ciao, sono a scuola con la connessione gratis tutto benissimo, tra poco andiamo in classe e dopo andiamo al globe di shakespeare a fare la visita, con anche la prova costumi e prova di una play. mangio bene, la famiglia e` ok.
ora vado, ci sentiamo in giornATA per messaggio.
bye bye!
Inviato il 24/02/2010 alle 09:29
Da: Antonella – Inviato: sabato 11 dicembre 2010 18.43
Gent.mo dr. D’Antone,
intendevo porgerle un quesito al quale non riesco a trovare una risposta giurisprudenziale.
A norma dell’art. 2o del D.lgs 472/1997, l’atto di contestazione della sanzione deve essere rigorosamente notificato nei 5 anni a decorrere dalla commissione della violazione, o si può notificare anche nei 5 anni DAL VERBALE DI CONSTATAZIONE della violazione? Vi è qualche circolare dell’Agenzia delle Dogane o sentenza della giurisprudenza che possa supportare quest’ultima interpretazione?
La ringrazio anticipatamente.
Antonella
Da: http://paolosdantone.wordpress.com/ – Inviato: lunedì 20 dicembre 2010 12.38 Oggetto: Termine di decadenza per notificare le sanzioni
Alla cortese attenzione della gent.ma dott.ssa Antonella
Non ho trovato giurisprudenza o circolari che potessero supportarci nel porre il momento della scoperta dell’illecito quale dies a quo del periodo di tempo utile per notificare l’atto di contestazione.
Ritengo però che, il “diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi” pur disposto dall’art. 20 del D.lgs 472/1997, ci conduca a tale conclusione nei casi di comportamenti omissivi ex art. 15 TUA: dove la prescrizione, intesa quale termine di decadenza per esercitare i poteri istruttori e investigativi dell’Amministrazione, opera dal momento della scoperta del fatto illecito. In tali circostanze, potremmo dunque dedurre che l’atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la constatazione del fatto costituente illecito amministrativo tributario.
Le chiedo il permesso di pubblicare questo messaggio sul mio blog, dove sarei ben lieto di leggere eventuali suoi commenti.
La ringrazio per l’interesse
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
Da: Antonella – Inviato: lunedì 20 dicembre 2010 16.43 Oggetto: grazie
Gent.mo dr. D ‘Antone,
la ringrazio per la cortese risposta e presto il consenso alla pubblicazione del messaggio sul Suo blog.
Colgo l’occasione per augurarLe un Buon Natale.
Antonella
Happy New Year from WordPress.com! To kick off the year, we’d like to share with you data on how your blog has been doing.
The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:
The Blog-Health-o-Meter™ reads Wow.
Crunchy numbers
About 3 million people visit the Taj Mahal every year. This blog was viewed about 29,000 times in 2010. If it were the Taj Mahal, it would take about 4 days for that many people to see it.
In 2010, there were 20 new posts, growing the total archive of this blog to 62 posts. There were 616 pictures uploaded, taking up a total of 61mb. That’s about 2 pictures per day.
The busiest day of the year was April 28th with 465 views. The most popular post that day was Post-Tags.
Where did they come from?
The top referring sites in 2010 were it.wordpress.com, google.it, live.feedjit.com, search.conduit.com, and translate.google.com.
Some visitors came searching, mostly for dogana accise, registro utf, accise fotovoltaico, paolo d’antone, and d’antone accise.
Gent. mo Dott. D’ Antone, come posso fare a girare dal mio fornitore grossista ad un mio cliente un quantitativo di olio minerale superiore a quanto la mia licenza UTF prevede , senza caricarlo nel registro di c/s ? Mi pare di ricordare qualcosa in merito, forse facendo intestare la fattura a me, ma mettendo come luogo di destinazione il mio cliente ?
Ringrazio anticipatamente per la gentile risposta.
Cordialità
Salve Sig. Andrea.
Lei si ricorda bene e infatti sul registro di c/s accise devono essere caricati solamente gli oli destinati al suo impianto e, dunque, basta non far passare il prodotto dalla sua stazione di servizio. Senta anche la sua associazione di categoria o il commercialista ma ritengo possa trattarsi della cosiddetta “cessione di beni con consegna a terzo cessionario“: dove è previsto che il cedente (A: il suo fornitore grossista) consegni i beni per conto del cessionario (B: lei) direttamente al terzo cessionario (C: il suo cliente).
