No all’energia agevolata senza denuncia


No all'energia agevolata senza denuncia

Adieu © Enzo Penna 1xcom 23316

Per acquisire il diritto all’agevolazione prevista su determinate tipologie di consumi di energia elettrica (nello specifico: quelle introdotte con l’art.4 d.l. 28 giugno 1995, n.250, come modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n.349, per le addizionali sull’energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrosiderurgici ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie), la ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente far conoscere l’esistenza di tali requisiti oggettivi, denunciandoli al preposto Ufficio Tecnico di Finanza (l’odierno Ufficio delle Dogane), e così assumere lo status di soggetto passivo d’imposta.

Sull’argomento vedi la sentenza Cass. civ. Sez. V, 30-07-2008, n. 20679 disponibile nella sezione “download” di questo blog

Il 16 dicembre 2002, la ricorrente chiedeva, a questo Ufficio delle Dogane, la restituzione di euro 136.535,00 per imposta sul consumo di energia elettrica e relative addizionali, più interessi, versate nel periodo dal settembre 1997 al luglio 2002 come indicato in un prospetto allegato all’istanza.

Il 5 febbraio 2003, l’ufficio notificava il provvedimento di rifiuto alla restituzione del predetto importo di euro 136.535,00, più interessi, e precisava le ragioni dell’impossibilità di accoglimento della richiesta.

Relativamente al periodo precedente all’istanza di rimborso, si evidenzia che:

  • con lettera del 09 aprile 1996 la ricorrente chiedeva, all’allora Ufficio Tecnico di Finanza di …, di poter usufruire delle agevolazioni introdotte, con l’art.4 d.l. 28 giugno 1995, n.250, come modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n.349, per le addizionali sull’energia elettrica “utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrosiderurgici ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie”;
  • l’U.T.F. di …, con nota del 13 maggio 1996, comunicava gli adempimenti da porre in essere per fruire delle agevolazioni previste per l’imposta di consumo e per le addizionali per la concessione delle quali si evidenziava la necessità di acquisire lo status di “soggetto obbligato” (c.d. assimilato ai fabbricanti );
  • solo in data 08 maggio 2002, perveniva all’ufficio la prescritta “denuncia di officina” (ex art.53, comma 2, lettera b, D.Lgs 26 ottobre 1995, n.504);
  • il 27 giugno 2002, funzionari doganali effettuavano un sopralluogo preliminare presso gli impianti e constatavano che l’energia elettrica ricevuta dalla ditta veniva impiegata prevalentemente in tre forni ad induzione per la fusione di ghisa e materiali ferrosi nonché, per la restante parte, in usi delle utilities motori, illuminazione e uffici per i quali non spettano le richiamate agevolazioni. I verificatori accertavano inoltre che i complessi di misura non erano stati ancora predisposti per il suggellamento;
  • il 1° luglio 2002, i funzionari eseguivano la verifica tecnica e provvedevano a fiscalizzare i contatori di misura;
  • il 23 luglio 2002, dopo aver acquisito ulteriore e necessaria documentazione tecnica (certificati di taratura dei trasformatori di misura), con nota n…. del 24 luglio 2002, l’ufficio inviava la prescritta licenza di esercizio (ex art.53, comma 1, D.Lgs 504/1995) comunicando che l’energia impiegata per l’alimentazione dei forni ad induzione per la fusione della ghisa era da considerarsi non sottoposta ad imposta. Con la medesima nota del 24 luglio 2002, l’ufficio avvisava il fornitore che dal 1°agosto 2002 avrebbe dovuto cedere l’energia in sospensione d’imposta e così permettere al cliente di provvedere direttamente alla corresponsione dei tributi.

Il difetto di legittimazione attiva sostanziale dell’odierna appellante

La cosiddetta “denuncia di officina” non trasforma il consumatore di energia elettrica in produttore, ma costituisce l’espressione della volontà del primo di assumere la veste di soggetto passivo dei tributi in questione. L’assimilazione al fabbricante consente la riconoscibilità delle eventuali condizioni di esenzione e la relativa quantificazione mediante l’accertamento tributario e la liquidazione delle imposte ad opera del competente Ufficio Tecnico di Finanza (cfr. art. 55, comma 1, T.U.A.).

