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- In conto lavorazione il vino in Austria
- Denominazione irrilevante. Accisa carburanti
- Superamento del plafond. La sanzione al consulente
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- Impiegare gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico
- L’avviso di rettifica non implica errore attivo della dogana
- Codice di accisa del destinatario errato
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- Correggio (RE) EN.COR. – E.V.A. – Fonti rinnovabili
- Negato annullamento in autotutela: diritti di licenza
- Reggio Emilia e le accise
- L’unità del sindacalismo di base
- Lo scudo fiscale
- Furto di prodotti in sospensione di accisa
- Impianto fotovoltaico e Accise
- G.P.L.: Reti canalizzate in zone impervie
- Processi mineralogici, elettrolitici e metallurgici
- Sanzioni: preclusione alla definizione agevolata
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- 12.18.09 Vietato farsi la grappa
- 12.16.09 L’esenzione per gasolio serricoltori
- 12.14.09 Alcolici senza DAA
- 12.13.09 Il gestore mi arriva caldo
- 12.13.09 Il vettore ha perso il D.A.A.
- 12.12.09 All’inaugurazione di E.V.A.
- 12.12.09 Eccedenza di carburanti denaturati
- 12.11.09 Distributore stradale di carburanti. Contestazione
- 12.10.09 GdF e gli oli lubrificanti in autofficina
- 12.9.09 Sindacalisti e Babbo Natale
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- 11.28.09 Accisa e la cogenerazione da oli vegetali
- 11.27.09 Privatizzata anche l’acqua. Ci rimane l’aria
- 11.23.09 Accisa sui combustibili per energia elettrica
- 11.22.09 Logic Of Denial – Necrogenesis
- 11.21.09 In conto lavorazione il vino in Austria
- 11.21.09 Denominazione irrilevante. Accisa carburanti
- 11.13.09 Superamento del plafond. La sanzione al consulente
- 11.12.09 Ci rubano l’acqua
- 11.12.09 Influenza atipica e profitti
- 11.10.09 Violazioni alla Lomè. Lieto fine per gli importatori
- 11.9.09 Reimmissione in regime sospensivo e rimborso dell’accisa
- 11.8.09 Pupi
- 11.6.09 Oli lubrificanti, provvista di bordo
- 11.6.09 Impiegare gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico
- 11.3.09 L’avviso di rettifica non implica errore attivo della dogana
- 11.2.09 Codice di accisa del destinatario errato
- 11.1.09 Al Dievel
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- 10.31.09 Istanza di rimborso entro due anni dal consumo
- 10.31.09 Correggio (RE) EN.COR. – E.V.A. – Fonti rinnovabili
- 10.27.09 Negato annullamento in autotutela: diritti di licenza
- 10.27.09 Reggio Emilia e le accise
- 10.27.09 L’unità del sindacalismo di base
- 10.27.09 Lo scudo fiscale
- 10.26.09 Furto di prodotti in sospensione di accisa
- 10.26.09 Impianto fotovoltaico e Accise
- 10.26.09 G.P.L.: Reti canalizzate in zone impervie
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Commenti su Il gestore mi arriva caldo giovedì 26 aprile 2012, 23.41 | paolosdantone.wordpress.com
Come giustamente ha fatto notare lei, al gestore viene fatturato il volume segnato dal contalitri allo scarico e dunque nessun rilievo hanno le eventuali differenze di temperatura tra il carico e la consegna. Il bello viene dopo, sotto terra, dove l’escursione giornaliera è trascurabile e quella stagionale contenuta. Guarderò cosa dicono le tavole ASTM-IP.
Grazie del commento
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
Commenti su Il gestore mi arriva caldo martedì 24 aprile 2012, 4.33.45 | Fiorello Rizzo
Per quanto la temperatura possa essere elevata, su una quantità di carburante solitamente consegnata, la differenza imputabile può considerasi apprezzabile in pochi litri. Adesso non mi trovo le tabelle ASTM – IP ma se consideriamo un fattore di conversione applicabile ad una differenza di temperatura abbastanza elevata, fra la caricazione e la discarica, potrà essere 0,9970? Si tratta di circa 30 litri su 10.000.
Nel caso di impianti di distibuzione carburanti (la consegna a volume ambiente è consentita in questo caso) è prevista la battuta del conta litri, per cui l’eventuale differenza imputabile alla consegna è sul valore istantaneo: poca cosa.
A meno di altri fattori, in genere la corretta tenuta della contabilità sarebbe possibile.
Fiorello Rizzo.
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore giovedì 26 aprile 2012, 22.44 | paolosdantone.wordpress.com
Si, ok.
Saluti
Paolo Silvestro D’Antone
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore lunedì 23 aprile 2012, 9.37.42 | Paola Pozzato
Buongiorno,
in occasione di fine gestione, quali sono le procedure da mettere in atto?
Per quanto di nostra conoscenza, relativamente all’UTF occorre tener presente che:
- il registro di carico e scarico va chiuso e il relativo foglio di riepilogo (come a fine esercizio) va spedito all’UTF entro 30 giorni dall’ultima registrazione;
- in concomitanza alla rinuncia di gestione va restituito l’originale della licenza di esercizio;
- va dichiarato l’indirizzo di dove verrà conservato il registro.
In conclusione, è corretto seguire le medesime procedure delle chiusure di fine anno, allegando l’originale della licenza e dichiarando, quale indirizzo dove verrà conservato il registro, il domicilio fiscale della ditta?
Ringrazio e saluto.
Paola
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di Giglioladomenica 15 aprile 2012, 20:45 | Gigliola
Mi complimento ancora con Lei per la chiarezza e la competenza delle sue argomentazioni. Morale di tutto ciò…. la sanzione è sempre in agguato comunque tu ti sia comportato! Grazie mille.
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di paolosdantone.wordpress.com
domenica 15 aprile 2012, 14:13 | Paolo Silvestro D’Antone
Gent.ma Sig.ra Gigliola
Si, penso anch’io che voi gestori siate una categoria di lavoratori particolarmente tartassata sia dal padrone dell’impianto che dal fisco.
L’autofatturazione delle eccedenze, che di certo non può fornire prova di regolarità dell’accisa, mi lascia scettico anche sull’ipotizzata utilità nel poter vincere la presunzione di acquisto ex art.3 D.P.R. 10 novembre 1997, n.441.
Del resto, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del testo unico sulle accise:
Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrate nel periodo preso a base della verifica, dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.
Insomma, perché mai per l’IVA e le imposte dirette non dovremmo applicare l’unica norma che ci rivela e legalizza gli inevitabili errori delle misure inventariali di un bene pagato a litri con temperatura incognita e misurato con contatori aventi un intrinseco errore di misura?
Non è forse più ragionevole leggere certe “datate” circolari con la consapevolezza che esse hanno ormai perduto gran parte della loro attualità interpretativa?
Un esempio di circolare sicuramente obsoleta ma che esercita ancora molto fascino sui verificatori è quello della Direzione generale delle dogane e delle II.II.- Divisione XI, la numero 4941 del 22 dicembre 1986 – indirizzata agli UTIF, al SECIT, alla Direzione generale delle tasse e II.II. sugli affari, all’UTCIF, al Comando generale della guardia di finanza, alle Intendenze di finanza e ai Compartimenti doganali – che raccomandava agli omini del fisco di:
comunicare agli Uffici IVA ogni notizia e, in particolare, ai fini della applicazione delle disposizioni contenute nell’art.53 del D.P.R. 26/10/1972, n.633, concernenti le presunzioni di cessione e di acquisto, le deficienze di prodotti petroliferi superiori al calo legale di giacenza, e le eccedenze anche quando siano inferiori al limite di tolleranza, rilevate in sede di verifica dei depositi liberi d’imposta
Grazie per la visita al blog
Paolo Silvestro D’Antone
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di Gigliola
mercoledì 11 aprile 2012, 21:42 | Gigliola
Buonasera Signor D’ Antone. Volevo alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei prodotti petroliferi in eccedenza ma entro le tolleranze ammesse.
Sul registro non segno niente ( si rilevano a fine anno con la chiusura del registro) ma devo autofatturare l’ eccedenza? E quando farlo considerato che il valore può salire o scendere durante l’ anno? La ringrazio per la sua sempre grande disponibilità nei confronti di noi poveri gestori!
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di Franco
domenica 1 aprile 2012, 09:40 | Franco
Buongiorno,sempre durante la recente visita della guardia di finanza di Monza presso il mio impianto e’ emerso anche questo quesito e il Maresciallo mi ha confermato che va registrato anche l’olio totalmente sintetico…stesso discorso per gli additivi che si aggiungono al gasolio soprattutto in inverno..vanno caricati pure loro…nelle mie bolle comunque l’olio sintetico e’ inserito con il codice 2710 ed e’ sempre stato cosi..non capisco come mai ora ci sia qualcuno che faccia queste distinzioni…
Commenti su Messaggi di paolosdantone.wordpress.com
sabato 31 marzo 2012, 01.35 | paolosdantone.wordpress.com
Salve Sig. Claudio
Io dico che è meglio seguire il consiglio del suo collega perché è vero che i lubrificanti a base completamente sintetica non sono soggetti all’accisa prevista per gli oli a base petrolica ma è anche vero che se la lattina di sintetico è stata inserita in XAB o in DAS senza alcuna specifica dicitura di esenzione dall’obbligo di registrazione come capire che si tratta di uno tra quei “qualsiasi accessori” che invece viaggiano con un semplice DDT?
Del resto lei non può eccepire alcunché sulla classificazione NC (2710 o altro) fatta a monte.
E allora, per evitare di rimanere col cerino acceso – e in una stazione di servizio poi
– le consiglio di segnare sul registro UTF tutti gli oli, i grassi e gli additivi che le arrivano con la bolla XAB o col DAS senza la specifica dichiarazione di “esenzione dai vincoli di circolazione e di deposito previsti dalla normativa sulle accise”.
Grazie per la visita al blog
Paolo Silvestro D’Antone
Commenti su Messaggi di claudio
martedì 27 marzo 2012, 11.24.35 | claudio
Buongiorno, avrei un dubbio da risolvere. Giorni fa mi è stato consegnato del lubrificante sul mio impianto, in lattine da 1 litro, tra queste c’è una confezione di sintetico 100%, il mio assistente rete mi ha detto che il 100% sintetico non deve essere segnato sul registro UTF ma deve essere venduto con ricevuta fiscale come un qualsiasi accessorio, in pratica i prodotti che sulla bolla XAB non iniziano con il codice 2710… non devono essere segnati sul registro e venduti con ricevuta fiscale, un mio collega invece mi ha detto che per i lubrificanti che non devono essere segnati sulla bolla XAB, deve esserci scritto “prodotto esente da registrazione”. Chi ha ragione?
La ringrazio per la sua disponibilità.
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di Franco
lunedì 26 marzo 2012, 17.10.41 | Franco
Buongiorno ho avuto di recente il controllo della guardia di finanza e cosi’ ho girato a loro il quesito.
Mi e’ stato risposto che la sentenza riportata qui sopra non e’ legge finche’ non si arriva alla cassazione,quindi non e’ applicabile poiche’ al momento e’ solo una sentenza di primo o di secondo grado.
Ricordo inoltre che le eccedenze oltre le tolleranze ce le dobbiamo autofatturare altrimenti si cade nella presunzione di acquisto fuori iva e siamo sanzionabili.
Da ultimo v’informo che dal 2 marzo 2012 e’ in vigore il nuovo decreto legge e le sanzioni x la tenuta irregolare del registro sono diventate molto alte.
Commenti su Logic Of Denial – Necrogenesis di Donella Brownstein
martedì 20 marzo 2012, 20.42.06 | Donella Brownstein
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Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di Giovanni
lunedì 12 marzo 2012, 17.07.32 | Giovanni
Buongiorno,
sul mio impianto a causa di in guasto tecnico ho avuto ammanchi di carburante superiori alla tolleranza. Mi può spiegare passo passo cosa e come devo registrare sul registro di c/s? Devo fare una registrazione anche sui corrispettivi? Qual’è il modulo da inviare all’agenzia delle entrate, e come devo fare per farlo pervenire?
Commenti su Nella Marne, a prendere lo champagne di paolosdantone.wordpress.com
Oggi 7 marzo 2012, 3 minuti fa | paolosdantone.wordpress.com
————-Il giorno mercoledì 29-02-2012 @ 13:17, Alessandra ha scritto:
Premetto che non sono pratica di blog e non so se sto agendo correttamente, ma ci provo. Sono arrivato al suo blog ricercando informazioni sulla modalità di acquisto di vino dalla Francia.
Conosco dei soci di una società che spesso per lavoro si recano in Francia, sarebbe loro intenzione al ritorno fermarsi c/o una cantina di loro conoscenza ed acquistare del vino, ad ogni viaggio loro acquisterebbero vino per 70 litri, poi tutte le forniture le farebbero fatturare alla società di cui sono titolari, società che non ha a che fare con gli alcolici, penso poi il vino acquistato venga poi dato come omaggio ai clienti vari.
Leggendo però mi sembra di aver capito che questo non sarebbe del tutto regolare, come dovrebbero agire affinché tale operazione sia in regola.
E cosa dovrebbe fare la cantina vinicola ?
Il vino in Francia è soggetta ad accisa e mi sembra di aver capito che il venditore la applichi già ne prezzo di vendita per bottiglia, in Italia per il vino non è prevista invece alcuna accisa.
L’operazione si regolarizza solo tramite emissione di fattura comunitaria poi riepilogata in Intrastat oppure tale operazione non si può effettuare se non per il tramite di un terzo soggetto?
Ringrazio in anticipo per l’eventuale presa in visione della mia richiesta. Saluti.
