Gli oli vegetali rientrano tra i prodotti energetici, elencati al 1° comma dell’art. 21 del testo unico accise, solamente se destinati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
Gli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati nella produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica sono esenti da accisa per la quota parte di olio impiegato nella produzione di energia elettrica, con consumo specifico stabilito in 0,221 Kg/kWh (equivalente all’olio combustibile).
A mio parere, le quantità di olio vegetale che potranno così essere esentate fino alla concorrenza di Kg 0,221 per ogni kWh prodotto, potrebbero accortamente non essere superate negli impianti di cogenerazione progettati e condotti con particolare attenzione alla loro efficienza ed evitando il degrado dei consumi specifici di combustibile.
Tali attenzioni consentono, dal mio punto di vista, di autorizzare il ritiro e lo stoccaggio degli oli vegetali in sospensione di accisa (previa prestazione dei depositi cauzionali a garanzia della circolazione e del deposito) e posticipare, emarginandola dalla normale conduzione degli impianti, l’esigibilità dell’accisa sugli eventuali consumi eccedenti i 0,221 Kg/kWh.