Ho superato l’assegnazione UMA


Late autumn walk © Ben Goossens 1xcom20863

L’azienda agricola che si rifornisce di gasolio denaturato in quantità superiore al limite assegnatogli con il libretto di controllo dell’ufficio provinciale U.M.A. viola il disposto dell’art. 6, comma 1, del decreto 454/2001 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali: “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, titolari del libretto di controllo rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, si riforniscono di prodotti petroliferi denaturati per l’agricoltura presso i depositi fiscali e presso i depositi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, nei limiti delle assegnazioni effettuate dall’ufficio regionale o provinciale, annotandone di volta in volta qualità e quantità sul libretto medesimo.” Regolarizziamo l’errore scrivendo una lettera indirizzata sia all’ufficio provinciale per gli utenti motori agricoli che all’ufficio delle dogane e chiediamo di detrarre dalla prossima assegnazione la quantità eccedente che, ovviamente, non abbiamo utilizzato. Ci avvaliamo dell’istituto del ravvedimento operoso, pagando euro 32,25 (un ottavo di euro 258 costituente il minimo edittale della sanzione prevista dall’articolo 50, comma 1, del testo unico sulle accise per la violazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 454/2001).

La violazione delle norme regolamentari concernenti le modalità di gestione dell’agevolazione prevista dall’art. 24 del testo unico sulle accise e indicata al punto 5 della tabella A allegata al medesimo D.lgs 504/1995, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro, dall’art. 50, comma 1, dello stesso testo unico: “…per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione,… si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro”.

Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro un anno dall’omissione o dall’errore, si può definire l’illecito tributario mediante il pagamento spontaneo di una sanzione ridotta ad un ottavo del minimo, purché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano formale conoscenza (cfr. il cosiddetto “ravvedimento operoso” previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).

Regolarizziamo dunque l’ errore scrivendo una lettera indirizzata sia all’ufficio provinciale per gli utenti motori agricoli che all’ufficio delle dogane e – dopo aver dettagliatamente indicato i nostri dati aziendali, il codice UMA, gli estremi del libretto, l’assegnazione e il rifornimento che ce l’ha fatta superare – chiediamo di detrarre dalla prossima assegnazione la quantità eccedente che, ovviamente, non abbiamo utilizzato.

Nella medesima lettera aggiungiamo che ci siamo avvalsi dell’istituto del ravvedimento operoso, pagando euro 32,25 (un ottavo di euro 258 costituente il minimo edittale della sanzione prevista dall’articolo 50, comma 1, del testo unico sulle accise per la violazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 454/2001).

La lettera la scriviamo prima di andare a pagare, pazientemente e con appuntamento fissato dalla ricevitoria della dogana, in cinque copie.

La firmiamo e alleghiamo le fotocopie del libretto UMA e quelle della nostra carta d’identità.

Una delle cinque copie la diamo al ricevitore della dogana al momento del pagamento e quattro fotocopie della ricevuta che ci darà le attacchiamo alle quattro copie della nostra lettera.

Un’altra la consegniamo al “protocollo” della dogana dove, pazientemente, chiediamo una firma, per ricevuta, sulle rimanenti tre copie della nostra lettera.

Non ci resta che andare all’UMA a lasciare un’altra copia della nostra lettera, chiedendo anche a loro una firma, per ricevuta, sulle due copie rimaste.

Infine, ne portiamo una alla nostra associazione di categoria e conserviamo l’ultima copia della nostra lettera e l’originale ricevuta di pagamento che ci ha rilasciato il ricevitore della dogana.

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1 thoughts on “Ho superato l’assegnazione UMA

  1. Mi si scusi un commento. Non capisco in che modo si possa verificare che un utente motori agricoli possa acquistare del prodotto energetico eccedente l’assegnazione, dal momento che il depositario é tenuto, prima della vendita, a controllare l’assegnazione e le quantità già acquistate, essendo esclusa la possibilità di vendita oltre tali limiti.
    Se per un errore (incomprensibile, ma nella vita tutto é possibile!) dovesse accadere di avere acquistato (e/o venduto) prodotto denaturato in eccesso rispetto all’assegnazione, il rischio che si corre non é la sanzione amministrativa cui viene fatto riferimento, oggi modificata da 1.000 a 3.000 €, ma la sanzione penale rientrante nelle previsioni dell’articolo 40 comma 1 del TUA, poiché trattandosi di prodotto denaturato cui non si ha diritto, si integra l’impiego di prodotti ad accisa agevolata in impieghi a maggiore accisa e, comunque, sottrazione o tentativo di sottrazione (equivalente) al pagamento dell’accisa. Ove non fossero iniziati controlli da parte dell’A.F., si potrebbe auto denunciare l’accaduto, chiedendo di accedere al pagamento dell’accisa involontariamente evasa e, ritengo, alla sanzione ridotta cui viene fatto riferimento

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