Lei (il cessionario B), potrà emettere fattura differita al suo cliente (il terzo cessionario C), entro il mese successivo alla consegna dei beni da parte del fornitore (il cedente A) al cliente (il terzo cessionario C), con indicazione degli estremi della bolla di accompagnamento beni viaggianti o del D.A.S. (non è ammesso il DDT) emesso dal fornitore (il cedente A).
Grazie per la visita
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
Gentile resp. blog,
lavoro in un’azienda che si occupa di importazioni dalla Cina.
Recentemente, il titolare della stessa mi ha illustrato a grandi linee un progetto relstivo all’importazione di OLIO DI COLZA ed OLIO DI PALMA dalla Cina per conto di alcuni compratori italiani.
Ho contattato un nostro intermediario cinese il quale ha reperito un fornitore che provvedera’ presto all’invio di alcuni campioni.
Putroppo la mia ignoranza in questo campo e’ abissale e pertanto necessiterei di tutte le informazioni utili ad effettuare questa attivita’ di trading, che non so neppure se sia permessa dal nostro ordinamento.
Le sarei grato potersse rispondermi intanto mad alcune domande in merito a quantoi sopra:
1- questa attivita’ e possibile?
2-l’olio in oggetto e’ sottoposto a dazi doganali (accise?) ed in che percentuale?
3-devo essere un “destinatario registrato” per poter effettuare l’importazione?
4-importando a nome del compratore e’ richiesta in ogni caso una qualche registrazione da parte sua?
5-quali sono gli adempimenti richiesti per poter effettuare l’importazione?
La ringrazio fin da ora se avra’ tempo per rispondere a queste mie richieste.
Saluti.
Federico
Salve Sig. Federico, provo a risponderle:
1- questa attivita’ e possibile?
Si, ma solo tramite uno spedizioniere doganale (in rappresentanza diretta o indiretta).
2-l’olio in oggetto e’ sottoposto a dazi doganali (accise?) ed in che percentuale?
Tra i cosiddetti “diritti doganali” o “diritti di confine” vi è anche il dazio, le cui modalità di applicazione sono identiche per l’intero territorio doganale europeo e fanno riferimento alla TDC (Tariffa Doganale Comune). Poi vi potrebbe essere anche l’accisa qualora gli oli vegetali siano destinati ad essere impiegati come combustibile per caldaie (l’accisa sugli oli combustibili a basso tenore di zolfo è pari ad euro 64,2421 per mille kg) o come carburante per motori (l’accisa sul gasolio carburante è pari ad euro 430,30 per mille litri a 15°C). Poi vi sarebbe l’IVA (calcolata anche sul dazio e sull’eventuale accisa) qualora l’importatore non sia dichiarato all’Agenzia delle Entrate come “esportatore abituale” e conseguente gestione del cosiddetto “plafond IVA”.
3-devo essere un “destinatario registrato” per poter effettuare l’importazione?
Vedi risposta n.1 e, inoltre, l’olio ad accisa sospesa potrà, dalla dogana, essere destinato solo a un “depositario autorizzato” o “destinatario registrato”.
4-importando a nome del compratore e’ richiesta in ogni caso una qualche registrazione da parte sua?
Vedi risposte 1 e 3
5-quali sono gli adempimenti richiesti per poter effettuare l’importazione?
Le consiglio di rivolgersi ad uno spedizioniere doganale e all’ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di arrivo dei prodotti.
gent.mo dott. Dantone, sono tecnico di lab. in un’azienda che produce dispositivi medici, abbiamo delle Clean Rooms dove utilizziamo come accompagnamento costante al personale, dell’alcool isopropilico per solo uso di pulizia, recentemente si è manifestato il problema dell’acquisto/stoccaggio di tale sostanza anche in piccole quantità (una decina di litri al massimo).
Leggendo i suoi articoli ho appreso che i laboratori di ricerca hanno un trattamento particolare a riguardo (il nostro laboratorio è di produzione e ricerca allo stesso tempo) ed inoltre che nel caso di elevato grado di purezza e di conseguenza costo (si tratta di flaconi sterili che costano non meno di 25€ l’uno) ci sono particolari esenzioni.
Se potesse gentilmente fornirmi dei collegamenti alla legislazione o comunque a qualche documento ufficiale le sarei molto grato
The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.
Here’s an excerpt:
The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 40.000 times in 2011. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 15 sold-out performances for that many people to see it.
