Spesso mi capita di sentire alcuni che si fanno un giretto in Francia, nel territorio viticolo a nord est di Parigi, per farsi la scorta di champagne.
Tanto, dal nostro confine passando dal traforo del Freijus e da Lione, ci si mette circa 6 ore in auto.
Ho pensato di scrivere questo breve post per avvertire, chi pensa che tali “scampagnate” siano esenti da particolari vincoli burocratici magari confortato dall’uso personale del vino che periodicamente carica sull’auto e sul furgone, che invece potrebbe crearsi un problemino di infrazione alla disciplina fiscale sulle accise.
Mi riprometto di scrivere prossimamente qualcosa di più sull’argomento: anche per dirvi la mia sulla preventiva dichiarazione prevista dall’art. 8 del D.Lgs 504/1995 e dall’art. 8 del D.M. 210/1996.
Ma intanto voglio ricordare che, ai sensi dell’art. 11 del testo unico sulle accise approvato con il D.Lgs 504/1995 (e quindi in recepimento della Direttiva comunitaria 92/12 poi sostituita dalla Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008), l’accisa viene pagata solo all’erario francese, al momento dell’acquisto, incorporata nel corrispettivo pattuito col “Vigneron” (anche se è meglio dire: dovrebbe essere incorporata per poi essere pagata dal venditore ).
Il vino spumante è però considerato acquistato per uso proprio alla condizione che venga trasportato da privati, entro la massima quantità di 60 (sessanta) litri.
Se allo champagne si aggiungono delle bottiglie di vino “fermo”, i litri da non superare diventano 90 (novanta), di cui 60 litri al massimo di spumante.
E’ vero che in Italia l’accisa è di zero euro, sia per il vino tranquillo che per lo spumante, ma in Francia, anche se molto bassa se paragonata agli oltre 656 euro ad ettolitro dell’Irlanda, qualcosa si paga e, per la precisione, ammonta ad euro 8,53 per ettolitro di sparkling wine (spumante) e ad euro 3,45 per ettolitro di still wine (tranquillo), con I.V.A. al 19,60 %.
Il “problemino burocratico” non può essere superato argomentando che tanto, da noi in Italia, l’accisa sul vino è ancora a zero euro e dunque non vi può essere evasione d’imposta: visto che superando tali massime quantità, la norma recepita da tutti i Paesi comunitari fa scattare l’asticina della presunzione legale assoluta di acquisto ai fini commerciali (contro la quale non è ammessa prova contraria).
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Articolo interessante, ma c’è qualcosa che mi sfugge. Per chiarirmi (aldilà di ogni considerazione sulla convenienza o meno dell’operazione), se vado in Francia in macchina, acquisto 59 litri di champagne per consumo personale e me li porto a casa, sono in regola al 100% o no?
grazie
Esatto al 100%
Infatti sono TRE le CONDIZIONI e dunque le prove richieste affinché l’accisa sia applicata SOLTANTO nello Stato membro in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono acquistati: STATUS COMMERCIALE DELL’ACQUIRENTE, DESTINAZIONE PER PROPRIO CONSUMO e IL TRASPORTO TIPICO.
La PRIMA e la SECONDA condizione sono assolte se le QUANTITA’ acquistate non superano i limiti stabiliti (e pertanto sarà sufficiente poterne dimostrare, con qualsivoglia scontrino o ricevuta, il luogo, la data, la natura e la quantità dell’acquisto).
La terza condizione è assolta se i prodotti sono al seguito del viaggiatore-acquirente, trasportati tipicamente (sarebbe atipico ad esempio il trasporto di carburanti in posti diversi dai serbatoi permanentemente installati dal costruttore su veicoli dello stesso tipo: ad accezione di un consentito bidone di scorta di capacità non superiore a 10 litri).
Grazie per il commento
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
i miei sinceri complimenti per la chiarezza su temi di difficile interpretazione. Un ultimo dubbio: a) se un privato (diciamo dalla Finlandia) per consumo personale si fa spedire 59 litri di vino come viene considerato? b) se una ditta nazionale regala (e perciò paga con regolare fattura) 59 litri di vino da spedire ad un suo cliente privato in un altro stato membro? Grazie ancora per l’eventuale risposta.
Grazie per i complimenti. Da due mesi sono assente dal lavoro (e difatti non riesco nemmeno a tenere aggiornato questo blog) e mi sono perso l’eventuale prassi diramata dall’Agenzia delle dogane in merito alle ultime modifiche normative apportate dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n.48 (che recepisce la direttiva 2008/118/CE).
Ritengo però che, tali novità al testo unico delle accise, abbiano sostanzialmente lasciata immutata la disciplina fiscale sottesa ai miei precedenti post: Nella Marne, a prendere lo champagne e Il commercio elettronico di vini e liquori, anche no.