————-Il giorno lunedì 05 marzo 2012 @ 18:51, Paolo ha scritto:
Gent.ma Sig.ra Alessandra
Secondo me la fatturazione all’impresa rende irregolare la cessione del vino che così sarà soggetto alla nostra accisa (anche se di zero euro) e alla nostra I.V.A. (riepilogata in INTRASTAT) perché non più acquistato da privati per proprio uso.
La procedura corretta dovrebbe essere quella dell’art. 8, comma 2,del testo unico sulle accise approvato con D.Lgs 504/1995 come sostituito dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1° aprile 2010.
Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l’autorizzazione di cui al medesimo comma 1 è valida per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore.
In tale ipotesi copia della predetta autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo di cui all’art. 6, comma 5.
Insomma, prima di poter effettuare l’acquisto intracomunitario, l’azienda cessionaria deve farsi autorizzare dall’Ufficio delle Dogane competente per territorio sul luogo dove arriverà il vino e spedire l’autorizzazione alla cantina francese cedente che solo così potrà emettere il DAA telematico la cui stampa cartacea scorterà il vino insieme alla copia dell’autorizzazione rilasciata dall’ufficio doganale italiano.
Mi autorizza ad inserire questa mail sul mio blog?
Saluti e grazie per la visita
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
http://paolosdantone.wordpress.com/
————-Il giorno martedì 6 marzo 2012 @ 11.18, Alessandra ha scritto:
Certamente può inserirla sul blog.
La ringrazio per la riposta e auguro buon lavoro.
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di paolosdantone.wordpress.com
venerdì 2 marzo 2012, 19.02.17 | paolosdantone.wordpress.com
Salve, Sig. Alfonso
1) Al rigo del giorno della sostituzione scriva, magari con una biro di colore rosso, sia i progressivi degli erogatori che non sono cambiati sia i progressivi finali di quelli rimossi
2) Ripeta la stessa data al rigo successivo e scriva ancora, con la penna rossa, gli stessi numeri del rigo precedente per gli erogatori che non sono cambiati e i progressivi iniziali dei nuovi
3) Ripeta ancora la stessa data al rigo successivo e scriva, stavolta con la solita biro blu o nera, i progressivi di tutti gli erogatori a chiusura della giornata
4) Nell’ultima colonna delle annotazioni, all’estrema destra della pagina, in corrispondenza delle tre righe, scriva, in rosso, “SOSTITUITI GLI EROGATORI” e annoti le matricole degli erogatori sostituiti
5) Custodisca i rapporti dei tecnici e le certificazioni metriche, insieme al registro, per almeno cinque anni
Grazie per la visita al blog
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di alfonso di lieto
venerdì 2 marzo 2012, 17.20.13 | alfonso di lieto
salve avrei bisogno di un aiuto in merito alla sostituzione delle colonnine di erogazione!
come devo trascrivere sul registro i numeri finali dei vecchi erogatori e i num iniziali dei nuovi???
grazie mille
Commenti su Accisa sull’energia elettrica: no ai produttori privati di paolosdantone.wordpress.com
Inviato: mercoledì 15 febbraio 2012 19.23
A: http://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/about/
In merito al precedente messaggio il mio interesse ricade sulla problematica delle imprese di autoproduzione da fonti rinnovabili, e in particolare quelle da fotovoltaico che hanno avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni.
A seguito della recente abolizione delle addizionali sui consumi di energia elettrica tali realtà godrebbero di una mancanza di imposizione su autoconsumo a meno che la norma non chiarisca meglio che per autoproduttore si intende quello come da decreto Bersani (70%).
Il tutto a spese degli italiani che pagano in bolletta per gli incentivi al fotovoltaico.
Detto questo, chiarisco che non sono affatto contro le rinnovabili ma devo constatare che i soldi se li sono presi i grossi produttori.
Io avrei messo un tetto e favorito la microgenerazione.
saluti Claudio
Inviato: domenica 12 febbraio 2012 17.51
A: http://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/about/
Quindi secondo lei solo chi utilizza piu’ del 70% dell’energia autoprodotta rientra nell’esenzione dell’accisa ?
la autorizzo certamente a inserire il messaggio nel blog e la ringrazio porgendole i mei complimenti per il suo blog che trovo veramente interessante
cordiali saluti, Claudio
Inviato: domenica 12 febbraio 2012 10.59
A: Claudio
Oggetto: L’accisa e l’impresa di autoproduzione
Per me, le “imprese di autoproduzione” dell’art.52.3.b TUA, non sono le “officine di autoproduzione” dell’art.1.2.f DM 27/10/2011.
Ritengo invece che gli “autoproduttori” definiti all’art.2.2 DLgs 79/1999, purché “imprenditori” e perciò con attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione, corrispondano ad una lettura sistematica del TUA.
Mi autorizza ad inserire il suo messaggio sul mio blog?
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
Inviato: sabato 11 febbraio 2012 23.16
A: http://paolosdantone.wordpress.com/messaggi/about/
Vorrei conoscere il suo parere in merito alla definizione di autoproduttore nel settore dell’energia elettrica.
In particolare quali sono secondo lei i criteri che individuano l’impresa di autoproduzione di cui all’art. 52 del T.U.A. che prevede l’esenzione per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili con potenza superiore ai 20 kW.
Grazie, Claudio
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di paolosdantone.wordpress.com
12 febbraio 2012, 12.56.31 | paolosdantone.wordpress.com
Salve, Sig. Bernardo
Ma perché vuol fare un inventario ogni volta che le arriva il prodotto? Non si può.
Se ha degli accordi col fornitore per il ristoro dei cali dovuti al carburante “caldo”, lei si compri un bel cilindro di ottone a fondo mobile (picciona) con un termometro veloce. Agganci il cilindro porta termometro ad una decina di metri di catenella di ottone attaccandogli anche un cavo elettrico con pinza di terra.
Quando arriva l’autobotte, vada su, insieme all’autista dopo aver pinzato a terra i collegamenti di massa dell’automezzo e della catenella della picciona.
Tirate su la passerella, aprite i coperchi degli scomparti interessati, verificate la temperatura e scrivetela su un verbalino in tre copie che firmerete entrambi.
Due copie le tenga lei così potrà spedirne una al fornitore.
Dia anche un’occhiata al mio post Il gestore mi arriva caldo>.
Grazie per il commento
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di pasquale bernardo
mercoledì 1 febbraio 2012, 19.27.15 | pasquale bernardo
salve, avrei bisogno del vostro prezioso aiuto per risolvere la seguente questione:
poiche’ le società petrolifere riconoscono i cali dei carburanti previa verifica ad ogni scarico si pone il problema della registrazione dei totalizzatori delle colonnine sia durante la giornata che a fine giornata; in altre parole è consentito registrare sul registro di c/s nella parte dello scarico i numeri dei totalizzatori delle colonnine erogatrici piu’ volte dutante una giornata?
grazie per il vostro prezioso aiuto
pasquale bernardo
Commenti su Messaggi di paolosdantone.wordpress.com
mercoledì 1 febbraio 2012, 8.48.08 | paolosdantone.wordpress.com
Può leggere l’articolo 22 del DM_27_03_2001_153 e pure il vecchio DM_01_8_1986.
Grazie per la visita
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di paolosdantone.wordpress.com
mercoledì 1 febbraio 2012, 8.39.10 | paolosdantone.wordpress.com
Cinque anni
Commenti su Messaggi di paolosdantone.wordpress.com
sabato 28 gennaio 2012, 22.35.48 | paolosdantone.wordpress.com
The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.
Here’s an excerpt:
The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 40.000 times in 2011. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 15 sold-out performances for that many people to see it.
Click here to see the complete report.
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di Alessandro
venerdì 27 gennaio 2012, 15.35.16 | Alessandro
http://www.gestoricarburanti.it/redazione/normativa/sentenze/2807-cali-carburanti-sentenza-favorevole-e-chiarificatrice
penso che il link sopra sia la risposta in pratica la sentenza dice che
se i controlli vengono fatti durante l’anno per il gasolio si deve fare
1% : 12 x mesi trascorsi (dall’inizio dell’anno alla verifica)x venduto gasolio = tolleranza
benzine e gpl
3% :12 x mesi trascorsi x venduto benzina o gpl = tolleranza
giusto ?
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di Alessandro
venerdì 27 gennaio 2012, 14.47.39 | Alessandro
Salve a tutti
ho letto tutti i commenti sopra ma continuo a non capire
sopra era riportato questo esempio
Ad esempio
Caso 1) periodo dal 1.1 al 31.12
litri 500.000 benzina x 3% = 15.000 (tolleranza)
Caso 2) periodo dal 1.3 al 31.12
litri 400.000 benzina x 0,0025 x 10 (mesi) = 10.000 (tolleranza)
è corretto o no fare un calcolo con quella formula
alcuni dicono che su un anno si debba fare
lt 500.000 x 0,0025 = 1250 (che è la tolleranza massima che si puo avere sull’impianto )
qualcuno puo darmi dei chiarimenti con un esempio pratico
Grazie
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di Franco
giovedì 26 gennaio 2012, 16.00.59 | Franco
Salve volevo sapere per quanto tempo vanno tenuti in archivio i registri UTF
Grazie
Commenti su Messaggi di luca muraglia
venerdì 20 gennaio 2012, 14.45.50 | luca muraglia
gent.mo dott. Dantone, sono tecnico di lab. in un’azienda che produce dispositivi medici, abbiamo delle Clean Rooms dove utilizziamo come accompagnamento costante al personale, dell’alcool isopropilico per solo uso di pulizia, recentemente si è manifestato il problema dell’acquisto/stoccaggio di tale sostanza anche in piccole quantità (una decina di litri al massimo).
Leggendo i suoi articoli ho appreso che i laboratori di ricerca hanno un trattamento particolare a riguardo (il nostro laboratorio è di produzione e ricerca allo stesso tempo) ed inoltre che nel caso di elevato grado di purezza e di conseguenza costo (si tratta di flaconi sterili che costano non meno di 25€ l’uno) ci sono particolari esenzioni.
Se potesse gentilmente fornirmi dei collegamenti alla legislazione o comunque a qualche documento ufficiale le sarei molto grato
Luca
Commenti su Il gas nei carri bombolai di roberto
venerdì 20 gennaio 2012, 8.58.20 | roberto
Buongiorno, potrebbe dirmi quale legge o altro il ministero dell’industria, sopracitato, stabilisce in 1,25 il coefficente di comprimibilità? Grazie.
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di anonimo
lunedì 16 gennaio 2012, 10.59.22 | anonimo
Mi scusi ma non è illogico che lo stato consenta sul gasolio un eccedenza annuale maggiore (0.005) smenandoci perchè potrebbero essere erogazioni in nero, rispetto ad un calo annuo (0.00083)?
A mio parere 1/12 va riferito al periodo di accertamento quindi se un anno moltiplicato per 12 mesi…
Saluti
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di paolosdantone.wordpress.com
venerdì 13 gennaio 2012, 19.53.40 | paolosdantone.wordpress.com
Se la deficienza supera la massima tolleranza consentita, occorre provare all’Ufficio delle Entrate le ragioni dell’ammanco. Altrimenti scatta la presunzione di vendita non registrata e non dichiarata sia ai fini IVA che IRES – IRPEF
Grazie per la visita
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
Commenti su “Chiudiamo il registro del distributore” di http://paolosdantone.wordpress.com/
Inviato: venerdì 13 gennaio 2012 alle 19.44
Le eccedenze possono essere accertate dagli organi di vigilanza (funzionari doganali e militari GdF) mentre il gestore le può e le deve apprezzare solamente alla chiusura del registro.
Il registro può e deve essere chiuso dal gestore solo nel caso di cessazione dell’attività oppure se si sono esaurite le pagine e, in ogni caso, alla mezzanotte del 31 dicembre.
Se la quantità effettivamente giacente risulta superiore a quella risultante dalle scritturazioni sul registro, si ha un’eccedenza.
L’eccedenza di carburanti negli impianti di distribuzione automatica (sia privati che stradali) è consentita, senza differenze tra gasolio, benzina o gpl, fino al cinque per mille dell’erogato (moltiplicare i litri erogati x 0,005).
Le schede tecnico-commerciali dei lubrificanti, fornite dal produttore, dovrebbero consentire di rilevare il peso specifico di ogni marca e tipo di prodotto. Occorre quindi moltiplicare i litri per il peso specifico espresso in Kg/l (chilogrammo su litro) per ottenere i Kg. In mancanza delle tabelle, il peso specifico degli oli lubrificanti può approssimarsi in 0,9 Kg/l
Grazie per i complimenti e per la visita al blog
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
Commenti su “chiudiamo il registro del distributore” di Gigliola
Da: Gigliola – Inviato: giovedì 12 gennaio 2012 alle 19.04
Buonasera.
Innanzitutto le faccio i miei complimenti per la sua preparazione e disponibilità .
Volevo sottoporLe 2 domande:
- Quali sono le eccedenze carburanti ammesse e come si devono caricare sul registro Utif?
- Come si trasforma il lubrificante da litri a kg?
Grazie Mille!