Tale “denuncia” è l’atto introduttivo di una serie di adempimenti di natura tecnico-fiscale che, lungi dall’essere mero adempimento formale ovvero semplice esercizio di una facoltà concessa al consumatore, si configura, al contrario, come obbligo (cfr. art. 53, commi 1 e 2, D.Lgs 504/1995) imposto dalla normativa primaria quale condizione imprescindibile affinché possa nascere la specifica relazione fiscale tra l’Amministrazione finanziaria, deputata alla gestione dei particolari tributi, ed il soggetto passivo di medesimi tributi.

Assumendo la preesistenza di un trasferimento patrimoniale in favore dell’erario, spontaneamente eseguito nella qualità di contribuente, l’odierna appellante ha inteso esercitare un’azione autonoma di rimborso. Essa, tuttavia, è soggetto del tutto estraneo al rapporto tributario in contestazione, difettando della necessaria legittimazione attiva. In altri termini, il diritto di credito azionato nel presente giudizio non può dirsi imputabile alla società ricorrente, atteso che la stessa non ha mai assunto, fino al 1° agosto 2002, la veste di obbligato al pagamento dell’imposta in discussione.

Le somme rivendicate in ripetizione dalla società ricorrente si configurano in realtà non come imposte o addizionali sul consumo di energia elettrica, bensì come parte dei corrispettivi pagati al fornitore, a titolo di rivalsa (ex art. 56, comma 1, del D.L.vo 504/1995), nell’onorare i contratti di fornitura stipulati dalla società medesima con le imprese di distribuzione di energia elettrica.

L’invocata esistenza di un diritto di credito nei confronti dell’amministrazione convenuta (prima condizione di esistenza dell’azione di rimborso) e la conseguente asserzione di controparte circa la propria legittimazione attiva traggono spunto, in buona sostanza, dall’erronea auto-identificazione della medesima società attrice con i soggetti passivi d’imposta destinatari delle citate norme.

Contrariamente a quanto sostenuto, nel periodo in esame la ricorrente ha semplicemente assunto, invece, la veste di mero consumatore finale di energia elettrica al pari, dunque, di una qualsiasi utenza privata che acquista l’energia elettrica e paga i relativi corrispettivi a chi quel bene, di volta in volta, le fornisce. Sono questi ultimi soggetti, infatti, ad essere i debitori dell’erario.

Sbaglia quindi controparte nel momento in cui pretende la restituzione di somme versate da altri soggetti (debitori d’imposta) all’erario, muovendo dall’assunto di aver sempre pagato le fatture spedite dai fornitori. La circostanza che tra le componenti del corrispettivo pagato vi fossero anche l’imposta di consumo e le addizionali non costituisce di per sé stesso titolo al rimborso delle imposte medesime da parte di questo ufficio resistente, così come, con riferimento a differente ed emblematica fattispecie, l’erronea applicazione di un’aliquota IVA più alta da parte del venditore non consente all’acquirente finale di un bene di ottenere il rimborso dall’amministrazione finanziaria della maggiore imposta indebitamente versata.

Come giustamente statuito dalla sentenza qui impugnata, la ricorrente che nel periodo in esame non è mai stata soggetto obbligato al pagamento dell’imposta e conseguenti addizionali, non possiede legittimazione attiva a richiedere la ripetizione di somme da parte di quest’amministrazione resistente.

Il difetto assoluto di prova del fatto costitutivo del rimborso

La materiale impossibilità di fornire adeguata prova della percentuale di consumo esente, pur nell’eventuale presenza di valide ragioni circa l’an debeatur, basta da sola ad impedire l’accoglimento della domanda, persino per un’ipotetica frazione della somma richiesta .

Non tutta l’energia elettrica che riforniva lo stabilimento, infatti, era utilizzata nei processi industriali elettrosiderurgici. Tale promiscuità di utilizzo andava dunque preordinata per il controllo, con differenziazione delle linee di alimentazione agli utilizzatori e integratori verificati e suggellati dall’Ufficio preposto dalla legge all’accertamento e liquidazione dell’imposta.

