Ho pensato che potesse tornare utile un mio vecchio modulo (di almeno dieci anni ma gli ho cancellato le colonne della super e del miscelatore) per la chiusura dei registri UTF dei distributori di carburanti.
Si, lo so che le attribuzioni degli uffici tecnici di finanza sono confluite negli uffici delle dogane ma non avevo neppure vent’anni quando sono stato assunto come procuratore IF degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione… e mi sembra solo ieri.
Ma torniamo alla nostra chiusura del registro tenendo presente che il testo unico delle accise del 1995, pur prevedendo l’emanazione di nuove norme regolamentari, ha fatto salve le vecchie con la formula “Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili.”
E allora dobbiamo ancora oggi ricordare sia il Decreto ministeriale 13 agosto 1957 che le modifiche apportate dal Decreto ministeriale 1 agosto 1980. E cerchiamo di non farli litigare col ventunesimo secolo.
Il prospetto di chiusura deve essere presentato in tre esemplari, al proprio ufficio delle dogane, entro 30 giorni dall’ultima scritturazione (così l’art. 5 del DM 1/8/1980 che aveva sostituito l’art. 12 del DM 13/8/1957).
E siccome sul registro occorre anche scrivere i dati della chiusura contabile alla fine dell’anno (secondo quanto disposto dall’art. 4 del 1980 e dall’art. 11 del 1957), dobbiamo stare attenti a consegnare il prospetto entro il 30 gennaio.
Il registro non si può tenere per periodi superiori ad un anno solare.
Se nel corso dello stesso anno sono stati usati più registri occorre presentare un prospetto di chiusura per ogni registro: contenente esclusivamente i dati di quel registro.
Alla chiusura del registro, il carico e lo scarico contabile devono essere determinati a partire dai riporti e dalle letture di chiusura del precedente registro; come da corrispondente prospetto inviato all’Ufficio delle dogane e indipendentemente dalle eventuali verifiche e chiusure intermedie degli organi di vigilanza finanziaria.
In occasione delle verifiche degli organi di vigilanza, vengono effettuate chiusure intermedie del registro e riportate le giacenze effettive accertate con l’indicazione delle eccedenze o deficienze rinvenute. Per calcolare le “eccedenze accertate” e le “deficienze accertate” da riportare nella nostra chiusura del registro, occorre tener conto delle eccedenze e delle deficienze verbalizzate dai verificatori, sommandole con quelle da noi accertate all’arrivo dei carburanti.
Il prospetto per ogni registro chiuso deve essere presentato all’ufficio delle dogane, in tre esemplari (ma anche quattro: facendosene restituire almeno due che allegheremo al registro chiuso e a quello che stiamo usando dal 1° gennaio) entro 30 giorni dall’ultima scritturazione effettuata sul medesimo registro e pertanto entro e non oltre il 30 gennaio.
Dopo essere stati chiusi, i registri devono essere conservati per almeno cinque anni, con tutta la documentazione prevista.
Sono permesse eccedenze non superiori al 5 per mille dell’erogato (per ogni specie di carburante, moltiplicare i litri erogati per 0,005) e deficienze non superiori a un dodicesimo del calo annuo consentito per ogni specie di carburante (moltiplicare i litri di benzina per 0,0025 – i litri di gasolio per 0,000833 – i litri di G.P.L. per 0,0025), riferito al periodo preso a base del controllo. Attenzione agli inventari fatti dagli organi di vigilanza, perché in tal caso l’erogato sul quale fare il calcolo dovrà partire da quelle letture fatte in quella verifica.
Le informazioni strettamente necessarie all’elaborazione della chiusura contabile e del prospetto sono indicate come “Avvertenze” sul modulo ma vi riporto qualche stralcio di quei vecchi decreti, così, giusto per tornare un attimo a quegli anni.
1957 – Art. 4 . L’esercente stazione di servizio od apparecchi di distribuzione automatica di carburanti ha l’obbligo di indicare nel registro (Modello B) dalla parte dello scarico, per ciascun tipo di carburante erogato, il numero risultante dalla lettura, effettuata a fine giornata ed in ogni caso non oltre le ore 24, del contatore totalizzatore delle singole colonnine installate.
1957 – Art. 10 . I registri devono essere scritturati in modo leggibile senza correzioni o raschiature. Le parole ed i numeri errati sono annullati mediante un tratto orizzontale di penna, in modo però che si possano sempre leggere: le annotazioni esatte dovranno essere riportate in corrispondenza.