Commenti su “Chiudiamo il registro del distributore” di http://paolosdantone.wordpress.com/
Da: http://paolosdantone.wordpress.com/ – Inviato: giovedì 12 gennaio 2012 alle 17.50
No, deve chiudere a partire dai riporti della chiusura del precedente registro. Usi il mio fac-simile: “IN OCCASIONE DELLE VERIFICHE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA, VENGONO EFFETTUATE LE CHIUSURE CONTABILI DEL REGISTRO E RIPORTATE LE GIACENZE EFFETTIVE ACCERTATE, CON L’INDICAZIONE DELLE ECCEDENZE O DEFICIENZE RINVENUTE. OCCORRE TENER CONTO DI TALI ECCEDENZE E DEFICIENZE ACCERTATE DAI VERIFICATORI SOMMANDOLE CON QUELLE ACCERTATE ALL’ARRIVO DEI CARBURANTI E RIPORTANDOLE NELLA CHIUSURA FINALE DEL REGISTRO ALLE VOCI (C) ECCEDENZE ACCERTATE E (G) DEFICIENZE ACCERTATE”.
Grazie per la visita
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
Commenti su “chiudiamo il registro del distributore” di Ilaria
Da: Ilaria – Inviato: mercoledì 11 gennaio 2012 alle 09.33
Buongiorno, vorrei sapere cortesemente come procedere alla chiusura del registro quando è stata già effettuata una chiusura durante l’anno dagli ispettori UTF. Devo chiudere a partire dalla loro chiusura fino alla fine dell’anno? è corretto?
Grazie per l’attenzione
Commenti su “Chiudiamo il registro del distributore” di http://paolosdantone.wordpress.com/
Da: http://paolosdantone.wordpress.com/ – Inviato: venerdì 13 gennaio 2012 alle 19.53
Se la deficienza supera la massima tolleranza consentita, occorre provare all’Ufficio delle Entrate le ragioni dell’ammanco. Altrimenti scatta la presunzione di vendita non registrata e non dichiarata sia ai fini IVA che IRES – IRPEF
Grazie per la visita
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
Commenti su “chiudiamo il registro del distributore” di Franco
Da: Franco – Inviato: domenica 8 gennaio 2012 alle 19.43
Buonasera non capisco cosa intende quando dice che dobbiamo provare i cali oltre le eccedenze..le faccio questa domanda perche’ io che ho anche il gpl ho parecchi cali di giacenza nell’ordine di oltre 5000 lt all’anno..fin’ora mi sono limitato ad annotarli come cali di giacenza accertati sul registro utf mentre sul registro corrispettivi ho detratto l’incasso ma ho comunque versato l’iva del calo..devo fare altro?purtroppo malgrado i miei numerosi controlli non riesco proprio a capire l’origine di questi cali..penso che forse il gpl e’ un prodotto diciamo piu’ sensibile ai cali,rispetto alle benzine e ai gasoli..
grazie.
Commenti su “Chiudiamo il registro del distributore” di http://paolosdantone.wordpress.com/
Da: http://paolosdantone.wordpress.com/ – Inviato: giovedì 5 gennaio 2012 alle 21.16
1) Scriva sul registro il carico iniziale costituito dalle rimanenze della chiusura del precedente e dalle letture totalizzatrici degli erogatori, copiandole esattamente dal prospetto di chiusura che dovrà presentare entro il 30 gennaio prossimo e che conserverà allegato ad entrambi i registri, in copia timbrata per ricevuta dell’ufficio.
2) Riporti le letture giornaliere
3) Estingua la violazione pagando, in contanti, euro 40,31(Quaranta/31) direttamente nella Ricevitoria dell’Ufficio delle dogane,con una letterina che riporti i suoi dati anagrafici, il codice ditta (licenza UTF) e una dichiarazione del tipo “Ravvedimento ex art. 13, co. 1, lett. b, DLgs 472/1997 per la tardiva richiesta di vidimazione del registro carburanti modello B rilasciato con il n…del…”
Il pagamento della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo, attestato dalla ricevuta che le daranno, con una copia della lettera di cui sopra, vale ad estinguere le violazioni che secondo me consistono in:
fatto a) a capodanno, con l’impianto potenzialmente attivo ma senza registro, risulterebbe violato l’art.25, commi 4 e 5, del testo unico accise dove recita “Gli esercenti impianti e depositi soggetti all’obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico” e “Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell’impianto, al quale incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico”;
fatto b) il 1° gennaio, non è stato dunque possibile trascrivere sul registro il carico iniziale (dal prospetto di chiusura del precedente registro) e le eventuali erogazioni (entro la mezzanotte) violando dunque l’art.5 del DM 1/8/1980 “Il titolare della licenza deve riportare sul nuovo registro la rimanenza risultante dalla chiusura contabile del registro scritturato” e l’art.4 del DM 13/8/1957 “L’esercente stazione di servizio od apparecchi di distribuzione automatica di carburanti ha l’obbligo di indicare nel registro (Modello B) dalla parte dello scarico, per ciascun tipo di carburante erogato, il numero risultante dalla lettura, effettuata a fine giornata ed in ogni caso non oltre le ore 24, del contatore totalizzatore delle singole colonnine installate”.
Per suo maggior sconforto (per rendere il ravvedimento sicuramente perfezionato) e secondo la previsione dell’art.12, comma 1, del DLgs 472/1997 “E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione”, ho aumentato di un quarto la sanzione amministrativa (prevista dall’art.50, comma 1, del DLgs 504/1995) del pagamento di una somma da euro 258,00 ad euro 1.549,00.
Grazie per la visita
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
Commenti su “chiudiamo il registro del distributore” di Angelo
Da: Angelo – Inviato: martedì 3 gennaio 2012 alle 11.40
Gent.mo dr. D’Antone, Le scrivo in quanto quest’anno ho provveduto alla vidimazione del registro di carico e scarico (mob. B) per l’anno 2012 in data 02/01/2012. Premesso che il giorno 01/01/2012 il distributore è stato chiuso, volevo sapere se la vidimazione in data 02/01/2012 comporta una inadempienza e come procedere praticamente per l’annotazione delle rimanenze al 31/12/2011 e delle operazioni del 02/01/2012. Grazie fin d’ora.
Commenti su “Accisa e la cogenerazione da oli vegetali” di Paolo Mastrangelo
Da: Paolo Mastrangelo – Inviato: 30 agosto 2011 alle 16.12
Gentile Sig. Paolo
Abbiamo iniziato la raccolta oli usati di frittura in un paese del nord-africa, convenzionato con l’europa per il mercato di import-export. Purtroppo dove varie versioni da diverse agenzie di pratiche doganali ancora non siamo riusciti a sapere come e cosa dobbiamo fare per importare il mix di l’oli vegetali usati di frittura.
Avrei bisogno del suo aiuto:
1) il prodotto è un mix di oli da friggitoria a che codice doganale appartiene ?
2) noi non abbiamo deposito fiscale, c’è un modo per importarlo come transito da noi (quindi nazionalizzare il prodotto) e successivamente inviarlo al cliente finale?
3) se noi possiamo sdoganarlo siamo soggetti alle accise o dazio ? Pur non conoscendo l’uso dell’olio del destinatario finale
Ho necessità di avere da una persona esperta come lei dei consigli su come fare per l’import e di cosa devo fare per arrivare a una conclusione.
La ringrazio anticipatamente Leggi tutto…
Commenti su “Chiudiamo il registro del distributore” di Antonio Candela – Parma
Da: Antonio Candela – Parma – Inviato: giovedì 21 luglio 2011 23.11
Gent.mo dott. D’Antone, le scrivo in merito ai cali ed eccedenze d’inventario che i gestori dei distributori di carburanti si danno periodicamente. Posto per ipotesi che i suddetti cali e/o eccedenze non rientrano nei limiti ammessi: cosa prevede la legislazione? Come lei sa di solito i funzionari degli U.D. considerano la registrazione sul registro di c/s di cali ed eccedenze come il momento finale, in effetti non sapevo di comunicazioni da fare in A.E. e A.D. Leggi tutto…
Commenti su “Nessuna sanzione se il gasolio cresce e cala” di Call999
Da: Call999 – Inviato: lunedì 25 luglio 2011 12.05
Per Call979
Le suggerisco di parlarne col suo collega Gianfranco
Call999 Leggi tutto…
Commenti su “Nessuna sanzione se il gasolio cresce e cala” di Call979
Da: Call979 – Inviato: giovedì 21 luglio 2011 22.55
Rimango perplesso sulla “modestissima entità al confronto delle quantità giacenti e movimentate nel periodo interessato” dei 9kg di olio lubrificante. Anche se non è stata espresso il fattore di conversione (0,88kg/l? 0,90kg/l?) potremmo dire che si trattano di 10 litri d’olio. Capisco che al confronto di una giacenza di 3 metri cubi che vuoi che siano, ma la licenza per i distributori di carburanti, è rilasciata per olio detenuto in confezioni sigillate (prodotto condizionato) per cui anche l’ammanco o l’eccedenza di 1 kg è sanzionabile. Non me ne vogliano i lettori o l’autore del blog, non voglio fare sterile polemica, solo che mi sembra “strano” che un direttore di un U.D. approvi certe determine. Mi piacerebbe conoscere l’ufficio… Call979 Leggi tutto…
Commenti su Messaggi di Federico
Da: Federico – Inviato: martedì 7 giugno 2011 10.52
Grazie per il cortese riscontro.
Ora effettuaro’ tutte le verifiche del caso.
Cordiali saluti
Federico Leggi tutto…
Commenti su Messaggi di http://paolosdantone.wordpress.com/
Da: http://paolosdantone.wordpress.com/ – Inviato: lunedì 6 giugno 2011 19.13
Salve Sig. Federico, provo a risponderle:
1- questa attivita’ e possibile?
Si, ma solo tramite uno spedizioniere doganale (in rappresentanza diretta o indiretta).
2-l’olio in oggetto e’ sottoposto a dazi doganali (accise?) ed in che percentuale?
Tra i cosiddetti “diritti doganali” o “diritti di confine” vi è anche il dazio, le cui modalità di applicazione sono identiche per l’intero territorio doganale europeo e fanno riferimento alla TDC (Tariffa Doganale Comune). Poi vi potrebbe essere anche l’accisa qualora gli oli vegetali siano destinati ad essere impiegati come combustibile per caldaie (l’accisa sugli oli combustibili a basso tenore di zolfo è pari ad euro 64,2421 per mille kg) o come carburante per motori (l’accisa sul gasolio carburante è pari ad euro 430,30 per mille litri a 15°C). Poi vi sarebbe l’IVA (calcolata anche sul dazio e sull’eventuale accisa) qualora l’importatore non sia dichiarato all’Agenzia delle Entrate come “esportatore abituale” e conseguente gestione del cosiddetto “plafond IVA”.
3-devo essere un “destinatario registrato” per poter effettuare l’importazione?
Vedi risposta n.1 e, inoltre, l’olio ad accisa sospesa potrà, dalla dogana, essere destinato solo a un “depositario autorizzato” o “destinatario registrato”.
4-importando a nome del compratore e’ richiesta in ogni caso una qualche registrazione da parte sua?
Vedi risposte 1 e 3
5-quali sono gli adempimenti richiesti per poter effettuare l’importazione?
Le consiglio di rivolgersi ad uno spedizioniere doganale e all’ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di arrivo dei prodotti.
La ringrazio per la visita al mio blog e le segnalo i mie due post : 28/11/2009 Accisa e la cogenerazione da oli vegetali e 13/11/2009 Superamento del plafond. La sanzione al consulente
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Messaggi di Federico
Da: Federico – Inviato: lunedì 6 giugno 2011 13.03
Gentile resp. blog,
lavoro in un’azienda che si occupa di importazioni dalla Cina.
Recentemente, il titolare della stessa mi ha illustrato a grandi linee un progetto relstivo all’importazione di OLIO DI COLZA ed OLIO DI PALMA dalla Cina per conto di alcuni compratori italiani.
Ho contattato un nostro intermediario cinese il quale ha reperito un fornitore che provvedera’ presto all’invio di alcuni campioni.
Putroppo la mia ignoranza in questo campo e’ abissale e pertanto necessiterei di tutte le informazioni utili ad effettuare questa attivita’ di trading, che non so neppure se sia permessa dal nostro ordinamento.
Le sarei grato potersse rispondermi intanto mad alcune domande in merito a quantoi sopra:
1- questa attivita’ e possibile?
2-l’olio in oggetto e’ sottoposto a dazi doganali (accise?) ed in che percentuale?
3-devo essere un “destinatario registrato” per poter effettuare l’importazione?
4-importando a nome del compratore e’ richiesta in ogni caso una qualche registrazione da parte sua?
5-quali sono gli adempimenti richiesti per poter effettuare l’importazione?
La ringrazio fin da ora se avra’ tempo per rispondere a queste mie richieste.
Saluti.
Federico Leggi tutto…
Commenti su Nessuna sanzione se il gasolio cresce e cala di http://paolosdantone.wordpress.com/
Da: http://paolosdantone.wordpress.com/ – Inviato: mercoledì 30 marzo 2011 19.46
Ciao. Anche se la mia lettura normativa ha convinto il direttore a sottoscriverla, il conseguente provvedimento amministrativo non mi sembra che incontri alcuna inerente istruzione dell’Agenzia e non può dunque servire a confortare analoga prassi operativa.
Grazie per la visita
Paolo S. D’Antone – Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Nessuna sanzione se il gasolio cresce e cala di Giovanni
Da: Giovanni – Inviato: mercoledì 30 marzo 2011 15.57
Ciao, mi interesserebbe conoscere gli estremi precisi di questa determinazione, per evitare di fare verbali inutili….
