Esportare prodotti soggetti ad accisa


Esportare prodotti soggetti ad accisa

Imaginary Friend by m0thyyku

In applicazione dell’art.19 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, dell’art. 6 del nostro testo unico sulle accise D.lgs 504/1995 e quindi dell’art.24 del decreto del Ministro delle finanze 210/1996 :

“I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Paese comunitario, per essere esportati attraverso uno o più altri Paesi comunitari, possono circolare in regime sospensivo, con la scorta del D.A.A., da appurare mediante certificazione, da parte della dogana di uscita dalla Comunità, che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario”.

Nel merito della compilazione del D.A.A., le note esplicative contenute nel Regolamento (CEE) N. 2719/92 della Commissione, come coordinato con le modifiche introdotte con il Reg. CEE n. 2225/93 del 27 luglio 1993, prevedono che:

-                   nella casella 7 deve essere indicata la persona che agisce in nome e per conto dello speditore presso la dogana di uscita (e quindi nessuna informazione relativa ai destinatari ubicati in Paesi extra U.E.);

-                   nella casella 7a deve essere apposta la dicitura “ESPORTAZIONE FUORI DELLA COMUNITA’” con l’indicazione della dogana di uscita dal territorio comunitario;

-                   nella casella 13 deve essere indicato lo Stato membro in cui si trova tale ultima dogana.

La dogana di uscita attesterà, sull’esemplare 3 del DAA, l’uscita delle merci dal territorio comunitario e lo restituirà subito al mittente munito quindi di tale certificazione.

Sull’utilizzo di prove alternative per l’appuramento delle spedizioni e restituzione della copia n. 3 del DAA dalle autorità doganali, la circolare 46/D del 29.11.2005, ricorda che: “In attesa del completamento dell’esame delle modifiche da apportare alle disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 92/12/CEE e dell’articolo 793, paragrafo 6° del regolamento (CEE) 2454/93, la copia n.3 certificata del DAA può essere consegnata dall’ufficio doganale d’uscita dal territorio comunitario, in luogo dello speditore, alla persona fisica o giuridica citata dal mittente nella casella 7 del documento d’accompagnamento. Ciò può avvenire solo se il mittente ha espressamente indicato tale possibilità, apponendo la seguente dicitura sotto la sua firma nella casella 24: “copia 3 da consegnare alla persona specificata nella casella 7”.


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