Effettuate le registrazioni prescritte, sia dalla parte del carico che da quella dello scarico, gli spazi che restano in bianco sullo stesso rigo devono essere resi inutilizzabili con tratti di penna.
Giornalmente, l’inizio delle iscrizioni, a carico e scarico, deve essere preceduto dall’indicazione della data.
Le quantità dei prodotti petroliferi devono essere riportate:
a) in chilogrammi, per quanto riguarda i depositi;
b) in litri, per quanto concerne le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica dei carburanti, eccezion fatta per l’olio lubrificante, il cui movimento deve essere indicato in chilogrammi.
1957 – Art. 11 . Il registro di carico e scarico deve essere custodito, con i documenti a corredo, presso il deposito, la stazione di servizio o l’apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, ed esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo.
Il registro di carico e scarico di regola si chiude contabilmente alla fine di ogni esercizio finanziario.
Indipendentemente dalla chiusura di cui al comma precedente, il registro viene chiuso ogni qualvolta si esaurisce.
La chiusura del registro è fatta e sottoscritta dall’esercente con la formula: “Chiuso al n… d’ordine del carico”.
L’attestazione di chiusura è apposta sul registro immediatamente dopo l’iscrizione della rimanenza, la quale si stabilisce, per ciascun tipo di prodotto, detraendo dal totale del carico il totale dello scarico.
All’uopo, per quanto riguarda il carico, si riportano la rimanenza alla precedente chiusura e la quantità globale di prodotto introdotta a deposito nel periodo considerato.
Per la parte dello scarico, si riportano la quantità di prodotto estratto o comunque prelevato, nel periodo considerato, nonché il totale delle deficienze per cali e dispersioni.
Per le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, la quantità globale di prodotto estratto risulterà dal computo della differenza fra le letture dei contatori totalizzatori dei singoli distributori al momento in cui viene effettuata la chiusura contabile del registro di carico e scarico ed i corrispondenti dati rilevati in occasione della chiusura precedente ed iscritti nel registro medesimo.
Ai fini della determinazione della differenza, si dovrà tener conto degli eventuali azzeramenti dei numeratori dei contatori totalizzatori che fossero nel frattempo intervenuti.
La numerazione progressiva delle registrazioni dalla parte del carico si rinnova ad ogni chiusura del registro.
1980 – Art. 4. Al momento della chiusura del registro di carico e scarico deve essere compilato ed allegato allo stesso un prospetto, in triplice esemplare.
Un esemplare del prospetto, munito del timbro d’ufficio e firmato per ricevuta dall’incaricato del servizio, dev’essere restituito all’esercente per giustificare il carico iniziale del nuovo registro, un secondo deve restare allegato al registro chiuso e l’ultimo esemplare deve essere custodito dall’ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per fini statistici o di controllo.
1980 – Art. 5. Il registro di carico e scarico, dopo la chiusura contabile alla fine dell’esercizio finanziario e quando viene chiuso perché esaurito, deve essere … entro trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata l’ultima registrazione.
Il titolare della licenza deve riportare sul nuovo registro la rimanenza risultante dalla chiusura contabile del registro scritturato.
Per le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, l’esercente deve anche riportare sul nuovo registro, nella parte dello scarico, i numeri segnati, alla data di chiusura, dai contatori totalizzatori dei singoli distributori.
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- in download - Foglio di chiusura del registro per i distributori di carburante






salve, avrei bisogno del vostro prezioso aiuto per risolvere la seguente questione:
poiche’ le società petrolifere riconoscono i cali dei carburanti previa verifica ad ogni scarico si pone il problema della registrazione dei totalizzatori delle colonnine sia durante la giornata che a fine giornata; in altre parole è consentito registrare sul registro di c/s nella parte dello scarico i numeri dei totalizzatori delle colonnine erogatrici piu’ volte dutante una giornata?
grazie per il vostro prezioso aiuto
pasquale bernardo
Salve, Sig. Bernardo
Ma perché vuol fare un inventario ogni volta che le arriva il prodotto? Non si può.
Se ha degli accordi col fornitore per il ristoro dei cali dovuti al carburante “caldo”, lei si compri un bel cilindro di ottone a fondo mobile (picciona) con un termometro veloce. Agganci il cilindro porta termometro ad una decina di metri di catenella di ottone attaccandogli anche un cavo elettrico con pinza di terra.