Grazie. Leggi tutto…
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di Matteo Vitaliano Barletta
Da: Matteo Vitaliano Barletta – Inviato: sabato 26 febbraio 2011 21.45
Gent. mo Dott. D’ Antone
in merito al quesito proposto, voglio segnalare che gli esercenti dei depositi commerciali che intendono prelevare prodotti energetici dai depositi
fiscali per inviarli direttamente ad altri depositi commerciali senza immetterli materialmente nei propri impianti, devono munirsi di apposito registro di carico e scarico dei prodotti trasferiti con la particolare modalità, riportando il movimento dei prodotti prelevati con gli estremi dei documenti di accompagnamento che ne giustificano il carico e lo scarico. Non ricordo se questo vale anche per i lubrificanti.
cordiali saluti
Matteo Vitaliano Barletta Leggi tutto…
Commenti su Sindacalisti e Babbo Natale di lordbad
Da: lordbad – Inviato: lunedì 21 febbraio 2011 16.58
Il sindacalismo prima di essere questione giuridica o politica è necessariamente questione umana.
Complimenti per il blog
Ti invito cordialmente, confidando che tu abbia tempo e voglia, a visitare il nostro blog, dove tra l’altro si parla nel nostro ultimo post di una vicenda riguardante alcune operaie di Latina (Lazio) http://vongolemerluzzi.wordpress.com/2011/02/20/lo-strip-tease-dei-diritti-56/
lordbad Leggi tutto…
Commenti su Messaggi di Francesco Scotto
Da: francesco scotto – Inviato: martedì 15 febbraio 2011 15.42
Molto ben fatto Paolo, veramente un’iniziativa eccellente… credo che comincerò ad approfittarne!!!
Ciao Francesco Leggi tutto…
Commenti su Accisa e la cogenerazione da oli vegetali di Roberto Quercia
Da: Roberto Quercia – Inviato: venerdì 28 gennaio 2011 19.50
Il comportamento dell’Ufficio delle Dogane di Brescia è corretto. Due cose importanti, però:
1) l’aliquota di accisa da anticipare per l’olio vegetale è quella del BTZ uso industriale e non uso riscaldamento, circa la metà;
2) il buono di accredito può essere scomputato presso qualsiasi deposito fiscale italiano e per qualsiasi categoria di prodotto energetico, ovviamente indicandolo nell’istanza.
Cordiali saluti. Leggi tutto…
Commenti su Accisa e la cogenerazione da oli vegetali di Pierangelo Armanti
Da: Pierangelo Armanti – Inviato: venerdì 28 gennaio 2011 10.23
Buongiorno.
Abbiamo installato e messo in esercizio a fine 2009 un impianto di cogenerazione (elettrica+termica) di 4,7 MW alimentato ad oli vegetali.
La questione che pongo è la seguente.
Attualmente riceviamo con DAS con aggravio di accise in ragione di € 64,242110/Ton.
L’esenzione viene poi riconosciuta con rilascio di titolo di accredito (DM 689/96)calcolato sulla documentazione probante (registro UTF) in ragione di 221 kg ogni MWh prodotto.
I problemi derivanti dall’utilizzo di questa procedura sono:
a) anticipazione finanziaria delle accise;
b) domiciliazione del titolo di credito rilasciato da Ag.Dogane presso un deposito fiscale indicato in sede di presentazione istanza, pertanto non utilizzabile se non presso quel deposito fiscale. Ciò comporta che nel caso di acquisto di combustibile da altro deposito fiscale, non è utilizzabile tale titolo di accredito;
c) nel caso si voglia chiedere rimborso, i tempi indicati da Ag.Dogane vanno nell’ordine di un anno, salvo che vi siano disponibilità di cassa.
L’Agenzia delle Dogane competente, Brescia, nega la possibilità di assegnarci la qualifica di operato registrato per godere del regime sospensivo in quanto dice che trattandosi di cogenerazione non è in grado di stabilire il quantitativo di combustibile che si utilizza per l’elettrico e quello per il termico (anche se poi rilascia titolo di credito calcolato su lettura contatori MWh elettrici riportati sul registro UTF).
So che in altre situazioni (Mantova, Vicenza e altre) a produttori con impianti cogenerativi, le rispettive Ag.Dogane hanno invece concesso la qualifica di operatore registrato per il regime sospensivo.
Qualcuno mi può dare qualche indicazione per risolvere la questione ?
Ringrazio anticipatamente.
Pierangelo Armanti. Leggi tutto…
Commenti su Accisa sui combustibili per energia elettrica di Luciana
Da: Luciana – Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011 22.29
Buonasera, innanzitutto complimenti per il suo sito web, molto professionale e utile.
Le chiedo: quali sono gli adempimenti per chi ha realizzato un impianto di cogenerazione ad olio vegetale, successivi alla sua entrata in funzione?
Ovvero come si compila il registro di carico e scarico degli oli vegetali e quali altri libri/documenti debbono essere tenuti in azienda?
Grazie mille.
L. Leggi tutto…
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di http://paolosdantone.wordpress.com/
Da: http://paolosdantone.wordpress.com/ – Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011 19.32
Ritengo che l’esercente non possa scaricarsi cali e – ancor peggio – nemmeno caricarsi eccedenze se non debitamente provati da idonea documentazione e formalmente dichiarati all’Agenzia delle dogane e all’Agenzia delle entrate.
Le eventuali differenze, in più o in meno, accertate alla chiusura del registro devono comunque essere dichiarate all’Agenzia delle entrate dato che il relativo prospetto viene consegnato solo all’Ufficio delle dogane.
Diverso è il discorso delle eventuali deficienze o eccedenze rilevate all’arrivo dei carburanti, per le quali si applica l’art. 18 del Decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210:
Se la quantità scaricata non dovesse corrispondere a quella indicata nel relativo DAS l’esercente dell’ultimo impianto destinatario, dopo l’assunzione in carico della quantità risultante dal predetto DAS, scarica, per calo di trasporto, o assume in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze od eccedenze rilevate all’atto della discarica, secondo le indicazioni del misuratore volumetrico o risultanti dallo scontrino emesso dall’apposito dispositivo impressore dei volumi, se installato. Lo scontrino viene emesso in due esemplari sui quali sono riportati il numero d’identificazione del misuratore o la targa dell’autobotte, la numerazione progressiva dell’impressore e la lettura del contatore, all’inizio e alla fine dell’erogazione; un esemplare dello scontrino, firmato dall’incaricato del trasporto e completato con l’indicazione del quantitativo complessivamente trasportato, resta a corredo del registro di carico e scarico dell’impianto destinatario mentre l’altro esemplare, con la firma del destinatario, è allegato alla distinta.
In mancanza del dispositivo impressore, lo scontrino è sostituito da una dichiarazione rilasciata dall’incaricato del trasporto. La suddetta procedura per l’assunzione in carico delle eccedenze e per lo scarico delle deficienze è valida per le sole differenze attribuibili alle variazioni termiche che possono verificarsi fra il momento del carico e quello dello scarico ed alle tolleranze degli strumenti di misura. Se le differenze non rientrano nei suddetti limiti l’esercente dell’ultimo impianto destinatario ne dà immediata comunicazione all’UTF
Grazie per la visita
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di ILARIA
Da: ILARIA – Inviato: martedì 25 gennaio 2011 16.08
Buongiorno, vorrei sapere cortesemente dov’è che devo trascrivere i cali registrati periodicamnte. io sapevo di fianco la colonnina dei totalizzatori della parte scarico e poi trascrivere nelle note i cali tecnici registrati.
è corretto?
grazie per l’attenzione Leggi tutto…
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di http://paolosdantone.wordpress.com/
Da: http://paolosdantone.wordpress.com/ – Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011 18.49
Certo che si!
Prego Paolo S. D’Antone – Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di Giuseppe DeLuca
Da: Giuseppe DeLuca – Inviato: venerdì 21 gennaio 2011 19.17
l’olio comprato e venduto sull’impianto, deve essere caricato e scaricato sul registro.
Grazie della risposta. Leggi tutto…
Cali Carburanti, sentenza favorevole e chiarificatrice
2011-01-18 03:23:10 | Paolo Silvestro D’Antone - Chiudiamo il registro
Spero possiate gradire la lettura del mio post dal titolo
chiudiamo il registro del distributore
Saluti da Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
Rispondi Cita
2011-01-19 10:00:23 | Brunella – Redazione GC - Un post utilissimo
Ringrazio a nome della Redazione di GC il Sig. D’Antone per l’utilissimo post linkato qui sopra. Davvero un ottimo lavoro che consideriamo funzionale a fare chiarezza sui molti dubbi che spesso emergono dalle domande dei nostri colleghi. Ancora grazie quindi al Sig. D’Antone per aver messo la propria competenza ed esperienza a disposizione di tutti.
Brunella, Redazione GC
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di http://paolosdantone.wordpress.com/
Da: http://paolosdantone.wordpress.com/ – Inviato: martedì 18 gennaio 2011 01.45
Le suggerisco di usare il prospetto che ho messo in download sul post.
Spero che un’attenta lettura delle sintetiche “avvertenze” ivi riportate possa guidarla nella corretta compilazione del verbale di chiusura, e spero che risulti gradito al suo Ufficio. ![]()
Le eventuali deficienze od eccedenze rilevate all’arrivo dei carburanti e risultanti dagli scontrini, dovrebbero essere sommate alle deficienze o eccedenze eventualmente accertate in occasione delle verifiche degli organi di vigilanza, per formare così le voci (c) eccedenze accertate e (g) deficienze accertate da riportare nel prospetto di chiusura.
Anche gli scatti a vuoto dovrebbero essere conteggiati nella somma della voce (e) totale carico: perché quei litri erogati nelle prove metrologiche erano stati comunque reimmessi in serbatoio.
Se nel corso dell’anno sono stati usati più registri, ricordiamoci di presentare un prospetto di chiusura per ogni registro, entro 30 giorni dall’ultima registrazione giornaliera delle letture.
Quello che lei chiama “periodo di valutazione” deve iniziare dalle giacenze dei carburanti e dalle letture finali dei totalizzatori alla chiusura del precedente registro, come da corrispondente prospetto inviato all’Ufficio delle dogane e custodito nell’impianto; indipendentemente dalle eventuali verifiche e chiusure intermedie degli organi di vigilanza finanziaria.
Grazie per il commento
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di sasà
Da: sasà – Inviato: lunedì 17 gennaio 2011 18.29
In riferimento al punto 3) e alla compilazione del verbale di chiusura registro vorrei conferma della modalità di compilazione:
1 ) RIMANENZA INIZIALE = (rimanenza effettiva al 1/1)
2 ) INTRODOTTO = (somma dello scaricato dalla autobotti + eccedenze di carico – deficenze di carico)
3 ) TOTALE CARICO = (somma 1 +2)
4 ) TOTALE ESTRATTO = (lettura al 31.12 + cali accertati – scatti a vuoto)
5 ) RIMANENZA CONTABILE = (differenza 3 -4)
6 ) RIMANENZA EFFETTIVA = (verificata con rilevazione manuale)
7 ) DIFFERENZA + O – = (differenza 5 – 6)
8 ) TOTALE INTRODOTTO ANNUO = (punto 2)
9 ) TOTALE EROGATO ANNUO = (lettura al 31.12 – rimanenza effettiva al 1/1)
In riferimento al periodo di valutazione ed in particolare ai punti 8 e 9, se l’amministrazione finanziaria effettua delle verifiche in corso d’anno con relativa chiusura del registro, il nuovo periodo di valutazione da considerare è dal x.x.x (data di chiusura del regsitro a seguito di controllo) al 31.12?
Grazie per la professionalità Leggi tutto…
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di http://paolosdantone.wordpress.com/
Da: http://paolosdantone.wordpress.com/ – Inviato: domenica 16 gennaio 2011 04.26
Se può consolarla, le confesso che dopo trent’anni di accise i miei dubbi prolificano con insondabili ramificazioni.
Ma ritengo che la risposta ai cali ammessi nei distributori di carburanti la possiamo avere usando il primo criterio interpretativo, quello letterale, dell’articolo 50, comma 2, del testo unico sulle accise:
“La tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all’art. 4. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.”
Leggiamo quindi che c’è un primo rinvio all’articolo 4 che, nel disporre sugli abbuoni di accisa per perdite, distruzione e cali (per tutti prodotti ad accisa non ancora assolta), rimanda alle disposizioni previste dalla normativa doganale e, pertanto, all’applicazione integrale delle norme recate dal DM 55/2000: che ci diranno come fare a calcolare (misura e commisurazione), i cali di giacenza, di trasporto e di manipolazione. E notiamo pure che per il solo prodotto gasolio detenuto nei depositi commerciali (prodotto ad accisa già assolta), la norma fissa la misura dello 0,003 commisurato al carico di registro dall’ultimo inventario.
Per i soli carburanti dei distributori (prodotti ad accisa già assolta), il legislatore non rinvia dunque alle norme del DM 55/2000, ma fissa invece la misura ad un dodicesimo del “calo annuo consentito” e la commisura all’erogato nel periodo considerato. Ci mancherebbe allora la misura del cosiddetto “calo annuo consentito per i carburanti erogati dagli impianti di distribuzione stradale”, ma siccome non v’è traccia al di fuori delle misure già previste dai regolamenti sui cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise, non possiamo che attingere a tali misure estrapolandole dalle inerenti commisurazioni: perché i nostri registri di carico e scarico non prevedono la contabilizzazione, di benzina, gasolio e g.p.l., a peso o in volume a 15°C.
Troviamo così:
- il 3% in volume a 15° C per gli oli leggeri esclusa l’acqua ragia minerale, in depositi di capacità minore o uguale a 500 mc
- il 3% in peso per i gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: liquefatti
- l’1% in volume a 15° C per oli medi e oli da gas
Terminata la nostra ricerca possiamo finalmente applicare il secondo comma dell’articolo 50, facendo:
- 3 diviso 100 diviso 12 che ci dà 0,0025 da moltiplicare per l’erogato di benzina o g.p.l. dall’ultimo inventario
- 1 diviso 100 diviso 12 che ci da 0,000833 da moltiplicare per l’erogato di gasolio dall’ultimo inventario
Grazie per la visita e il commento
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di sasà
Da: sasà – Inviato: sabato 15 gennaio 2011 21.36
Mi perdoni per l’insistenza ma i miei dubbi permangono.