Orbene, atteso che l’onere della prova sull’entità del rimborso, e prima ancora sull’esistenza del relativo diritto, incombe sull’attore in ripetizione, nella fattispecie in discorso la società ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi idonei a ricostruire, sia pure ex post, un’esatta imputazione e discriminazione tra consumi esentabili e consumi assoggettabili alle diverse aliquote. La carenza di elementi probatori in tal senso non può dunque che risolversi in danno degli istanti.

Controparte ha chiesto la restituzione, dal 1° settembre 1997 al 31 luglio 2002, di somme pagate ai propri fornitori quali imposte e addizionali su quella parte di energia elettrica acquistata e consumata in forni fusori a induzione, basandosi su proprie osservazioni e/o deduzioni tecniche non verificate e di impossibile riscontro a posteriori.

Nessuna documentazione risulta fornita per provare l’uso di forni a induzione, le loro caratteristiche tecniche, l’assorbimento di potenza ai diversi regimi di carico, le ore di funzionamento e, in definitiva, i kWh per scaglioni di consumo mensili da moltiplicare per le diverse aliquote sia d’imposta che di addizionale erariale e di addizionale provinciale e comunale.

D’altra parte, la percentuale di energia elettrica impiegata nei forni fusori, successivamente alla fiscalizzazione dei gruppi di misura effettuata nel 2002, non può semplicisticamente essere trasposta ai cinque anni precedenti per l’ovvia considerazione che le tre linee di alimentazione ai forni a induzione potrebbero non essere state utilizzate contemporaneamente, dipendendo dal volume e dalla tipologia degli ordini commerciali ricevuti dallo stabilimento. Inoltre la resa di ogni singola macchina elettrica varia al variare delle caratteristiche fisiche, del volume, della quantità e della velocità di scorrimento del carico.

Stante la mancanza di prove certe sul possesso, le caratteristiche, i tempi e le modalità di utilizzo di tutti i macchinari elettrici impiegati nel periodo per il quale si reclama il rimborso, una mera trasposizione delle attuali incidenze percentuali dei consumi dei forni alle sconosciute e non documentate attività svolte sette anni or sono non può costituire un ragionevole mezzo di prova della misura del rimborso.

Né a tale proposito appare risolutiva la consulenza tecnica d’ufficio invocata da controparte, atteso che la stessa potrebbe esclusivamente limitarsi a registrare la natura dei processi di lavorazione oggi in atto e la regolarità contabile dei pagamenti delle fatture dei fornitori per il passato. Insomma, L’esperto in scienze ingegneristiche richiesto da controparte, non potendosi discostare da metodi di indagine e conclusioni certi e da modelli fisici e matematici esatti e quindi ripetibili, non potrebbe che relazionare l’impossibilità della richiesta quantificazione a posteriori.

Qualsiasi ricostruzione in ordine alla differenziazione dei consumi sostenuti a suo tempo risulterebbe dunque ora meramente esplorativa ed assai aleatoria, in assenza di elementi certi e probanti dai quali ricavare dati attendibili, con la conseguente impossibilità dell’esatta quantificazione dei consumi esentabili per il richiesto periodo (settembre 1997 – luglio 2002).

Appare peraltro fuorviante l’utilizzo che la ricorrente prospetta dei mezzi istruttori richiesti, atteso che per consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale i poteri istruttori del giudice tributario in nessun caso possono essere utilizzati per rimediare alle negligenze difensive di taluna delle parti.

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5 thoughts on “No all’energia agevolata senza denuncia

    • Egregio Roberto. Il mio post è un’estrema sintesi dei due principali motivi controdedotti dall’ufficio delle dogane che è risultato vittorioso in entrambi i gradi di giudizio tributario, fino in Cassazione. Per distinguere dal lavoro questo disinteressato e pubblico spazio, scusami ma non reputo opportuno fornirti gli estremi delle tre sentenze.
      Ti ringrazio per aver visitato il mio blog
      Paolo Silvestro D’Antone
      Reggio Emilia

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