Buongiorno, avrei un dubbio da risolvere. Giorni fa mi è stato consegnato del lubrificante sul mio impianto, in lattine da 1 litro, tra queste c’è una confezione di sintetico 100%, il mio assistente rete mi ha detto che il 100% sintetico non deve essere segnato sul registro UTF ma deve essere venduto con ricevuta fiscale come un qualsiasi accessorio, in pratica i prodotti che sulla bolla XAB non iniziano con il codice 2710… non devono essere segnati sul registro e venduti con ricevuta fiscale, un mio collega invece mi ha detto che per i lubrificanti che non devono essere segnati sulla bolla XAB, deve esserci scritto “prodotto esente da registrazione”. Chi ha ragione?
La ringrazio per la sua disponibilità.
Salve Sig. Claudio
Io dico che è meglio seguire il consiglio del suo collega perché è vero che i lubrificanti a base completamente sintetica non sono soggetti all’accisa prevista per gli oli a base petrolica ma è anche vero che se la lattina di sintetico è stata inserita in XAB o in DAS senza alcuna specifica dicitura di esenzione dall’obbligo di registrazione come capire che si tratta di uno tra quei “qualsiasi accessori” che invece viaggiano con un semplice DDT?
Del resto lei non può eccepire alcunché sulla classificazione NC (2710 o altro) fatta a monte.
E allora, per evitare di rimanere col cerino acceso – e in una stazione di servizio poi – le consiglio di segnare sul registro UTF tutti gli oli, i grassi e gli additivi che le arrivano con la bolla XAB o col DAS senza la specifica dichiarazione di “esenzione dai vincoli di circolazione e di deposito previsti dalla normativa sulle accise”.
Grazie per la visita al blog
Paolo Silvestro D’Antone
ciao, sono a scuola con la connessione gratis
tutto benissimo, tra poco andiamo in classe e dopo andiamo al globe di shakespeare a fare la visita, con anche la prova costumi e prova di una play. mangio bene, la famiglia e` ok.
ora vado, ci sentiamo in giornATA per messaggio.
bye bye!
Inviato il 24/02/2010 alle 09:29
Da: Antonella – Inviato: sabato 11 dicembre 2010 18.43
Gent.mo dr. D’Antone,
intendevo porgerle un quesito al quale non riesco a trovare una risposta giurisprudenziale.
A norma dell’art. 2o del D.lgs 472/1997, l’atto di contestazione della sanzione deve essere rigorosamente notificato nei 5 anni a decorrere dalla commissione della violazione, o si può notificare anche nei 5 anni DAL VERBALE DI CONSTATAZIONE della violazione? Vi è qualche circolare dell’Agenzia delle Dogane o sentenza della giurisprudenza che possa supportare quest’ultima interpretazione?
La ringrazio anticipatamente.
Antonella
Da: http://paolosdantone.wordpress.com/ – Inviato: lunedì 20 dicembre 2010 12.38
Oggetto: Termine di decadenza per notificare le sanzioni
Alla cortese attenzione della gent.ma dott.ssa Antonella
Non ho trovato giurisprudenza o circolari che potessero supportarci nel porre il momento della scoperta dell’illecito quale dies a quo del periodo di tempo utile per notificare l’atto di contestazione.
Ritengo però che, il “diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi” pur disposto dall’art. 20 del D.lgs 472/1997, ci conduca a tale conclusione nei casi di comportamenti omissivi ex art. 15 TUA: dove la prescrizione, intesa quale termine di decadenza per esercitare i poteri istruttori e investigativi dell’Amministrazione, opera dal momento della scoperta del fatto illecito. In tali circostanze, potremmo dunque dedurre che l’atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la constatazione del fatto costituente illecito amministrativo tributario.
Le chiedo il permesso di pubblicare questo messaggio sul mio blog, dove sarei ben lieto di leggere eventuali suoi commenti.
La ringrazio per l’interesse
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
Da: Antonella – Inviato: lunedì 20 dicembre 2010 16.43
Oggetto: grazie
Gent.mo dr. D ‘Antone,
la ringrazio per la cortese risposta e presto il consenso alla pubblicazione del messaggio sul Suo blog.
Colgo l’occasione per augurarLe un Buon Natale.
Antonella
2010 in review
Team WordPress.com + Stats Helper Monkeys – January 2nd, 2011, 10:15am
Happy New Year from WordPress.com! To kick off the year, we’d like to share with you data on how your blog has been doing.
The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:
The Blog-Health-o-Meter™ reads Wow.
