Processi mineralogici, elettrolitici e metallurgici


Processi mineralogici, elettrolitici e metallurgici

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Domanda: quali sono le modalità di compilazione ed inoltro della richiesta da indirizzare all’Ufficio delle dogane per eventualmente ivi inoltrare domanda di licenza fiscale al fine di ridurre l’incidenza delle accise sui costi per energia elettrica che venga prevalentemente impiegata nel lavoro di fonderia alluminio e, in minor parte, per le accessorie lavorazioni sui pezzi pressofusi e nella costruzione di stampi per pressofusione.

Risposta: ricordo che, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del T.U.A. (Testo Unico Accise) (1) come modificato dall’art. 1 del D.Lgs 26/2007 (2),  l’esercente utilizzatore di energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW, intendendosi per uso promiscuo l’utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione, ha l’obbligo di denunciare preventivamente, il proprio stabilimento ove l’energia viene impiegata, all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio.

Inoltre, ai sensi dell’art. 52 del T.U.A., non è sottoposta ad accisa:

  • l’energia elettrica utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
  • l’energia elettrica impiegata nei processi mineralogici;
  • l’energia impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

E’ invece esente dall’accisa l’energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato.

Per poter quindi godere dei cosiddetti “impieghi soggetti a diversa tassazione” occorre preventivamente denunciarsi all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto e così acquisire lo status di soggetto obbligato al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica consumata nel sito oggetto di denuncia, tenendo presente che, ai sensi dell’art. 55, comma 6, T.U.A., le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile dell’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, escluso il pericolo che l’energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta.

Con Regolamento CE n. 29/2002  della Commissione del 19 dicembre 2001 (3) è stato modificato il Regolamento CEE n. 3037/1990 del Consiglio relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee.

Occorre quindi anzitutto verificare i propri codici di attività risultanti dall’iscrizione nel registro delle imprese (armonizzato come da Regolamento CEE N. 2186/93 del Consiglio del 22 luglio 1993) (4).

Per rinvenire la normativa comune europea si può utilizzare il seguente link

Qualora vi siano impieghi di energia elettrica in processi di reazione Redox di ossido-riduzione o galvanostegia o processi elettrolitici in generale (necessari ad addizionare o ridurre il numero di elettroni o metterli in comune mediante legami covalenti), l’eventuale autorizzazione definitiva sarà soggetta ad un preventivo nulla osta tecnico che l’Ufficio chiederà alla propria struttura centrale dell’Agenzia delle dogane.

La denuncia, in duplice esemplare, dovrà contenere:

  • a) i dati del soggetto giuridico o persona fisica richiedente (con codice fiscale, partita iva, iscrizione registro imprese).
  • b) l’ubicazione dell’impianto.
  • c) una planimetria in duplice esemplare dalla quale evincere la dislocazione delle apparecchiature e delle linee elettriche in riferimento alle aree, costruzioni e strade di accesso.
  • d) schema elettrico dell’impianto collegato alla rete (fino all’eventuale contatore statico dell’ENEL).
  • e) una relazione tecnica.
  • f) una dichiarazione finale sulla denuncia, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

La relazione tecnica, anch’essa in duplice esemplare, dovrà descrivere l’impianto e i processi produttivi in dettaglio, con particolare ulteriore dettaglio di tutte le macchine elettriche e utilizzatori elettrici in generale.

La dichiarazione finale sulla denuncia sarà all’incirca del seguente tenore:

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che l’energia elettrica è utilizzata (barrare la casella di interesse):

– è utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici (art. 52 comma 2. lett. e) CODICE UE ATTIVITA’ ECONOMICA (Regolamento Commissione “CE” n. 29/2002) DI _____

– è impiegata nei processi mineralogici, (art. 52 comma 2. lett f); CODICE UE ATTIVITA’ ECONOMICA (Regolamento Commissione “CE” n. 29/2002) DJ _____

– è impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50% (art. 52 comma 2. lett. g).

Per quanto sopra dichiarato, il sottoscritto, consapevole che l’agevolazione fiscale richiesta ai sensi dell’ art. 52 comma 2, lettere e), f), g) del Testo Unico sulle accise D. Lgs. 504/1995 e successive modifiche e integrazioni, è subordinata all’approvazione e autorizzazione da parte del competente Ufficio dell’ Agenzia delle Dogane, cui la presente dichiarazione è presentata unitamente alla denuncia di attività ex art. 53, co. 1, T.U.A. CHIEDE che i consumi di energia elettrica destinati agli usi dichiarati siano esclusi dall’applicazione dell’accisa per le seguenti percentuali (barrare la casella di interesse):

100% dell’energia elettrica misurata, in quanto tutto il quantitativo viene utilizzato negli “usi di processo” di cui sopra

–  ………..% dell’ intero volume annuo di energia elettrica misurata in quanto utilizzato negli “usi di processo” di cui sopra. Sui restanti volumi, rispetto al totale misurato, continuerà ad essere applicato il normale regime (*)

100% dell’energia elettrica risultante dell’apposito misuratore che verrà all’uopo installato (oppure già installato, matricola ________________) dedicato alla misurazione esclusiva degli “usi di processo” sopra descritti.

