Sull’omesso o ritardato pagamento dei diritti di licenza, ritengo che la sanzione TUA non possa essere definita mediante il pagamento del quarto del minimo edittale: per la preclusione sancita nell’ultimo periodo del 3° comma dell’art.17 D.lgs 472/1997.
In tale mia lettura mi ritengo confortato sia dall’assenza di una definizione univoca del concetto di tributo e sia dalla sua definizione allargata, considerata dalla giurisprudenza, quale: “tutte le prestazione imposte per via coattiva purché non rappresentino il corrispettivo privatistico di una prestazione dell’Ente impositore”.
L’omissione o il ritardato pagamento del diritto di licenza – ovverosia di un tributo certo nel suo ammontare e pertanto liquido ed esigibile ad una prefissata scadenza – costituirebbe pertanto una contravvenzione all’uso della normale diligenza richiesta dalla norma e l’illecito verrebbe quindi soggettivamente commesso con quella colpa grave provata in re ipsa dal medesimo fatto omissivo e perciò idoneo ad essere sanzionato con la procedura dell’irrogazione immediata mediante iscrizione a ruolo offerta dal 3° comma dell’art. 17.
Emergerebbe così una sensata, secondo il mio punto di vista, interpretazione di tale norma derogatoria del contraddittorio anticipato offerto dalla notifica dell’atto di contestazione: per altri fatti utile alla ponderata valutazione dell’elemento soggettivo della colpa ma superfluo per il fatto dell’omesso o ritardato pagamento dei tributi.
Diversamente, l’intero 3° comma dell’art.17, apparirebbe quale illogica procedura lesiva dell’interesse pubblico all’imparzialità dell’azione amministrativa della giusta applicazione delle sanzioni.