Crunchy numbers
About 3 million people visit the Taj Mahal every year. This blog was viewed about 29,000 times in 2010. If it were the Taj Mahal, it would take about 4 days for that many people to see it.
In 2010, there were 20 new posts, growing the total archive of this blog to 62 posts. There were 616 pictures uploaded, taking up a total of 61mb. That’s about 2 pictures per day.
The busiest day of the year was April 28th with 465 views. The most popular post that day was Post-Tags.
Where did they come from?
The top referring sites in 2010 were it.wordpress.com, google.it, live.feedjit.com, search.conduit.com, and translate.google.com.
Some visitors came searching, mostly for dogana accise, registro utf, accise fotovoltaico, paolo d’antone, and d’antone accise.
Attractions in 2010
These are the posts and pages that got the most views in 2010:
1 Post-Tags December 2009
2 GdF e gli oli lubrificanti in autofficina December 2009
3 Accisa e la cogenerazione da oli vegetali November 2009
9 comments
4 Chiudiamo il registro del distributore January 2010
5 comments
5 Il commercio elettronico di vini e liquori, anche no. January 2010
6 comments and 1 Like on WordPress.com
Some of your most popular posts were written before 2010. Your writing has staying power!
Gent. mo Dott. D’ Antone, come posso fare a girare dal mio fornitore grossista ad un mio cliente un quantitativo di olio minerale superiore a quanto la mia licenza UTF prevede , senza caricarlo nel registro di c/s ? Mi pare di ricordare qualcosa in merito, forse facendo intestare la fattura a me, ma mettendo come luogo di destinazione il mio cliente ?
Ringrazio anticipatamente per la gentile risposta.
Cordialità
Salve Sig. Andrea.
Lei si ricorda bene e infatti sul registro di c/s accise devono essere caricati solamente gli oli destinati al suo impianto e, dunque, basta non far passare il prodotto dalla sua stazione di servizio.
Senta anche la sua associazione di categoria o il commercialista ma ritengo possa trattarsi della cosiddetta “cessione di beni con consegna a terzo cessionario“: dove è previsto che il cedente (A: il suo fornitore grossista) consegni i beni per conto del cessionario (B: lei) direttamente al terzo cessionario (C: il suo cliente).
Lei (il cessionario B), potrà emettere fattura differita al suo cliente (il terzo cessionario C), entro il mese successivo alla consegna dei beni da parte del fornitore (il cedente A) al cliente (il terzo cessionario C), con indicazione degli estremi della bolla di accompagnamento beni viaggianti o del D.A.S. (non è ammesso il DDT) emesso dal fornitore (il cedente A).
Grazie per la visita
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
Molto ben fatto Paolo, veramente un iniziativa eccellente… credo che comincerò ad approfittarne!!!
)
Ciao
Francesco
Gentile resp. blog,
lavoro in un’azienda che si occupa di importazioni dalla Cina.
Recentemente, il titolare della stessa mi ha illustrato a grandi linee un progetto relstivo all’importazione di OLIO DI COLZA ed OLIO DI PALMA dalla Cina per conto di alcuni compratori italiani.
Ho contattato un nostro intermediario cinese il quale ha reperito un fornitore che provvedera’ presto all’invio di alcuni campioni.
Putroppo la mia ignoranza in questo campo e’ abissale e pertanto necessiterei di tutte le informazioni utili ad effettuare questa attivita’ di trading, che non so neppure se sia permessa dal nostro ordinamento.
Le sarei grato potersse rispondermi intanto mad alcune domande in merito a quantoi sopra:
1- questa attivita’ e possibile?
2-l’olio in oggetto e’ sottoposto a dazi doganali (accise?) ed in che percentuale?
3-devo essere un “destinatario registrato” per poter effettuare l’importazione?
4-importando a nome del compratore e’ richiesta in ogni caso una qualche registrazione da parte sua?
5-quali sono gli adempimenti richiesti per poter effettuare l’importazione?
La ringrazio fin da ora se avra’ tempo per rispondere a queste mie richieste.
Saluti.
Federico
Salve Sig. Federico, provo a risponderle:
1- questa attivita’ e possibile?
Si, ma solo tramite uno spedizioniere doganale (in rappresentanza diretta o indiretta).
2-l’olio in oggetto e’ sottoposto a dazi doganali (accise?) ed in che percentuale?
