In pubblica udienza del 18 giugno 2012, con sentenza 110/03/12 del 30 agosto 2012, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, Sezione 3, decide che il ricorso non merita accoglimento, deve essere rigettato, e tuttavia, ma ai soli fini della compensazione integrale delle spese, non può non rilevarsi la equivocità della formulazione adottata dalla circolare 34/B del 1 luglio 2004 della Agenzia delle Dogane.
L’istanza di rimborso (€ 1.025.927,75) dell’accisa pagata in eccesso sulle vendite di gas naturale è stata rigettata perché presentata oltre il termine di 2 anni decorrente dal sorgere del credito, vale a dire dalla presentazione della dichiarazione annuale trasmessa in via telematica il 31 marzo 2009 (la richiesta di rimborso è stata incontestabilmente spedita il 1° aprile 2011).