Sul pasticcio venutosi a creare in seguito alla Decisione della Commissione Europea del 13 luglio 2009, forse dirò la mia su questo blog o forse no…
Ma intanto riporto il recente parere dell’Assopetroli in merito ai codici più opportuni da usare nella trasmissione telematica al sistema doganale (per le cessioni effettuate fino allo scorso 3 novembre: visto che dopo tale data il rubinetto dell’agevolazione si è seccato)
• Causale di scarico: 028 “Impieghi in lavori agricoli …” della tabella TA08(S);
• Posizione fiscale: 003 “Imposta esente” della tabella TA12;
• Campo note: “gasolio agricolo destinato al riscaldamento delle serre”
Ricordo anche che lo scorso 11 dicembre, Assopetroli ha pubblicamente dissentito da Coldiretti che pare abbia invitato i propri associati, destinatari del beneficio fiscale in discussione, a detrarsi l’importo dell’agevolazione dal prezzo delle fatture da pagare ai fornitori del gasolio.
Articolo 1 Il regime di aiuti sotto forma di esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, applicato illegittimamente dall’Italia nel periodo dal 3 ottobre 2000 al 30 giugno 2001, nonché negli anni 2002, 2003 e 2004, è incompatibile con il mercato comune.
Articolo 2 L’Italia è tenuta a recuperare presso beneficiari gli aiuti incompatibili concessi nell’ambito del regime di cui all’articolo 1. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari alla data del loro effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
Articolo 3 Il recupero degli aiuti concessi nell’ambito del regime di cui all’articolo 1 deve essere immediato ed effettivo. L’Italia provvede affinché la presente decisione sia eseguita nei quattro mesi successivi alla data della notifica.