Secondo quanto da Lei detto nel punto 1) “0,0025 e 0,000833 risultano dividendo per 12 il 3% della benzina e l’1% del gasolio previsti dal DM 55/2000 come calo su base annua.”
Quindi 0,0025 e 0,000833 dovrebbero essere i coefficienti di tolleranza su base mensile (sono stati divisi quelli annui per 12).
Ne consegue che se il conteggio viene fatto dal 1.1. al 31.12 i coefficienti da utilizzare per il calcolo dei cali sono 3% della benzina e l’1% del gasolio previsti dal DM 55/2000 come calo su base annua o i valori 0,0025 e 0,000833 per 12 che in pratica coincidono con i precedenti 1% e 3%.
Se invece il periodo in considerazione e inferiore all’anno devo moltiplicare i valori ottenuti dai coefficenti 0,0025 e 0,000833 per i mesi considerati per la rilevazione.
Ad esempio
Caso 1) periodo dal 1.1 al 31.12
litri 500.000 benzina x 3% = 15.000 (tolleranza)
Caso 2) periodo dal 1.3 al 31.12
litri 400.000 benzina x 0,0025 x 10 (mesi) = 10.000 (tolleranza)
Il tutto dovrebbe essere anche conforme a quanto specificato nella sentenza n. 384/1/10 del Ctp di Lecce ( http://www.gestoricarburanti.it/redazione/normativa/sentenze/2807-cali-carburanti-sentenza-favorevole-e-chiarificatrice )
Grazie per l’attenzione e la professionalità Leggi tutto…
Commenti su Messaggi di http://paolosdantone.wordpress.com/
Da: http://paolosdantone.wordpress.com/ – Inviato: mercoledì 5 gennaio 2011 19.19
Salve Sig. Andrea.
Lei si ricorda bene e infatti sul registro di c/s accise devono essere caricati solamente gli oli destinati al suo impianto e, dunque, basta non far passare il prodotto dalla sua stazione di servizio.
Senta anche la sua associazione di categoria o il commercialista ma ritengo possa trattarsi della cosiddetta “cessione di beni con consegna a terzo cessionario“: dove è previsto che il cedente (A: il suo fornitore grossista) consegni i beni per conto del cessionario (B: lei) direttamente al terzo cessionario (C: il suo cliente).
Lei (il cessionario B), potrà emettere fattura differita al suo cliente (il terzo cessionario C), entro il mese successivo alla consegna dei beni da parte del fornitore (il cedente A) al cliente (il terzo cessionario C), con indicazione degli estremi della bolla di accompagnamento beni viaggianti o del D.A.S. (non è ammesso il DDT) emesso dal fornitore (il cedente A).
Grazie per la visita
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Messaggi di ANDREA
Da: ANDREA – Inviato: martedì 4 gennaio 2011 19.09
Gent. mo Dott. D’ Antone, come posso fare a girare dal mio fornitore grossista ad un mio cliente un quantitativo di olio minerale superiore a quanto la mia licenza UTF prevede , senza caricarlo nel registro di c/s ? Mi pare di ricordare qualcosa in merito, forse facendo intestare la fattura a me, ma mettendo come luogo di destinazione il mio cliente ?
Ringrazio anticipatamente per la gentile risposta.
Cordialità Leggi tutto…
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di http://paolosdantone.wordpress.com/
Da: http://paolosdantone.wordpress.com/ – Inviato: martedì 4 gennaio 2011 19.48
1) No, i coefficienti non devono essere moltiplicati per 12. l numeri 0,0025 e 0,000833 risultano dividendo per 12 il 3% della benzina e l’1% del gasolio previsti dal DM 55/2000 come calo su base annua.
2) Se il calo riscontrato supera tale tolleranza occorre comunque registrarlo sul registro di carico e scarico vidimato dall’Ufficio delle dogane. Inoltre, deve presentare all’Ufficio delle entrate, entro 30 giorni dall’inventario, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 Dpr 445/00) contenente l’indicazione dei carburanti perduti. Bisogna quindi tenere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria le modalità di determinazione della natura, quantità, qualità e valore unitario dei carburanti mancanti. La denuncia all’Ufficio delle Entrate serve sia per vincere la presunzione Iva sia ai fini delle imposte dirette. Per superare la presunzione di cessione dovrà dunque provare, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3 del d.P.R. n. 441 del 1997, che gli ammanchi dipendono dal verificarsi di fatti diversi dalla cessione.
3) I cali riscontrati e registrati durante il periodo preso a base dell’inventario devono essere sommati al “totale venduto”, ottenendo il “totale scarico”. Il “totale venduto” si ottiene detraendo gli eventuali “scatti a vuoto” dall’erogato.
La ringrazio per aver visitato questo blog
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di sasà
Da: sasà – Inviato: lunedì 3 gennaio 2011 14.33
I coefficienti 0,000833 PER LE DEFICIENZE DI GASOLIO E 0,0025 PER LE DEFICIENZE DI BENZINA E G.P.L. se ho capito bene sono su base mensile,
quindi per verificare i cali sul verbale UTF di chiusura anno vanno moltiplicati per 12 (i mesi).
Nel caso il calo riscontrato supera tale tolleranza cosa bisogna fare?
I cali riscontrati e registrati durante l’anno vanno sottratti nel verbale di chiusura anno al caricato in modo da avere un calo finale più basso?
Grazie Leggi tutto…
Commenti su Messaggi di http://paolosdantone.wordpress.com/
Da: http://paolosdantone.wordpress.com/ – Inviato: lunedì 3 gennaio 2011 18.40
2010 in review
Team WordPress.com + Stats Helper Monkeys – January 2nd, 2011, 10:15am

Happy New Year from WordPress.com! To kick off the year, we’d like to share with you data on how your blog has been doing.
The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:
The Blog-Health-o-Meter™ reads Wow.
Crunchy numbers
About 3 million people visit the Taj Mahal every year. This blog was viewed about 29,000 times in 2010. If it were the Taj Mahal, it would take about 4 days for that many people to see it.
In 2010, there were 20 new posts, growing the total archive of this blog to 62 posts. There were 616 pictures uploaded, taking up a total of 61mb. That’s about 2 pictures per day.
The busiest day of the year was April 28th with 465 views. The most popular post that day was Post-Tags.
Where did they come from?
The top referring sites in 2010 were it.wordpress.com, google.it, live.feedjit.com, search.conduit.com, and translate.google.com.
Some visitors came searching, mostly for dogana accise, registro utf, accise fotovoltaico, paolo d’antone, and d’antone accise.
Attractions in 2010
These are the posts and pages that got the most views in 2010.
1 Post-Tags December 2009
2 GdF e gli oli lubrificanti in autofficina December 2009
3 Accisa e la cogenerazione da oli vegetali November 2009
9 comments
4 Chiudiamo il registro del distributore January 2010
5 comments
5 <a title=”Per questa sorta di antica autarchia tributaria delle accise, a dispetto della libera circolazione delle merci nel mercato unico europeo, anche l’acquisto di una sola bottiglia dal nostro sito di e-commerce soggiace alle medesime regole previste per chi conclude l’acquisto di un TIR carico di vini e liquori.
Le cosiddette “vendite a distanza dei prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro” – come le definisce l’art. 36 della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 (relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE) – non si presentano di semplice attuazione perché nessuna sostanziale semplificazione procedurale vi si rinviene rispetto alle cessioni intracomunitarie all’ingrosso” href=”http://paolosdantone.wordpress.com/2010/01/13/il-commercio-elettronico-di-vini-e-liquori-anche-no/” rel=”nofollow”>Il commercio elettronico di vini e liquori, anche no. January 2010
6 comments and 1 Like on WordPress.com
Some of your most popular posts were written before 2010. Your writing has staying power! Leggi tutto…
Commenti su Messaggi di http://paolosdantone.wordpress.com/
http://paolosdantone.wordpress.com/ – Mercoledì, 22 dicembre 2010, 1:00 m.
Da: Antonella – Inviato: sabato 11 dicembre 2010 18.43
Gent.mo dr. D’Antone,
intendevo porgerle un quesito al quale non riesco a trovare una risposta giurisprudenziale.
A norma dell’art. 2o del D.lgs 472/1997, l’atto di contestazione della sanzione deve essere rigorosamente notificato nei 5 anni a decorrere dalla commissione della violazione, o si può notificare anche nei 5 anni DAL VERBALE DI CONSTATAZIONE della violazione? Vi è qualche circolare dell’Agenzia delle Dogane o sentenza della giurisprudenza che possa supportare quest’ultima interpretazione?
La ringrazio anticipatamente.
Antonella
Da: http://paolosdantone.wordpress.com/ – Inviato: lunedì 20 dicembre 2010 12.38
Oggetto: Termine di decadenza per notificare le sanzioni
Alla cortese attenzione della gent.ma dott.ssa Antonella
Non ho trovato giurisprudenza o circolari che potessero supportarci nel porre il momento della scoperta dell’illecito quale dies a quo del periodo di tempo utile per notificare l’atto di contestazione.
Ritengo però che, il “diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi” pur disposto dall’art. 20 del D.lgs 472/1997, ci conduca a tale conclusione nei casi di comportamenti omissivi ex art. 15 TUA: dove la prescrizione, intesa quale termine di decadenza per esercitare i poteri istruttori e investigativi dell’Amministrazione, opera dal momento della scoperta del fatto illecito. In tali circostanze, potremmo dunque dedurre che l’atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la constatazione del fatto costituente illecito amministrativo tributario.
Le chiedo il permesso di pubblicare questo messaggio sul mio blog, dove sarei ben lieto di leggere eventuali suoi commenti.
La ringrazio per l’interesse
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
Da: Antonella – Inviato: lunedì 20 dicembre 2010 16.43
Oggetto: grazie
Gent.mo dr. D ‘Antone,
la ringrazio per la cortese risposta e presto il consenso alla pubblicazione del messaggio sul Suo blog.
Colgo l’occasione per augurarLe un Buon Natale.
Antonella Leggi tutto…
Commenti su Accisa e la cogenerazione da oli vegetali di http://paolosdantone.wordpress.com/
http://paolosdantone.wordpress.com/ - Martedì, 7 dicembre 2010, 7:34 p.
Messaggio inviato domenica 05/12/2010 22.16 da Gilberto
Gestisco un deposito commerciale di prodotti petroliferi. Nel deposito detengo olio di palma che viene consegnato tramite DAS. Il prodotto è ceduto a terzi per uso riscaldamento sempre accompagnato da DAS. Gli attuali prezzi di acquisto sono divenuti esorbitanti. Sarebbe possibile avere un notevole risparmio acquistando il prodotto in sospensione d’accisa. Qual’è la procedura operativa per arrivare a tale soluzione? Ovviamente il prodotto sarebbe ceduto a terzi sempre con DAS.
Risposta inviata martedì 07/12/2010 19.10 da http://paolosdantone.wordpress.com
Salve Sig. Gilberto, mi dispiace ma, ai sensi dell’art. 23 TUA, la gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di prodotti energetici di capacità superiore a 3000 metri cubi quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto.
Le ricordo anche che, ai sensi dell’art. 25 TUA, gli esercenti depositi commerciali di oli e grassi vegetali di provenienza nazionale e ad accisa assolta (uso industriale = 31,38870 €/1000 kg – uso riscaldamento = 64,24210 €/1000 kg) devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito. Se invece lei volesse riceverli da paesi CE o extra CE, dovrà richiedere l’autorizzazione ad operare come “destinatario registrato” ex art. 8 TUA e provvedere al pagamento dell’accisa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo, indipendentemente dal fatto che i prodotti arrivino con DAS o DAA
La ringrazio per aver visitato questo blog
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Cogito di LadyLindy
LadyLindy - giovedì, 2 dicembre 2010, 8:39 p.
grazie per avermi linkato
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Commenti su Processi mineralogici, elettrolitici e metallurgici di http://paolosdantone.wordpress.com/
http://paolosdantone.wordpress.com/ - 18 novembre 2010, 8:08 p.
Salve Sig. Dario.
Se per “azienda iscritta presso la dogana” intendiamo l’azienda-consumatrice intestataria del codice di accisa che si autodetermina, appunto, l’accisa sui propri usi tassati mediante la dichiarazione annuale di consumo, il nuovo fornitore non avrebbe dovuto fatturare con accisa e addizionale. E se l’ha fatto ha indebitamente duplicato la pretesa tributaria e deve restituire le corrispondenti somme al cliente: emettendo fatture di accredito che esporrà “in rettifica” sulla propria dichiarazione annuale di consumo.
Se invece l’azienda-consumatrice aveva stipulato, col precedente fornitore, il canone a convenzione previsto per le utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, cambiando fornitore avrebbe dovuto richiedere la stipula di una nuova convenzione ex art. 55, comma 2, TUA. (legga la mia risposta al precedente commento della Sig.ra Manuela).
La ringrazio per aver visitato il mio blog
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Processi mineralogici, elettrolitici e metallurgici di Dario
Dario – 18 novembre 2010, 1:35 p.
