Impiegare gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico


Per poter impiegare gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico

Impiegare gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico

Miro hermitage

Le fornisco di seguito le richieste informazioni con la speranza che possano esserle utili ed esaustive e, per ogni ulteriore chiarimento, la invito a non esitare nel contattare l’Ufficio delle dogane.

Le anticipo che per poter acquistare il prodotto, dovrà esibire al fornitore copia della denuncia di impiego che le restituiremo, registrata dall’Ufficio.

LA DENUNCIA

Esclusi i privati consumatori e le aziende che utilizzano alcole metilico per i soli processi di saldatura, per poter utilizzare alcool isopropilico, metilico o propilico, anche in quantità minime, occorre denunciare tale necessità all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo dove i citati alcoli verranno impiegati (cfr. art.5 del decreto Ministro delle finanze 1 agosto 1986 – G.U. n. 180 del 05/8/1986 – richiamato dall’art.22 del decreto Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n.153 – G.U. n. 97 del 27/4/2001 supplemento ordinario).
La denuncia deve essere presentata in duplice esemplare e deve essere corredata da uno schema planimetrico del sito, anch’esso in due esemplari, con evidenziati, anche in legenda: le vie di accesso pubbliche e private allo stabile, i locali di cui si compone e gli eventuali serbatoi di stoccaggio con le annesse linee di collegamento. Quindi, indicare ed evidenziare, anche l’esatto luogo di deposito degli alcoli, le caratteristiche geometriche degli eventuali serbatoi di stoccaggio, la tipologia del luogo, ripiano, cassetto o armadietto dove verranno depositati e custoditi gli alcoli nelle loro confezioni originali integre nonché il locale o i locali dove verrà impiegato il prodotto e dove potranno quindi trovarsi le confezioni già aperte.

Gli eventuali serbatoi che verranno usati per lo stoccaggio degli alcoli dovranno essere dotati di tabelle di ragguaglio altezza /volume, firmate e in duplice copia.

La denuncia, indirizzata all’ufficio delle dogane, deve contenere:

a)                  Le generalità complete del dichiarante (denominazione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede e rappresentante);

b)                  indirizzo del sito ove si intende impiegare il prodotto;

c)                  il numero dei recipienti, relativa capacità e quantità massima complessiva che in qualsiasi momento potrà essere ivi rinvenuta (stimando quindi in eccesso);

d)                  le generalità (complete di codice fiscale e partita IVA) dei fornitori degli alcoli (ai quali andrà inviata copia della medesima denuncia dopo che sarà restituita allibrata dall’ufficio);

e)                  una sintetica relazione sugli scopi e le modalità di impiego del prodotto, gli eventuali processi di lavorazione, le qualità e quantità annue dei prodotti ottenuti dalle lavorazioni;

f)                   il massimo quantitativo di alcole che si prevede di utilizzare in un anno (stimando quindi in eccesso).

Tutti i documenti, compresi gli schemi planimetrici, debbono essere sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo delegato o procuratore (allegare copia della delega o procura), con allegata fotocopia del documento d’identità dei firmatari, e non possono essere qui trasmessi per posta elettronica.

IL REGISTRO

Non sono obbligati alla tenuta del registro, i laboratori di analisi e di ricerca che utilizzano gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, quali reagenti, confezionati in recipienti sigillati di capacità non superiore a 2,5 litri.

Insieme alla denuncia, gli altri utilizzatori dovranno presentare, per la vidimazione dell’ufficio delle dogane, un apposito registro di carico e scarico nel quale andranno annotate, giornalmente e per ciascun prodotto (metilico, propilico o isopropilico), nella parte del carico, le quantità pervenute con l’indicazione degli estremi della speciale bolletta di accompagnamento ex art. 6 DM 01/8/1986, del mittente e del suo indirizzo e, nella parte dello scarico, le quantità degli alcoli impiegati e dei prodotti ottenuti.

E’ opportuno accompagnare il registro da vidimare con una lettera di richiesta.

Alla fine di ogni mese, occorre annotare la giacenza dei singoli prodotti risultante tra il carico e lo scarico ed, entro il giorno 15 di ogni mese, deve essere trasmesso all’ufficio copia delle pagine del predetto registro contenenti le eventuali scritture effettuate nel mese precedente e, comunque, la giacenza mensile riportata a nuovo mese, anche in assenza di carico e/o di scarico nel mese.

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gennaio.8.2010    In laboratorio con gli alcoli

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3 risposte a Impiegare gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico

  1. Ciao, dove potrei trovare il testo completo del decreto Ministro delle finanze 1 agosto 1986 – G.U. n. 180 del 05/8/1986

  2. Ti ringrazio tantissimo, è citato ovunque ma il testo integrale pare introvabile in rete. L’ho cercato per giorni!
    Ti devo quanto meno un aperitivo… Alcolico ovviamente! ;-)

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