Tra i cosiddetti “diritti doganali” o “diritti di confine” vi è anche il dazio, le cui modalità di applicazione sono identiche per l’intero territorio doganale europeo e fanno riferimento alla TDC (Tariffa Doganale Comune). Poi vi potrebbe essere anche l’accisa qualora gli oli vegetali siano destinati ad essere impiegati come combustibile per caldaie (l’accisa sugli oli combustibili a basso tenore di zolfo è pari ad euro 64,2421 per mille kg) o come carburante per motori (l’accisa sul gasolio carburante è pari ad euro 430,30 per mille litri a 15°C). Poi vi sarebbe l’IVA (calcolata anche sul dazio e sull’eventuale accisa) qualora l’importatore non sia dichiarato all’Agenzia delle Entrate come “esportatore abituale” e conseguente gestione del cosiddetto “plafond IVA”.
3-devo essere un “destinatario registrato” per poter effettuare l’importazione?
Vedi risposta n.1 e, inoltre, l’olio ad accisa sospesa potrà, dalla dogana, essere destinato solo a un “depositario autorizzato” o “destinatario registrato”.
4-importando a nome del compratore e’ richiesta in ogni caso una qualche registrazione da parte sua?
Vedi risposte 1 e 3
5-quali sono gli adempimenti richiesti per poter effettuare l’importazione?
Le consiglio di rivolgersi ad uno spedizioniere doganale e all’ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di arrivo dei prodotti.
La ringrazio per la visita al mio blog e le segnalo i mie due post : 28/11/2009 Accisa e la cogenerazione da oli vegetali e 13/11/2009 Superamento del plafond. La sanzione al consulente
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
grazie per il cortese riscontro.
Ora effettuaro’ tutte le verifiche del caso.
Cordiali saluti
Federico
gent.mo dott. Dantone, sono tecnico di lab. in un’azienda che produce dispositivi medici, abbiamo delle Clean Rooms dove utilizziamo come accompagnamento costante al personale, dell’alcool isopropilico per solo uso di pulizia, recentemente si è manifestato il problema dell’acquisto/stoccaggio di tale sostanza anche in piccole quantità (una decina di litri al massimo).
Leggendo i suoi articoli ho appreso che i laboratori di ricerca hanno un trattamento particolare a riguardo (il nostro laboratorio è di produzione e ricerca allo stesso tempo) ed inoltre che nel caso di elevato grado di purezza e di conseguenza costo (si tratta di flaconi sterili che costano non meno di 25€ l’uno) ci sono particolari esenzioni.
Se potesse gentilmente fornirmi dei collegamenti alla legislazione o comunque a qualche documento ufficiale le sarei molto grato
Luca
Può leggere l’articolo 22 del DM_27_03_2001_153 e pure il vecchio DM_01_8_1986.
Grazie per la visita
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.
Here’s an excerpt:
Click here to see the complete report.
Buongiorno, avrei un dubbio da risolvere. Giorni fa mi è stato consegnato del lubrificante sul mio impianto, in lattine da 1 litro, tra queste c’è una confezione di sintetico 100%, il mio assistente rete mi ha detto che il 100% sintetico non deve essere segnato sul registro UTF ma deve essere venduto con ricevuta fiscale come un qualsiasi accessorio, in pratica i prodotti che sulla bolla XAB non iniziano con il codice 2710… non devono essere segnati sul registro e venduti con ricevuta fiscale, un mio collega invece mi ha detto che per i lubrificanti che non devono essere segnati sulla bolla XAB, deve esserci scritto “prodotto esente da registrazione”. Chi ha ragione?
La ringrazio per la sua disponibilità.
Salve Sig. Claudio
– le consiglio di segnare sul registro UTF tutti gli oli, i grassi e gli additivi che le arrivano con la bolla XAB o col DAS senza la specifica dichiarazione di “esenzione dai vincoli di circolazione e di deposito previsti dalla normativa sulle accise”.
Io dico che è meglio seguire il consiglio del suo collega perché è vero che i lubrificanti a base completamente sintetica non sono soggetti all’accisa prevista per gli oli a base petrolica ma è anche vero che se la lattina di sintetico è stata inserita in XAB o in DAS senza alcuna specifica dicitura di esenzione dall’obbligo di registrazione come capire che si tratta di uno tra quei “qualsiasi accessori” che invece viaggiano con un semplice DDT?
Del resto lei non può eccepire alcunché sulla classificazione NC (2710 o altro) fatta a monte.
E allora, per evitare di rimanere col cerino acceso – e in una stazione di servizio poi
Grazie per la visita al blog
Paolo Silvestro D’Antone