Salve, volevo richiedere un parere di conferma. Un’azienda richiede non sottoposizione in data 2009 presso un fornitore e la ottiene. Poi cambia fornitore e nel 2010 manda richiesta al nuovo fornitore. Ha diritto al trattamento non sottosto anche se non si è ricordata di mandare subito al nuovo fornitore le documentazioni?(l’azienda è iscritta presso la dogana come fascicolo già da parte del prec fornitore) Grazie Leggi tutto…
Commenti su No all’energia agevolata senza denuncia di obj
obj – 17 novembre 2010, 12:41 p.
http://www.reggio5stelle.it/2010/11/16/energia-comuni-sordi-si-apra-il-forum-dei-cittadini-dellappennino-le-proposte-del-movimento-5-stelle/ Leggi tutto…
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di http://paolosdantone.wordpress.com/
http://paolosdantone.wordpress.com/ - 29 ottobre 2010, 7:49 p.
Salve Sig. Russo.
Non riesco a trovare alcun nesso tra gli eventuali illeciti amministrativi tributari contestabili al precedente gestore e il diniego di rilasciare la nuova licenza al nuovo gestore.
Se lei ha ottenuto la riconsegna dell’impianto, dei locali, delle attrezzature, ed ha presentato copia dell’inerente ordinanza giudiziaria all’Ufficio delle dogane.
Se il precedente gestore ha avuto il corrispettivo per le eventuali giacenze di carburanti (anche per il non pescabile) e degli oli.
Se l’impianto è coperto da valida autorizzazione comunale e se lei ha stipulato un contratto di comodato col nuovo gestore.
Se il nuovo gestore ha infine presentato l’istanza di licenza, la marca da bollo e il registro per la vidimazione accompagnato da un prospetto di rilevazione delle giacenze iniziali e delle letture dei totalizzatori.
Beh, in tal caso, non resterebbe che richiamare l’Ufficio al rispetto dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241: ricordando che ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso (entro il termine di trenta giorni).
Spero di esserle stato d’aiuto e la ringrazio per aver visitato il mio blog
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di Augusto Russo
Augusto Russo - 28 ottobre 2010, 7:03 p.
Gentile Signore,
dopo una lunga controversia giudiziaria, sono riuscito a sfrattare dal mio impianto il gestore, responsabile di molteplici inadempienze contrttuali e non (ultima quella di non aver adempiuto alla prescrizione della chiusura del registro di carico/scarico entro i trenta gioni dall’ultima registrazione). Proprio per quest’ultima inadempienza che continua tuttora, a tre mesi dall’ultima registrazione, il nuovo gestore non può ottenere nè la licenza nè i regisri UTF (ciò sostengono all’Agenzia delle Dogane di Caserta !).
Constato che è molto esperto, potrebbe darmi un aiuto?
La ringrazio e la saluto.
Augusto Russo Leggi tutto…
Commenti su Impianto fotovoltaico senza licenza: contestazione di Impianto fotovoltaico senza licenza: contestazione | Paolo S. D … | Impianti Fotovoltaici
Impianto fotovoltaico senza licenza: contestazione | Paolo S. D … | Impianti Fotovoltaici 2010 martedì, 12:13 m. [...] View post: Impianto fotovoltaico senza licenza: contestazione | Paolo S. D … [...] Leggi tutto…
Commenti su Impianto fotovoltaico senza licenza: contestazione di Impianto fotovoltaico senza licenza: contestazione | Paolo S. D …
Impianto fotovoltaico senza licenza: contestazione | Paolo S. D …
martedì, 2010 12:02 m. [...] a 20 kW – Officina di autoproduzione grid-connect, censita con codice IT00XXEXXXXXX, … Leggi fonte notizia: Notizie correlate:Alba: unanimità per la delibera sul fotovoltaico a terra [...] Leggi tutto…
Commenti su Processi mineralogici, elettrolitici e metallurgici di http://paolosdantone.wordpress.com/
http://paolosdantone.wordpress.com/ - 7 ott 2010, 7:33 p
Salve Sig. Pasquale. Ritengo che la richiesta di rimborso non sia legittima: sia perché lei non potrebbe assolvere al suo onere probatorio dell’esatta quantificazione dei consumi di energia elettrica da esentare per il periodo di tempo anteriore alla denuncia fatta all’Ufficio delle dogane e al conseguente rilascio della licenza di esercizio, sia perché, prima dell’insorgenza dello specifico rapporto tributario, lei non era il soggetto passivo di tale rapporto obbligatorio e non sarà pertanto legittimato a chiedere in restituzione imposte mai versate se non quale parte del corrispettivo pagato al fornitore che ha esercitato il suo diritto di rivalsa.
La ringrazio per aver visitato il mio blog
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Processi mineralogici, elettrolitici e metallurgici di pasquale
pasquale - 7 ott 2010, 12:02 p.
Buongiorno, lavoro nel settore delle accise. Sono interessato a sapere se l’Agenzia, nella consessione del rimborso retroattivo dell’accisa indebitamente versata, ex art 14 D.Lvo 504/95, abbia voluto riservare questa possibilità alle “situazioni già in essere” (intendendosi per le aziende già esistenti) al 01/06/2007 oppure se tale possibilità di rimborso retroattivo delle imposte possa essere concessa anche alle aziende nate alla data successiva, esempio:
apro un’azienda nel 05/05/2008 con fornitura di 500kW, parte impegnata in un processo mineralogico e parte impegnata in usi collaterali, dopo un anno vengo a conoscenza che, se divento soggetto obbligato (mi denuncio all’amministrazione) posso accedere al trattamento fiscale di non sottoposizione per la parte di energia destinata al processo miner. In tal momento, ho diritto a richiedere il rimborso con decorrenza al 05/05/2008 (non sono decorsi i due anni ex art 14) oppure sono escluso da tale opzione in quanto la mia attività aziendale è nata successivamente alla data dall’entrata in vigore del D. L.vo 26/2007? grazie mille…pasquale Leggi tutto…
Commenti su Nella Marne, a prendere lo champagne di http://paolosdantone.wordpress.com/
http://paolosdantone.wordpress.com/ - 22 set 2010, 7:14 p.
—Domanda inviata: venerdì 17 settembre 2010 15.12
buongiorno, avrei bisogno un’informazione:
un amico ha una piccola cantina in spagna (per piccola intendo produzione totale 10000 bott) e vorrebbe inviare in italia un bancale di vino (circa 600 bott) per venderlo ad alcuni ristoratori e amici.
Quale sarebbe il miglior modo di procedere?
Ho pensato di trovare un trasportatore che si faccia carico dell’accisa (molti trasportatori hanno l’accisa per sbrigare queste pratiche) e di farlo spedire a me , che fungerei da magazzino.
E’ possibile o bisogna adempiere a degli obblighi aggiuntivi?
Se è possibile fare in questo modo: la forma più corretta è fare un DDT (essendo una cantina che produce poco è esente da DAA) intestato alla cantina stessa ma con destinazione presso mio magazzino? (premetto che il mio magazzino non è un magazzino liquori o altro)
Grazie mille – Caterina
—risposta inviata: lunedì 20 settembre 2010 19.13
Oggetto: Piccoli produttori di vino
Gent.ma Sig.ra Caterina
La deroga dagli obblighi connessi alla circolazione e al controllo, prevista per i cosiddetti “piccoli produttori di vino” dalla normativa comunitaria dell’accisa sul vino, non esonera lo speditore dall’assolvimento degli obblighi prescritti dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009. Oltre, beninteso, all’osservanza della disciplina fiscale inerente all’IVA intracomunitaria.
La ringrazio per aver visitato il mio blog
Cordiali saluti – Paolo Silvestro D’Antone Leggi tutto…
Commenti su Accisa e la cogenerazione da oli vegetali di Roberto Quercia
Roberto Quercia - 20 set 2010, 9:51 m.
Egregio Teramani,
mi sembra che l’art. 23 del TUA disponga che la qualifica di depositario autorizzato sia possibile solo nell’ambito di operatori che commercializzano il prodotto energetico. Invece in questo caso si parla solo di utilizzatori di prodotto energetico, che, non potendo divenire destinatari registrati per il ciclo combinato, devono acquistare esclusivamente con DAS. Leggi tutto…
Commenti su Accisa e la cogenerazione da oli vegetali di Carlo Ezio Teramani
Da: Carlo Ezio Teramani – Inviato: venerdì 18 settembre 2010 19.16
Roberto Guercia ha ragione. Aggiungo, però, che, come sancito dall’art. 21, comma 1, lettera a) del D.L.vo 26/10/1995, n. 504, gli oli vegetali e animali sono considerati prodotti energetici e, quindi, sottoposti al regime delle accise, solo “se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori”. Ciò vuol dire, come peraltro chiarito da alcune circolari dell’Agenzia delle Dogane, che nel caso delle centrali di cogenerazione la “destinazione” ad usi energetici corrisponde al momento dell’estrazione dal deposito degli oli per il loro impiego negli usi di produzione di energia elettrica, cioè al momento dell’emissione dei documenti di trasporto se destinati ad altri depositi fiscali o dell’impiego in usi energetici nella stessa centrale. In sostanza, gli oli di importazione o di produzione nazionale possono essere liberamente detenuti senza alcun vincolo particolare da qualsiasi operatore che si collochi, nella filiera commerciale, a monte della centrale elettrica. Sarà solo il titolare della centrale a richiedere la qualifica di depositario autorizzato, giacché sarà questi che destinerà gli oli ad usi energetici. Assolverà, perciò, l’accisa differenziale per il calore prodotto nella cogenerazione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di impiego, avendo a disposizione i dati relativi all’impiego e alla produzione di energia elettrica. Leggi tutto…
Commenti su Alcolici senza DAA di http://paolosdantone.wordpress.com/
http://paolosdantone.wordpress.com/ - 17 ago 2010, 12:10 p.
Inviato: domenica 15 agosto 2010 10.02 – Nome: Giuseppe
Buon giorno, desidero conoscere quali sanzioni sono applicabili per errata compilazione di un documento DAA, nel caso specifico errata indicazione del destinatario e della consegna della merce.
Grazie
Risposta: martedì 17 agosto 2010
Salve Sig. Giuseppe.
La sanzione è quella prevista al comma 4 dell’articolo 49 del testo unico sulle accise, da 516 euro a 3098 euro.
Se la regolarizzazione avviene entro un anno dall’omissione o dall’errore – sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza – è possibile rimediare all’errore (ravvedimento operoso) mediante il pagamento spontaneo (alla Ricevitoria dell’Ufficio delle dogane) della sanzione ridotta di euro 51,60 (un decimo del minimo), ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b, del D.Lgs 472 del 18/12/1997.
Altrimenti occorrerà attendere la notifica dell’atto di contestazione dell’Ufficio che – qualora non lo si voglia impugnare ricorrendo alla Commissione Tributaria Provinciale – potrà essere definito, in via agevolata, pagando un quarto della sanzione ivi determinata, entro 60 giorni dal ricevimento (notifica).
Oppure, entro lo stesso termine di 60 giorni, potranno essere prodotte deduzioni difensive all’Ufficio emittente che, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irrogherà, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità (provvedimento di irrogazione) anche in ordine alle deduzioni medesime.
Cordiali saluti
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Accisa e la cogenerazione da oli vegetali di marco de luigi
marco de luigi - 30 lug 2010, 5:00 p
mi scuso per la mancata pertinenza del mio commento. chiedevo chi è in grado di aiutarmi a trovare olio di semi di arachidi di produzione senegal. Leggi tutto…
Commenti su Accisa e la cogenerazione da oli vegetali di Roberto Quercia
Roberto Quercia - 7 lug 2010, 5:40 p.
“Tali attenzioni consentono, dal mio punto di vista, di autorizzare il ritiro e lo stoccaggio degli oli vegetali in sospensione di accisa (previa prestazione dei depositi cauzionali a garanzia della circolazione e del deposito) e posticipare, emarginandola dalla normale conduzione degli impianti, l’esigibilità dell’accisa sugli eventuali consumi eccedenti i 0,221 Kg/kWh”.
La procedura che tu consigli non è prevista da alcuna normativa vigente e non è legittimo autorizzare una dilazione (discrezionale) del pagamento delle accise, che va effettuata, al più tardi entro il giorno successivo all’arrivo della merce (opr). Leggi tutto…
Commenti su Accisa e la cogenerazione da oli vegetali di Roberto Quercia
Roberto Quercia - 7 lug 2010, 5:16 p.
Egregio Paolo,
tutte le centrali cogenerative sono a “ciclo combinato”, producono quindi contemporaneamente energia elettrica e calore. Non essendo possibile stabilire anticipatamente quanti Kwh (esenti) e quanto calore (tassato) produrrai con un Kg. di olio vegetale, è escluso espressamente il regime sospensivo che, tra l’altro, prevede il pagamento dell’accisa entro il giorno successivo all’arrivo della merce. Leggi tutto…
Commenti su No all’energia agevolata senza denuncia di http://paolosdantone.wordpress.com/
http://paolosdantone.wordpress.com/ - 7 lug 2010, 2:57 p.
Egregio Roberto. Apprezzerei molto un tuo ulteriore commento al mio post “Accisa e la cogenerazione da oli vegetali” ma le sentenze non te le mando. Se vuoi, puoi chiederle all’Ufficio delle dogane di Reggio Emilia (dogane.reggioemilia@agenziadogane.it)
Saluti
Paolo Silvestro D’Antone - Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su No all’energia agevolata senza denuncia di Roberto Quercia
Roberto Quercia - 7 lug 2010, 9:23 m.
Egregio Paolo,
io ti mando i riferimenti normativi per il divieto di acquisto in sospensione e tu mi mandi la copia delle sentenze: che ne pensi ? Leggi tutto…
Commenti su No all’energia agevolata senza denuncia di http://paolosdantone.wordpress.com/
http://paolosdantone.wordpress.com/ - 7 lug 2010, 1:15 m.