Quando arriva l’autobotte, vada su, insieme all’autista dopo aver pinzato a terra i collegamenti di massa dell’automezzo e della catenella della picciona.
Tirate su la passerella, aprite i coperchi degli scomparti interessati, verificate la temperatura e scrivetela su un verbalino in tre copie che firmerete entrambi.
Due copie le tenga lei così potrà spedirne una al fornitore.
Dia anche un’occhiata al mio post Il gestore mi arriva caldo>.
Grazie per il commento
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
salve avrei bisogno di un aiuto in merito alla sostituzione delle colonnine di erogazione!
come devo trascrivere sul registro i numeri finali dei vecchi erogatori e i num iniziali dei nuovi???
grazie mille
Salve, Sig. Alfonso
1) Al rigo del giorno della sostituzione scriva, magari con una biro di colore rosso, sia i progressivi degli erogatori che non sono cambiati sia i progressivi finali di quelli rimossi
2) Ripeta la stessa data al rigo successivo e scriva ancora, con la penna rossa, gli stessi numeri del rigo precedente per gli erogatori che non sono cambiati e i progressivi iniziali dei nuovi
3) Ripeta ancora la stessa data al rigo successivo e scriva, stavolta con la solita biro blu o nera, i progressivi di tutti gli erogatori a chiusura della giornata
4) Nell’ultima colonna delle annotazioni, all’estrema destra della pagina, in corrispondenza delle tre righe, scriva, in rosso, “SOSTITUITI GLI EROGATORI” e annoti le matricole degli erogatori sostituiti
5) Custodisca i rapporti dei tecnici e le certificazioni metriche, insieme al registro, per almeno cinque anni
Grazie per la visita al blog
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
Buongiorno,
sul mio impianto a causa di in guasto tecnico ho avuto ammanchi di carburante superiori alla tolleranza. Mi può spiegare passo passo cosa e come devo registrare sul registro di c/s? Devo fare una registrazione anche sui corrispettivi? Qual’è il modulo da inviare all’agenzia delle entrate, e come devo fare per farlo pervenire?
Buongiorno ho avuto di recente il controllo della guardia di finanza e cosi’ ho girato a loro il quesito.
Mi e’ stato risposto che la sentenza riportata qui sopra non e’ legge finche’ non si arriva alla cassazione,quindi non e’ applicabile poiche’ al momento e’ solo una sentenza di primo o di secondo grado.
Ricordo inoltre che le eccedenze oltre le tolleranze ce le dobbiamo autofatturare altrimenti si cade nella presunzione di acquisto fuori iva e siamo sanzionabili.
Da ultimo v’informo che dal 2 marzo 2012 e’ in vigore il nuovo decreto legge e le sanzioni x la tenuta irregolare del registro sono diventate molto alte.
claudio – Inviato il 27/03/2012 alle 11:24
Buongiorno, avrei un dubbio da risolvere. Giorni fa mi è stato consegnato del lubrificante sul mio impianto, in lattine da 1 litro, tra queste c’è una confezione di sintetico 100%, il mio assistente rete mi ha detto che il 100% sintetico non deve essere segnato sul registro UTF ma deve essere venduto con ricevuta fiscale come un qualsiasi accessorio, in pratica i prodotti che sulla bolla XAB non iniziano con il codice 2710… non devono essere segnati sul registro e venduti con ricevuta fiscale, un mio collega invece mi ha detto che per i lubrificanti che non devono essere segnati sulla bolla XAB, deve esserci scritto “prodotto esente da registrazione”. Chi ha ragione?
La ringrazio per la sua disponibilità.
paolosdantone.wordpress.com – Inviato il 31/03/2012 alle 01:24 | In reply to claudio
– le consiglio di segnare sul registro UTF tutti gli oli, i grassi e gli additivi che le arrivano con la bolla XAB o col DAS senza la specifica dichiarazione di “esenzione dai vincoli di circolazione e di deposito previsti dalla normativa sulle accise”.
Salve Sig. Claudio
Io dico che è meglio seguire il consiglio del suo collega perché è vero che i lubrificanti a base completamente sintetica non sono soggetti all’accisa prevista per gli oli a base petrolica ma è anche vero che se la lattina di sintetico è stata inserita in XAB o in DAS senza alcuna specifica dicitura di esenzione dall’obbligo di registrazione come capire che si tratta di uno tra quei “qualsiasi accessori” che invece viaggiano con un semplice DDT?
