Singola sanzione per la tardiva dichiarazione gas


Singola sanzione per la tardiva dichiarazione gas

so gentle, so furious © Ursula I Abresch

Letta l’istanza qui pervenuta il 21 ottobre 2009, ove la Società in indirizzo chiede l’annullamento della constatazione di illecito descritta nel verbale d’ufficio per la liquidazione della dichiarazione del gas naturale immesso in consumo, nell’anno 2008, nel territorio della provincia di …

Premesso che già dal 1° gennaio 2008, in applicazione dell’art. 1 del D.L. 262/2006 convertito dalla legge 286/2006 e della conseguente determinazione direttoriale (prot. 1493/UD) del 26.09.2007, le dichiarazioni di consumo per il gas naturale sono presentate in forma esclusivamente telematica e che, in seguito alle mutate modalità di presentazione, sussiste l’obbligo di un’unica dichiarazione nazionale suddivisa eventualmente in più prospetti in base alle province in cui il gas è stato immesso in consumo.

Ritenuta meritevole di condivisione la lettura normativa qui proposta da codesta società contribuente e dopo aver condotto il doveroso riesame dell’atto qui contestato, questo ufficio ritiene fondate tali osservazioni perché è indubbio come, a fronte dell’unico obbligo annuale della dichiarazione, l’invio della stessa oltre i termini previsti costituisca una singola infrazione al precetto recato dall’art 26, comma 13, del D.lgs 504/1995.

Pertanto, la rilevata omissione è una ed una sola può essere la relativa sanzione: la cui potestà di irrogazione non può che appartenere al diverso ufficio periferico dell’Agenzia delle dogane che ha rilasciato il codice di accisa valido per l’intero territorio nazionale (e al quale lo scrivente ufficio segnala la presente determinazione).

Per tali ed evidenti ragioni, pur non potendo formalmente annullare o revocare la propria erronea constatazione non essendo essa un atto amministrativo suscettibile di arrecare concreto ed attuale pregiudizio ai diritti soggettivi del contribuente, questo ufficio determina l’improcedibilità della propria e territoriale irrogazione della sanzione annunciata nel verbale di liquidazione inviato a codesto contribuente.

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