Egregio Roberto. Il mio post è un’estrema sintesi dei due principali motivi controdedotti dall’ufficio delle dogane che è risultato vittorioso in entrambi i gradi di giudizio tributario, fino in Cassazione. Per distinguere dal lavoro questo disinteressato e pubblico spazio, scusami ma non reputo opportuno fornirti gli estremi delle tre sentenze.
Ti ringrazio per aver visitato il mio blog
Paolo Silvestro D’Antone - Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Accisa e la cogenerazione da oli vegetali di http://paolosdantone.wordpress.com/
http://paolosdantone.wordpress.com/ - 7 lug 2010, 12:46 m.
Egregio Roberto. Per gli oli vegetali impiegati nella produzione di energia elettrica, ritengo applicabili alcune norme del DM 322/1995 perché mi pare sia l’unica fonte regolamentare cui attingere in forza del disposto dall’art. 67, comma 1, del testo unico. E poi, il punto 1 della tabella A, recita: “negli usi diversi da quelli di carburante per autotrazione e di combustibile per riscaldamento”. Inoltre, non mi sembra ci sia un esplicito divieto normativo ad usufruire dell’esenzione mediante l’accesso al regime sospensivo.
Ti ringrazio per il commento
Paolo Silvestro D’Antone - Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su No all’energia agevolata senza denuncia di Roberto Quercia
Roberto Quercia - 6 lug 2010, 12:43 p.
i riferimenti di questa sentenza…..????? Leggi tutto…
Commenti su Accisa e la cogenerazione da oli vegetali di Roberto Quercia
Roberto Quercia - 6 lug 2010, 12:33 p.
Egregio Paolo, il riferimento al DM 322 a cui alludi è completamente errato in quanto è applicabile “agli usi diversi dalla carburazione e combustione”.
Anche la richiesta di “operatore registrato” è errata in quanto la normativa tuttora vigente prevede che nel caso di produzione combinata di energia elettrica e calore non è possibile ritirare il prodotto in sospensione.
Saluti Leggi tutto…
Commenti su Processi mineralogici, elettrolitici e metallurgici di http://paolosdantone.wordpress.com/
http://paolosdantone.wordpress.com/ - 1 lug 2010, 12:36 p.
Sig. Merlini, buongiorno.
Premesso che, se la necessità dello stabilimento non supera i 200 kW, si stipula una convenzione col fornitore, avvisando l’Ufficio delle dogane (vedi il precedente commento).
Le rispondo pertanto che:
1 – non è detto che ci si debba rivolgere ad un professionista esterno. In fondo, per redigere la domanda e la relazione, basta avere cognizione dei propri processi produttivi, degli assorbimenti elettrici delle apparecchiature i cui consumi non saranno sottoposti ad accisa e della loro incidenza percentuale sui consumi fatturati dal fornitore;
2 – il contatore è sicuramente utile per accertare i consumi da escludere dalla tassazione, ma l’Agenzia delle dogane ammette la possibilità di “procedere alla determinazione dei consumi presunti da assoggettare all’accisa sulla base di dati tecnici, in luogo dell’installazione di distinti contatori, con particolare riguardo a situazioni dove i consumi tassati rappresentano una minima percentuale rispetto al consumo globale dello stabilimento. La determinazione dei consumi mediante stipula di appositi atti di convenzione sulla base di dati tecnici (somma degli assorbimenti di energia elettrica di ogni utenza tassata con riferimento ad un congruo numero di ore di funzionamento), rappresenta, nei casi in questione, cautela sufficiente a garantire gli interessi dell’Erario“.
La predisposizione, l’installazione e il controllo della corretta inserzione e taratura del contatore hanno indubbiamente dei costi, ma anche in tale evenienza direi che conviene comunque accedere all’agevolazione fiscale in discorso, abbattendo così i costi dell’impresa di 0,00310 euro di accisa per ogni kWh; da sommare, fino a 200.000 kWh di consumo mensile, ai 0,01136 euro per kWh dell’addizionale provinciale (ad esempio l’aliquota per l’anno 2010 deliberata dalla Giunta provinciale di Reggio Emilia).
Magari con un pò di pazienza, vedrà che il suo Ufficio delle dogane le risolverà ogni incertezza sul disbrigo delle formalità necessarie.
E se poi vorrà commentare l’esito della pratica anche su questo blog, ne sarei contento.
La ringrazio per aver visitato il mio blog e la saluto cordialmente.
Paolo Silvestro D’Antone - Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Processi mineralogici, elettrolitici e metallurgici di Giuseppe Merlini
Giuseppe Merlini - 30 giu 2010, 2:25 p.
Buongiorno,
ho letto con interesse il suo articolo che ha chiarito molte cose ma che ha anche suscitato in me quesiti che provo a tradurle:
1- credo di aver capito che presentare la domanda richieda l’intervento di un esperto vista la quantità di documentazione e di relazioni tecniche o mi sbaglio?
2- se ho capito bene occorre anche installare un contatore dedicato a rilevare i consumi utilizzati per il processo produttivo in modo da distinguerli da altri utilizzi presenti in azienda come altre lavorazioni o uffici, è giusto?
sia per il punto 1 che 2 quali i costi da affrontare, e per il contatore e la sua gestione ci sono poi costi che si protraggono nel tempo?
Volendo esser più pratici mi sembra una opportunità valida per grandi consumatori e non per piccole imprese, da che consumi può valer la pena procedere alla richiesta di riduzione?
Grazie mille per le informazioni e le risposte che vorrà dare ai miei quesiti.
Un saluto cordiale
Giuseppe Merlini Leggi tutto…
Commenti su Nella Marne, a prendere lo champagne di http://paolosdantone.wordpress.com/
http://paolosdantone.wordpress.com/ - 12 mag 2010, 7:12 p.
Grazie per i complimenti. Da due mesi sono assente dal lavoro (e difatti non riesco nemmeno a tenere aggiornato questo blog) e mi sono perso l’eventuale prassi diramata dall’Agenzia delle dogane in merito alle ultime modifiche normative apportate daldecreto legislativo 29 marzo 2010, n.48 (che recepisce la direttiva 2008/118/CE).
Ritengo però che, tali novità al testo unico delle accise, abbiano sostanzialmente lasciata immutata la disciplina fiscale sottesa ai miei precedenti post: Nella Marne, a prendere lo champagne e Il commercio elettronico di vini e liquori, anche no.
E pertanto le rispondo che:
a) anche se per una sola bottiglia di vino, il privato finlandese che non è abilitato a corrispondere l’accisa al proprio erario, potrà ricevere il prodotto esclusivamente per il tramite di un “rappresentante fiscale” autorizzato dal fisco finlandese che, per conto dello speditore autorizzato da un altro Stato membro, provvederà dunque alle previste incombenze tributarie;
b) nemmeno una singola bottiglia di vino può lasciare il nostro territorio nazionale se lo speditore non è accreditato presso l’Ufficio delle dogane italiano competente sul luogo dove è detenuto il vino.
La ringrazio per il commento
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Nella Marne, a prendere lo champagne di vanni
vanni - 12 mag 2010, 10:41 m.
i miei sinceri complimenti per la chiarezza su temi di difficile interpretazione. Un ultimo dubbio: a) se un privato (diciamo dalla Finlandia) per consumo personale si fa spedire 59 litri di vino come viene considerato? b) se una ditta nazionale regala (e perciò paga con regolare fattura) 59 litri di vino da spedire ad un suo cliente privato in un altro stato membro? Grazie ancora per l’eventuale risposta. Leggi tutto…
Commenti su Nella Marne, a prendere lo champagne di http://paolosdantone.wordpress.com/
http://paolosdantone.wordpress.com/ - 6 mar 2010, 9:43 m.
Esatto al 100%
Infatti sono TRE le CONDIZIONI e dunque le prove richieste affinché l’accisa sia applicata SOLTANTO nello Stato membro in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono acquistati: STATUS COMMERCIALE DELL’ACQUIRENTE, DESTINAZIONE PER PROPRIO CONSUMO e IL TRASPORTO TIPICO.
La PRIMA e la SECONDA condizione sono assolte se le QUANTITA’ acquistate non superano i limiti stabiliti (e pertanto sarà sufficiente poterne dimostrare, con qualsivoglia scontrino o ricevuta, il luogo, la data, la natura e la quantità dell’acquisto).
La terza condizione è assolta se i prodotti sono al seguito del viaggiatore-acquirente, trasportati tipicamente (sarebbe atipico ad esempio il trasporto di carburanti in posti diversi dai serbatoi permanentemente installati dal costruttore su veicoli dello stesso tipo: ad accezione di un consentito bidone di scorta di capacità non superiore a 10 litri).
Direttiva 2008/118/CE – CAPO V – CIRCOLAZIONE E TASSAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA DOPO L’IMMISSIONE IN CONSUMO – SEZIONE 1 – Acquisto da parte di privati
Articolo 32. Paragrafo 2. Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa siano destinati all’uso personale di un privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi:
a) status commerciale del detentore dei prodotti sottoposti ad accisa e ragioni per le quali li detiene;
b) luogo in cui i prodotti sottoposti ad accisa si trovano o, se del caso, modo di trasporto utilizzato;
c) qualsiasi documento relativo ai prodotti sottoposti ad accisa;
d) natura dei prodotti sottoposti ad accisa;
e) quantità dei prodotti sottoposti ad accisa.
Paragrafo 3. Per l’applicazione del paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono stabilire, esclusivamente come elemento di prova, livelli indicativi. Questi ultimi non possono essere inferiori a:
a) prodotti a base di tabacco:
— sigarette: 800 pezzi,
— sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 g/pezzo): 400 pezzi,
— sigari: 200 pezzi,
— tabacco da fumo: 1,0 kg;
b) bevande alcoliche:
— bevande spiritose: 10 l,
— prodotti intermedi: 20 l,
— vino: 90 l (di cui 60 l, al massimo, di vino spumante),
— birra: 110 l.
D.Lgs 504/1995 (Testo Unico Accise) Art. 11 – Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati
Comma 1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l’accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
Comma 2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
a) bevande spiritose, 10 litri;
b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
d) birra, 110 litri.
Comma 3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all’art. 10.
Grazie per il commento ![]()
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Nella Marne, a prendere lo champagne di Alberto
Alberto - 5 mar 2010, 6:47 p.
Articolo interessante, ma c’è qualcosa che mi sfugge. Per chiarirmi (aldilà di ogni considerazione sulla convenienza o meno dell’operazione), se vado in Francia in macchina, acquisto 59 litri di champagne per consumo personale e me li porto a casa, sono in regola al 100% o no?
grazie
Leggi tutto…
Commenti su Logic Of Denial – Necrogenesis di http://paolosdantone.wordpress.com/
http://paolosdantone.wordpress.com/ - 28 feb 2010, 10:19 p.
Logic Of Denial signs with THE SPEW RECORDS
The Spew records is extremely proud to announce the signing of italian obscure death act LOGIC OF DENIAL.
I Logic Of Denial hanno trovato la label per il loro platter NECROGENESIS. The Spew Records lo distribuirà per aprile/maggio 2010. Debut album “Necrogenesis” is set to be release in April/May 2010.
In addition to this, LOGIC OF DENIAL will be appearing at the TATTOODEATH fest in May 2010. Leggi tutto…
Commenti su Contact me di tua figlia
tua figlia - 24 feb 2010, 8:29 m.
ciao, sono a scuola con la connessione gratis
tutto benissimo, tra poco andiamo in classe e dopo andiamo al globe di shakespeare a fare la visita, con anche la prova costumi e prova di una play. mangio bene, la famiglia e` ok.
ora vado, ci sentiamo in giornATA per messaggio.
bye bye! Leggi tutto…
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di http://paolosdantone.wordpress.com/
http://paolosdantone.wordpress.com/ - 15 feb 2010, 4:30 p.
Gent.ma Fabiana
Cosa intende con “i riferimenti dei decreti”?
Nel post ho già indicato entrambi i decreti ministeriali: quello del 13 agosto 1957 e l’altro del 1° agosto 1980.
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di Fabiana
Fabiana - 15 feb 2010, 3:36 p.
Buongiorno,
mi darebbe i riferimenti dei decreti che riguardano
la tenuta e la chiusura del registro utf?
Grazie Leggi tutto…
Commenti su Il commercio elettronico di vini e liquori, anche no. di http://paolosdantone.wordpress.com/
http://paolosdantone.wordpress.com/ - 7 feb 2010, 7:13 p.
No. Il fatto che gli Stati comunitari abbiano tra loro diversi livelli d’accisa, non sposta di una virgola le regole da seguire nella circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti. ![]()
E il vino è un prodotto soggetto ad accisa anche in quei Paesi, come la Spagna, nei quali il livello di accisa è pari allo zero come da noi in Italia.
Bulgaria, Spagna, Italia, Grecia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Austria, Portogallo e Slovenia, se non sbaglio, hanno attualmente l’aliquota zero sia per lo spumante che per il tranquillo (attenzione che il tappo a forma di fungo applicato ad esempio a bottiglie di vino frizzante, le fa diventare bottiglie di spumante ai fini dell’accisa).
Che poi le autorità fiscali di tali Paesi chiudano un occhio sul vino che viene immesso in consumo sul loro territorio, può anche essere. Ma l’italiano che vende ad esempio ad uno spagnolo al di fuori della prevista disciplina fiscale valida per tutta la Comunità Europea, dovrà comunque rispondere di ogni bottiglia che si dovesse perdere lungo il trasporto: e anche di quel vino che lo spagnolo potrà eventualmente rivendersi “in nero” in giro per l’Europa. ![]()
Spero di essere stato abbastanza chiaro e la ringrazio per i suoi commenti su questo blog.
