul furto

9th Avenue Food Festival © Steve Hill 1xcom 22233

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In tema di accise, il soggetto obbligato, per poter ottenere l’abbuono dell’imposta, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo modificato dall’art. 59 della legge n. 342 del 2000), in riferimento alla perdita o alla distruzione di prodotti in sospensione d’imposta in conseguenza di un reato commesso da terzi, non può limitarsi a dimostrare che l’evento è stato determinato da un fatto umano ascrivibile a terzi, ma è tenuto a provare di non aver concorso con dolo o di non aver cooperato con colpa al suo verificarsi, ipotesi quest’ultima che si verifica quando, senza il comportamento gravemente colposo dell’obbligato, il reato non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in modo diverso. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza (sentenza n. 174/21/07 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna – Sezione staccata di Parma, depositata il 24.1.2008, notificata in data 11.2.2008) impugnata che aveva escluso l’abbuono – con riferimento ad un furto di oltre 90 mila litri di alcool etilico anidro stoccato in sospensione d’accisa – ritenendo insufficiente l’esibizione del decreto di archiviazione emesso dal Gip, per essere il reato stato commesso da ignoti, in presenza di gravi negligenze nell’adempimento degli obblighi di vigilanza da parte del soggetto obbligato).

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Deduzioni difensive alla contestazione

BALANCE © Thomas Holtkoetter

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In presenza di deduzioni difensive (ai sensi dell’art.16, commi 4, 5 e 7, del D.Lgs 472/1997), l’impugnazione dell’atto di contestazione non è ammessa in quanto esso non può essere considerato atto di irrogazione delle sanzioni e l’ufficio è obbligato – a pena di nullità e nel termine di decadenza di un anno dalla data di presentazione delle deduzioni difensive ex adverso presentate dal trasgressore – ad irrogare le sanzioni con atto motivato anche in ordine alle medesime deduzioni.

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No all’energia agevolata senza denuncia

No all'energia agevolata senza denuncia

Adieu © Enzo Penna 1xcom 23316

Per acquisire il diritto all’agevolazione prevista su determinate tipologie di consumi di energia elettrica (nello specifico: quelle introdotte con l’art.4 d.l. 28 giugno 1995, n.250, come modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n.349, per le addizionali sull’energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrosiderurgici ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie), la ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente far conoscere l’esistenza di tali requisiti oggettivi, denunciandoli al preposto Ufficio Tecnico di Finanza (l’odierno Ufficio delle Dogane), e così assumere lo status di soggetto passivo d’imposta.

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Svincolo fraudolento dal regime sospensivo

Svincolo fraudolento dal regime sospensivo

Achoooo! © Dave Nitsche

Accertato che il prodotto in regime sospensivo era stato fraudolentemente immesso in consumo nel territorio di uno Stato membro diverso dall’Italia, trovavano immediata applicazione gli articoli 6 e 20 della Direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, il cui testo è stato riprodotto agli articoli 2 e 7 del D.Lgs 504/1995, non essendo invocabile uno ius singulare introdotto dalla legislazione nazionale, nemmeno se ritenuto non incompatibile con la citata direttiva comunitaria.

In tema di accise, il soggetto obbligato, per poter ottenere l’abbuono dell’imposta, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo modificato dall’art. 59 della legge n. 342 del 2000), in riferimento allo svincolo fraudolento dal regime sospensivo in conseguenza di un reato commesso da terzi, non può limitarsi a dimostrare che l’evento è stato determinato da un fatto umano ascrivibile a terzi, ma è tenuto a provare di non aver concorso con dolo o di non aver cooperato con colpa al suo verificarsi, ipotesi quest’ultima che si verifica quando, senza il comportamento gravemente colposo dell’obbligato, il reato non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in modo diverso.

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