Vado in Germania e mi compro la birra


Vado in Germania e mi compro la birra.

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Il venditore tedesco inadempiente verso gli obblighi previsti dall’articolo 34, comma 2, della Direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise, non può cedere birra all’acquirente italiano che – sprovvisto della qualifica di “destinatario registrato” prevista al punto 9 dell’articolo 4 della medesima fonte di diritto comunitario – è obbligato a pagarne l’accisa all’atto dell’immissione in consumo nel territorio dello Stato italiano e nemmeno può trasportarla, ai sensi dell’articolo 32 della stessa Direttiva CE, in quantità superiore al limite dei 110 litri stabilito dall’art. 11, co. 2, D.Lgs 504/1995.

AVVISO DI PAGAMENTO N° … / 2010 – ai sensi dell’art. 14 D.L.vo n. 504/1995 (T.U.A.)

Accisa sulla birra –Birra immessa in consumo in altro Stato membro, acquistata e trasportata in quantità superiore al limite (110 litri) stabilito al comma 2 dell’art. 11 del testo unico sulle accise. Fatto spontaneamente dichiarato dal signor … con p.v. del 13 dicembre 2010 formalizzato nell’ufficio delle dogane di … Obbligo del pagamento del tributo ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.lgs 504/1995 (Testo Unico sulle Accise).

Il Direttore dell’Ufficio delle Dogane di …

Letta la dichiarazione resa dal signor …,  come formalizzata col processo verbale qui redatto il 13 dicembre 2010, in merito all’acquisto di birra, in Germania, personalmente trasportata in Italia con “documento amministrativo semplificato” (D.A.S.) esibito dal medesimo dichiarante affinché l’ufficio potesse vistarne l’attestato di ricevuta.

Considerato che il venditore tedesco inadempiente verso gli obblighi previsti dall’articolo 34, comma 2, della Direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise, non può cedere birra all’acquirente italiano che – sprovvisto della qualifica di “destinatario registrato” prevista al punto 9 dell’articolo 4 della medesima fonte di diritto comunitario – è obbligato a pagarne l’accisa all’atto dell’immissione in consumo nel territorio dello Stato italiano e nemmeno può trasportarla, ai sensi dell’articolo 32 della stessa Direttiva CE, in quantità superiore al limite dei 110 litri stabilito dall’art. 11, co. 2, D.Lgs 504/1995.

Visto che, ai sensi degli articoli 2, 10 e 11 del D.Lgs 504/1195, il prodotto in questione si considera acquistato per fini commerciali e il detentore è obbligato al pagamento dell’accisa all’atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato italiano.

Considerato che occorre pertanto recuperare l’accisa di euro 120,98 (euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato: secondo l’aliquota d’imposta dell’allegato I al testo unico accise, in vigore dal 1° gennaio 2006, ex art. 1 del Provvedimento Agenzia Dogane del 12 dicembre 2005) dovuta su 3,96 ettolitri di birra lager pilsener considerata a 13 gradi Plato.

Visto l’art. 3, co. 4, del medesimo D.L.vo 504/1995 ove prescrive che in caso di ritardo nel pagamento (immissione in consumo del 6 dicembre 2010, come dichiarata sull’attestato di ricevuta del DAS ) si applica l’indennità di mora del 6 per cento e che, inoltre, sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali.

Visto l’art.14 del medesimo D.L.vo 504/1995 ove prevede che, prima di avviare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo (cfr.: D.P.R. 29/9/1973, n. 602, D.L.vo 26/2/1999, n.46), gli uffici notifichino “avviso di pagamento”, fissando il termine di 15 giorni per l’adempimento decorrente dalla data di ricevimento.

AVVISA la società …, che si trova a debito nei confronti dell’Erario per le seguenti somme.

Qualora la società non provveda al pagamento delle somme sopra specificate o non ottenga la sospensione dal pagamento con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di …, il presente atto sarà considerato provvedimento costituente titolo per l’avvio della procedura di RISCOSSIONE COATTIVA prevista dal D.P.R. 28.1.1988, n.43 e successive modificazioni, con iscrizione a ruolo ai sensi del D.Lvo n. 46 del 26.02.1999.

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2 thoughts on “Vado in Germania e mi compro la birra

    • L’accisa sulla birra si ottiene moltiplicando gli ettolitri di birra per il suo grado Plato (grado di densità di zuccheri disciolti nel mosto, espressa in percentuale peso/peso) per l’aliquota imposta (che attualmente, in Italia, è di euro 2,35). Molto approssimativamente, moltiplicando per 3 il grado alcolico si ottengono i gradi plato.
      L’accisa sull’alcole etilico si ottiene moltiplicando il volume anidro, alla temperatura di 20 gradi Celsius, per l’aliquota imposta (che attualmente, in Italia, è di euro 800,01 per ogni ettolitro anidro). Il volume anidro è la parte alcolica di un volume di spirito idrato (miscela idro-alcolica) a 20 °C e si ottiene moltiplicando quest’ultimo per il grado alcolico (titolo alcolometrico volumico effettivo).
      Grazie per la visita – Paolo Silvestro D’Antone

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