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Il commercio elettronico di vini e liquori, anche no. di Daniele
Daniele - 7 feb 2010, 1:30 p.
Ok grazie. Allora ne approfitto per chiederLe un ulteriore dettaglio in proposito : se lo stato membro di destinazione prevede accise nulle per quel determinato prodotto ( esempio : vendita di vino in Spagna ) ? Come ci si deve comportare? E’ come la vendita di un prodotto non soggetto ad accise? Grazie della risposta. Leggi tutto…
Commenti su Il commercio elettronico di vini e liquori, anche no. di http://paolosdantone.wordpress.com/
http://paolosdantone.wordpress.com/ - 6 feb 2010, 9:12 p.
Per me, lei ha perfettamente compreso l’art.11 del testo unico accise (se vuole, legga anche il mio post Nella Marne, a prendere lo champagne). ![]()
Mi sembra di essere stato abbastanza chiaro nel post, quando affermo che “l’acquisto di una sola bottiglia dal nostro sito di e-commerce soggiace alle medesime regole previste per chi conclude l’acquisto di un TIR carico di vini e liquori“. Addirittura ho rasentato l’arroganza nel consigliare il Sig. Giuseppe di lasciar perdere. Del resto, dopo che il Sig. Giuseppe ci ha cortesemente riportato il parere dei funzionari dell’ Ufficio territorialmente competente, mi sembrava oltremodo sconveniente insistere. A proposito, sono anch’io funzionario dell’Agenzia delle dogane a Reggio Emilia ![]()
Aggiungo che prestissimo verrà anche aggiornato il D.Lgs 504/1995, per recepire la Direttiva 2008/118 CE, il cui art. 36 (Vendite a distanza) recita:
1. I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato o un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato membro che non esercita un’attività economica indipendente e sono spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione.
Ai fini del presente articolo, per «Stato membro di destinazione» si intende lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l’accisa diventa esigibile nello Stato membro di destinazione al momento della consegna dei prodotti sottoposti ad accisa. Le condizioni di esigibilità e l’aliquota dell’accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell’esigibilità. L’accisa è corrisposta secondo la procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione.
3. Il debitore dell’accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è il venditore. Lo Stato membro di destinazione può tuttavia prevedere che il debitore sia un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione e riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro o, nei casi in cui il venditore non ha osservato la disposizione di cui al paragrafo 4, lettera a), il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa.
4. Il venditore o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni:
a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, essere registrato e fornire una garanzia per il pagamento dell’accisa presso l’ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione;
b) pagare l’accisa presso l’ufficio di cui alla lettera a) dopo l’arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa;
c) tenere una contabilità delle forniture di prodotti.
Gli Stati membri interessati possono, alle condizioni da essi definite, semplificare tali prescrizioni sulla base di accordi bilaterali.
5. Nel caso di cui al paragrafo 1, l’accisa applicata nel primo Stato membro è oggetto di rimborso o sgravio, su richiesta del venditore, se quest’ultimo o il suo rappresentante fiscale hanno seguito le procedure di cui al paragrafo 4.
6. Gli Stati membri possono determinare modalità particolari di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 per i prodotti sottoposti ad accisa che formano oggetto di una normativa nazionale specifica di distribuzione.
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia Leggi tutto…
Commenti su Il commercio elettronico di vini e liquori, anche no. di Daniele
Daniele - 6 feb 2010, 5:02 p.
Scusate , riporto l’art.11 del testo unico delle accise e mi dite dove deducete che “non si è soggetti ad obbligo alcuno a patto che il trasporto venga effettuato dall’acquirente” ?
Io leggo “Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati daprivati per proprio uso e da loro trasportati, L’ACCISA E’ DOVUTA NELLO STATO MEMBRO in cui i prodotti vengono acquistati.”
Per carità io sarei il primo ad auspicare che l’interpretazione dell’articolo sia quella indicata dal Sig. Giuseppe ( visto che gestisco anche io un e-commerce enogastronomico ma per ora vendiamo solo in Italia ) , però mi chiedo , visto che siamo nel campo delle interpretazioni , che garanzie mi da l’eventuale parere verbale di un funzionario dell’agenzia delle dogane in questo senso?
Non è il caso di farsi lasciare un parere scritto? Non esiste una qualche circolare interpretativa?
Grazie a chiunque vorrà offrirmi informazioni a riguardo. Leggi tutto…
Commenti su Il commercio elettronico di vini e liquori, anche no. di EWSP – imballi sicuri porta bottiglie
EWSP – imballi sicuri porta bottiglie - 6 feb 2010, 1:27 p.
Caro Giuseppe,
quello che mi chiedo è : come si può impostare un e-commerce di vini con ventida in UE gestendo la “Spedizione a cura e a spese del destinatario” ?
Praticamente impossibile per due ovvie motivi :
** le tariffe spot dei corrieri sono molto alte rispetto agli abbonamenti standard degli spedizionieri ( UPS, TNT, DHL etc.. ) e quindi sconvenienti sotto l’aspetto economico da parte del cliente.
** diventa difficile per un cliente normale doversi sorbire tutto l’aspetto di prenotazioni, organizzazione del ritiro merce etc..
Cordialmente
Angelo Leggi tutto…
Commenti su Chiudiamo il registro del distributore di http://paolosdantone.wordpress.com/
http://paolosdantone.wordpress.com/ - 5 feb 2010, 10:22 m.
Inviato: giovedì 28 gennaio 2010 21.12
Gent.ma Donatella
Le suggerisco di pagare, in contanti, euro 25,80(Venticinque/80) direttamente nella Ricevitoria dell’Ufficio delle dogane, il giorno che andrà a consegnare il prospetto del registro.
E’ meglio accompagnare il versamento con una letterina, firmata dal gestore, che ne riporti i dati anagrafici, il codice ditta e una dichiarazione del tipo “Ravvedimento ex art. 13, co. 1, lett. b, DLgs 472/1997 per la tardiva presentazione del prospetto di chiusura del registro rilasciato con il n…….. del ………”
Il pagamento della sanzione ridotta ad un decimo del minimo, attestato dalla ricevuta che le daranno con magari una copia della lettera di cui sopra, vale ad estinguere la violazione del ritardo nella consegna del prospetto con l’inerente sanzione, da euro 258,00 ad euro 1.549,00, prevista dall’art. 50, 1° comma, del testo unico accise.
La ringrazio per aver mantenuto la fiducia nel prossimo
e le chiedo l’autorizzazione a pubblicare questa mail sul mio blog.
Paolo Silvestro D’Antone
—–Messaggio originale—–
Da: Donatella Inviato: giovedì 28 gennaio 2010 12.43
Salve.
Da stamattina sto tentando disperatamente di contattare le dogane di … per ottenere un’informazione. Nella maggior parte dei casi non rispondono proprio al telefono, un paio hanno risposto alla chiamata ma non sanno rispondermi.
Ho trovato questo sito e, cercando di mantenere la fiducia nel prossimo, provo a chiedere aiuto.
Devo presentare il prospetto annuale di chiusura registro per un distributore di carburante. Purtroppo dovrò presentarlo in ritardo perchè il registro di carico mi sarà consegnato dopo la scadenza del 30 gennaio. (il gestore è a letto con l’influenza e il distributore è chiuso per restauri da fine dicembre).
Posso sanare con il ravvedimento operoso questo ritardo che sarà al massimo di una decina di giorni? Quanto dovrò pagare, e con che codice tributo?
Grazie se mi dedicherà un pò di attenzione.
Donatella. Leggi tutto…
Commenti su Ci rubano l’acqua di senzacredercitroppo
senzacredercitroppo - 31 gen 2010, 3:40 m.
ho mandato tutte le mail che ho potuto, a suo tempo, partendo dal forum dei movimenti per l’acqua, e coinvolto la poca gente che conosco praticamente obbligandola a fare la stessa cosa, anche se i più non capivano/sapevano di cosa parlassi
la cosa che mi ha fatto più imbestialire è stata la intollerabile bugia che han cercato di spacciarci (e molti ci han creduto, in un paese dove non esiston più confronti pubblici e contraddittori) per giustificare l’abominevole manovra
han tentato di farci credere che dovevamo privatizzare l’acqua perchè lo voleva l’unione europea, e non è vero
quel che vuole l’unione europea è che le l’italia paghi la sanzione inflittagli perchè negli anni 90 il governo concesse facilitazioni fiscali alle municipalizzare per quotarsi in borsa e accedere al capitale privato
una multa da 400 milioni di euro che i comuni non san come pagare ….ragion per cui vendon la nostra acqua … Leggi tutto…
Commenti su Accisa e la cogenerazione da oli vegetali di Attacco solare
Attacco solare - 20 gen 2010, 12:57 p.
elettrica, energia termica, esenzione di accisa sugli oli vegetali, fonti rinnovabili; Leggi fonte notizia: Leggi tutto…
Commenti su Il commercio elettronico di vini e liquori, anche no. di Giuseppe
Giuseppe - 14 gen 2010, 12:00 p.
La ringrazio tanto per l’esaustiva risposta, le riporto il sunto della mia conversazione con l’agenzia delle dogane.
Secondo l’art. 11 del testo unico delle accise che gestisce le vendite a soggetti privati all’interno della comunità europea, fermo restando i limiti di 90 litri di vino di cui max 60 di vino spumante… non si è soggetti ad obbligo alcuno a patto che il trasporto venga effettuato dall’acquirente, a tal proposito il responsabile della dogana mi invitava ad apporre sulla bolla di accompagnamento della merce che viaggerà insieme alla fattura, tale dicitura: “Spedizione a cura e a spese del destinatario”.
Visti i quantitativi davvero infimi delle spedizioni e considerato che effettivamente le spedizioni sono a carico dell’acquirente, mi hanno garantito che apportando quella dicitura in bolla ed emettendo regolare fattura, non sono soggetto al pagamento delle accise, nè a dover compilare das ecc ecc…
Il quesito è stato posto anche ad un’altra agenzia delle dogane di altra località, idem la risposta. Leggi tutto…
Commenti su Processi mineralogici, elettrolitici e metallurgici di manuela
manuela - 2 dic, ’09, 9:50 m.
Grazie ancora. Lo farò senz’altro. Leggi tutto…
Commenti su Impiegare gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico di Elisabetta
Elisabetta - 2 dic, ’09, 8:52 m.
Ti ringrazio tantissimo, è citato ovunque ma il testo integrale pare introvabile in rete. L’ho cercato per giorni!
Ti devo quanto meno un aperitivo… Alcolico ovviamente!
Leggi tutto…
Commenti su Processi mineralogici, elettrolitici e metallurgici di psd
psd - 1 dic, ’09, 9:24 p.
Grazie per i complimenti.
Direi di inoltrare la richiesta di stipula della convenzione, ex art. 55, comma 2, TUA, indirizzata sia al fornitore che all’Ufficio delle dogane.
Si aspetti quindi un sopralluogo dei funzionari doganali (anche per la necessità di distinguere i consumi “di processo” da escludere, rispetto al consumo globale dello stabilimento) e tenga conto che, con circolare 32/D del 5 agosto 2008, l’Agenzia ha stabilito che, le cautele erariali previste al comma 6 dell’art. 55, sono comunque soddisfatte da una determinazione dei consumi effettuata sulla base degli assorbimenti di energia di ogni carico elettrico, con riferimento ad un congruo numero di ore di funzionamento.
La ringrazio per l’intervento e sarei felice se poi vorrà testimoniare su questo blog l’esito di tale pratica.
Art. 55, comma 2: Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, il canone d’imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane procede alla revisione del canone. Il venditore, inoltre, è tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, l’elenco degli utenti che utilizzano l’energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le relative variazioni. Leggi tutto…
Commenti su Processi mineralogici, elettrolitici e metallurgici di Manuela
Manuela - 1 dic, ’09, 11:27 m.
Salve!ho trovato molto interessante il suo articolo perchè è una questione di cui mi sto occupando e vista la sua disponibilità a condividere la sua esperienza vorrei se è possibile un chiarimento,in merito alla possibilità di richiedere l’esenzione dall’accisa per un’azienda che, pur rientrando nei casi di non sottoposizione ad accisa (art. 52 c.2), ha una potenza massima disponibili inferiore a 200KW.Può comunque richiedere l’esenzione?seguendo quale procedura?In ogni caso la ringrazio per aver condiviso la sua preziosa esperienza. Leggi tutto…
Commenti su Impiegare gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico di psd
psd - 26 nov, ’09, 6:52 p.
L’ho inserito nella pagina download. Leggi tutto…
Commenti su Impiegare gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico di Elisabetta
Elisabetta - 25 nov, ’09, 4:25 p.
Ciao, dove potrei trovare il testo completo del decreto Ministro delle finanze 1 agosto 1986 – G.U. n. 180 del 05/8/1986 Leggi tutto…
Commenti su Influenza atipica e profitti di Influenza atipica e profitti | Todo sobre la Influenza AH1N1 | All About Influenza
Influenza atipica e profitti | Todo sobre la Influenza AH1N1 | All About Influenza
12 nov, ’09, 2:04 p. [...] Influenza atipica e profitti [...] Leggi tutto…
Commenti su Al Dievel di Cainus De Altavilla
Cainus De Altavilla - 9 nov, ’09, 5:29 p.
Apprezzabile menzione per questo grande italiano, fulgido esempio e viva testimonianza della nostra Storia.
Rendiamo omaggio e la nostra gratitudine al Compagno comandante Germano Nicolini che ha lottato per la sua e la nostra libertà.
Ha lottato ed è stato sacrificato dai pochi che hanno sempre perseguito l’oppressione e lo sfruttamento dei molti. Leggi tutto…