E pertanto le rispondo che:
a) anche se per una sola bottiglia di vino, il privato finlandese che non è abilitato a corrispondere l’accisa al proprio erario, potrà ricevere il prodotto esclusivamente per il tramite di un “rappresentante fiscale” autorizzato dal fisco finlandese che, per conto dello speditore autorizzato da un altro Stato membro, provvederà dunque alle previste incombenze tributarie;
b) nemmeno una singola bottiglia di vino può lasciare il nostro territorio nazionale se lo speditore non è accreditato presso l’Ufficio delle dogane italiano competente sul luogo dove è detenuto il vino.
La ringrazio per il commento
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
—Domanda inviata: venerdì 17 settembre 2010 15.12
buongiorno, avrei bisogno un’informazione:
un amico ha una piccola cantina in spagna (per piccola intendo produzione totale 10000 bott) e vorrebbe inviare in italia un bancale di vino (circa 600 bott) per venderlo ad alcuni ristoratori e amici.
Quale sarebbe il miglior modo di procedere?
Ho pensato di trovare un trasportatore che si faccia carico dell’accisa (molti trasportatori hanno l’accisa per sbrigare queste pratiche) e di farlo spedire a me , che fungerei da magazzino.
E’ possibile o bisogna adempiere a degli obblighi aggiuntivi?
Se è possibile fare in questo modo: la forma più corretta è fare un DDT (essendo una cantina che produce poco è esente da DAA) intestato alla cantina stessa ma con destinazione presso mio magazzino? (premetto che il mio magazzino non è un magazzino liquori o altro)
Grazie mille – Caterina
—risposta inviata: lunedì 20 settembre 2010 19.13
Oggetto: Piccoli produttori di vino
Gent.ma Sig.ra Caterina
La deroga dagli obblighi connessi alla circolazione e al controllo, prevista per i cosiddetti “piccoli produttori di vino” dalla normativa comunitaria dell’accisa sul vino, non esonera lo speditore dall’assolvimento degli obblighi prescritti dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009. Oltre, beninteso, all’osservanza della disciplina fiscale inerente all’IVA intracomunitaria.
La ringrazio per aver visitato il mio blog
Cordiali saluti – Paolo Silvestro D’Antone
————-Il giorno mercoledì 29-02-2012 @ 13:17, Alessandra ha scritto:
Premetto che non sono pratica di blog e non so se sto agendo correttamente, ma ci provo. Sono arrivato al suo blog ricercando informazioni sulla modalità di acquisto di vino dalla Francia.
Conosco dei soci di una società che spesso per lavoro si recano in Francia, sarebbe loro intenzione al ritorno fermarsi c/o una cantina di loro conoscenza ed acquistare del vino, ad ogni viaggio loro acquisterebbero vino per 70 litri, poi tutte le forniture le farebbero fatturare alla società di cui sono titolari, società che non ha a che fare con gli alcolici, penso poi il vino acquistato venga poi dato come omaggio ai clienti vari.
Leggendo però mi sembra di aver capito che questo non sarebbe del tutto regolare, come dovrebbero agire affinché tale operazione sia in regola.
E cosa dovrebbe fare la cantina vinicola ?
Il vino in Francia è soggetta ad accisa e mi sembra di aver capito che il venditore la applichi già ne prezzo di vendita per bottiglia, in Italia per il vino non è prevista invece alcuna accisa.
L’operazione si regolarizza solo tramite emissione di fattura comunitaria poi riepilogata in Intrastat oppure tale operazione non si può effettuare se non per il tramite di un terzo soggetto?
Ringrazio in anticipo per l’eventuale presa in visione della mia richiesta. Saluti.
————-Il giorno lunedì 05 marzo 2012 @ 18:51, Paolo ha scritto:
Gent.ma Sig.ra Alessandra
Secondo me la fatturazione all’impresa rende irregolare la cessione del vino che così sarà soggetto alla nostra accisa (anche se di zero euro) e alla nostra I.V.A. (riepilogata in INTRASTAT) perché non più acquistato da privati per proprio uso.
La procedura corretta dovrebbe essere quella dell’art. 8, comma 2,del testo unico sulle accise approvato con D.Lgs 504/1995 come sostituito dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1° aprile 2010.
Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l’autorizzazione di cui al medesimo comma 1 è valida per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore.
In tale ipotesi copia della predetta autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo di cui all’art. 6, comma 5.
Insomma, prima di poter effettuare l’acquisto intracomunitario, l’azienda cessionaria deve farsi autorizzare dall’Ufficio delle Dogane competente per territorio sul luogo dove arriverà il vino e spedire l’autorizzazione alla cantina francese cedente che solo così potrà emettere il DAA telematico la cui stampa cartacea scorterà il vino insieme alla copia dell’autorizzazione rilasciata dall’ufficio doganale italiano.
Mi autorizza ad inserire questa mail sul mio blog?
Saluti e grazie per la visita
Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia
http://paolosdantone.wordpress.com/
————-Il giorno martedì 6 marzo 2012 @ 11.18, Alessandra ha scritto:
Certamente può inserirla sul blog.
La ringrazio per la riposta e auguro buon lavoro.