Del resto lei non può eccepire alcunché sulla classificazione NC (2710 o altro) fatta a monte.
E allora, per evitare di rimanere col cerino acceso – e in una stazione di servizio poi
Grazie per la visita al blog
Paolo Silvestro D’Antone
Buongiorno,sempre durante la recente visita della guardia di finanza di Monza presso il mio impianto e’ emerso anche questo quesito e il Maresciallo mi ha confermato che va registrato anche l’olio totalmente sintetico…stesso discorso per gli additivi che si aggiungono al gasolio soprattutto in inverno..vanno caricati pure loro…nelle mie bolle comunque l’olio sintetico e’ inserito con il codice 2710 ed e’ sempre stato cosi..non capisco come mai ora ci sia qualcuno che faccia queste distinzioni…
Buonasera Signor D’ Antone. Volevo alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei prodotti petroliferi in eccedenza ma entro le tolleranze ammesse.
Sul registro non segno niente ( si rilevano a fine anno con la chiusura del registro) ma devo autofatturare l’ eccedenza? e quando farlo considerato che il valore può salire o scendere durante l’ anno? La ringrazio per la sua sempre grande disponibilità nei confronti di noi poveri gestori!
Gent.ma Sig.ra Gigliola
Si, penso anch’io che voi gestori siate una categoria di lavoratori particolarmente tartassata sia dal padrone dell’impianto che dal fisco.
L’autofatturazione delle eccedenze, che di certo non può fornire prova di regolarità dell’accisa, mi lascia scettico anche sull’ipotizzata utilità nel poter vincere la presunzione di acquisto ex art.3 D.P.R. 10 novembre 1997, n.441.
Del resto, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del testo unico sulle accise:
Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrate nel periodo preso a base della verifica, dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.
Insomma, perché mai per l’IVA e le imposte dirette non dovremmo applicare l’unica norma che ci rivela e legalizza gli inevitabili errori delle misure inventariali di un bene pagato a litri con temperatura incognita e misurato con contatori aventi un intrinseco errore di misura?
Non è forse più ragionevole leggere certe “datate” circolari con la consapevolezza che esse hanno ormai perduto gran parte della loro attualità interpretativa?
Un esempio di circolare sicuramente obsoleta ma che esercita ancora molto fascino sui verificatori è quello della Direzione generale delle dogane e delle II.II.- Divisione XI, la numero 4941 del 22 dicembre 1986 – indirizzata agli UTIF, al SECIT, alla Direzione generale delle tasse e II.II. sugli affari, all’UTCIF, al Comando generale della guardia di finanza, alle Intendenze di finanza e ai Compartimenti doganali – che raccomandava agli omini del fisco di:
comunicare agli Uffici IVA ogni notizia e, in particolare, ai fini della applicazione delle disposizioni contenute nell’art.53 del D.P.R. 26/10/1972, n.633, concernenti le presunzioni di cessione e di acquisto, le deficienze di prodotti petroliferi superiori al calo legale di giacenza, e le eccedenze anche quando siano inferiori al limite di tolleranza, rilevate in sede di verifica dei depositi liberi d’imposta
Grazie per la visita al blog
Paolo Silvestro D’Antone
Mi complimento ancora con Lei per la chiarezza e la competenza delle sue argomentazioni. Morale di tutto ciò…. la sanzione è sempre in agguato comunque tu ti sia comportato! Grazie mille.
Buongiorno,
in occasione di fine gestione, quali sono le procedure da mettere in atto?
Per quanto di nostra conoscenza, relativamente all’UTF occorre tener presente che:
- il registro di carico e scarico va chiuso e il relativo foglio di riepilogo (come a fine esercizio) va spedito all’UTF entro 30 giorni dall’ultima registrazione;
- in concomitanza alla rinuncia di gestione va restituito l’originale della licenza di esercizio;
- va dichiarato l’indirizzo di dove verrà conservato il registro.
In conclusione, è corretto seguire le medesime procedure delle chiusure di fine anno, allegando l’originale della licenza e dichiarando, quale indirizzo dove verrà conservato il registro, il domicilio fiscale della ditta?
Ringrazio e saluto.
Paola
Si, ok.
Saluti
Paolo Silvestro D’Antone