(*) la percentuale di consumi attribuibili ai processi agevolati viene corredata da relazione tecnica che ne attesta l’uso promiscuo e le relative percentuali.

La documentazione qui unita risulta conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

Allegare: Copia del documento di identità in corso di validità

———————

Fatta la denuncia, lei dovrà contattare il servizio Controlli e Verifiche dell’Ufficio delle dogane al fine di stabilire i consumi da escludere dalla tassazione e quindi, sulla scorta di tale preliminare accordo, dovrà predisporre un progetto di schema elettrico contenente l’esatta inserzione del gruppo di misura dell’energia da escludere dalla tassazione oltre ai dati tecnici dei riduttori e dei contatori (tutti già certificati) che si intenderebbero installare, della relativa morsettiera per l’inserzione degli strumenti di prova e taratura e dei punti di suggellamento fiscale.

Tale progetto verrà quindi esaminato dall’Area Verifiche e Controlli dell’Ufficio che, sentiti i colleghi dell’Area Gestione dei Tributi, prescriverà gli adattamenti e le eventuali modifiche ritenute necessarie per la sicurezza fiscale delle misure elettriche. La medesima Area valuterà inoltre la completezza dei documenti afferenti alla denuncia e chiederà le produzioni documentali necessarie per la formazione del fascicolo tecnico prima della restituzione del duplo al dichiarante.

L’Area Gestione dei Tributi dello scrivente fornirà comunque ogni istruzione di natura contabile: per prestare la prevista cauzione, per ottenere la licenza di esercizio, per calcolare le rate di acconto mensili dell’imposta e dell’addizionale provinciale e per adempiere correttamente alla tenuta del registro delle misure e all’elaborazione della dichiarazione annuale.

Fonti normative:

1) Testo Unico delle Accise approvato con decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 in supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995.

2) Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise introdotte dall’art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 in supplemento ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2007 (in vigore dal 1° giugno 2007).

3) Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee – regolamento CE n. 29/2002 in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee – Serie L – 6/3 – 10 gennaio 2002.

4) Regolamento CEE N. 2186/93 in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 196 del 5 agosto 1993, pagg. 1-5.

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10 thoughts on “Processi mineralogici, elettrolitici e metallurgici

  1. Salve!ho trovato molto interessante il suo articolo perchè è una questione di cui mi sto occupando e vista la sua disponibilità a condividere la sua esperienza vorrei se è possibile un chiarimento,in merito alla possibilità di richiedere l’esenzione dall’accisa per un’azienda che, pur rientrando nei casi di non sottoposizione ad accisa (art. 52 c.2), ha una potenza massima disponibili inferiore a 200KW.Può comunque richiedere l’esenzione?seguendo quale procedura?In ogni caso la ringrazio per aver condiviso la sua preziosa esperienza.

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    • Grazie per i complimenti.

      Direi di inoltrare la richiesta di stipula della convenzione, ex art. 55, comma 2, TUA, indirizzata sia al fornitore che all’Ufficio delle dogane.

      Si aspetti quindi un sopralluogo dei funzionari doganali (anche per la necessità di distinguere i consumi “di processo” da escludere, rispetto al consumo globale dello stabilimento) e tenga conto che, con circolare 32/D del 5 agosto 2008, l’Agenzia ha stabilito che, le cautele erariali previste al comma 6 dell’art. 55, sono comunque soddisfatte da una determinazione dei consumi effettuata sulla base degli assorbimenti di energia di ogni carico elettrico, con riferimento ad un congruo numero di ore di funzionamento.

      La ringrazio per l’intervento e sarei felice se poi vorrà testimoniare su questo blog l’esito di tale pratica.

      Art. 55, comma 2: Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, il canone d’imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane procede alla revisione del canone. Il venditore, inoltre, è tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, l’elenco degli utenti che utilizzano l’energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le relative variazioni.

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  2. Buongiorno,
    ho letto con interesse il suo articolo che ha chiarito molte cose ma che ha anche suscitato in me quesiti che provo a tradurle:
    1- credo di aver capito che presentare la domanda richieda l’intervento di un esperto vista la quantità di documentazione e di relazioni tecniche o mi sbaglio?
    2- se ho capito bene occorre anche installare un contatore dedicato a rilevare i consumi utilizzati per il processo produttivo in modo da distinguerli da altri utilizzi presenti in azienda come altre lavorazioni o uffici, è giusto?
    sia per il punto 1 che 2 quali i costi da affrontare, e per il contatore e la sua gestione ci sono poi costi che si protraggono nel tempo?
    Volendo esser più pratici mi sembra una opportunità valida per grandi consumatori e non per piccole imprese, da che consumi può valer la pena procedere alla richiesta di riduzione?
    Grazie mille per le informazioni e le risposte che vorrà dare ai miei quesiti.
    Un saluto cordiale
    Giuseppe Merlini

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    • Sig. Merlini, buongiorno.
      Premesso che, se la necessità dello stabilimento non supera i 200 kW, si stipula una convenzione col fornitore, avvisando l’Ufficio delle dogane (vedi il precedente commento).
      Le rispondo pertanto che:
      1 – non è detto che ci si debba rivolgere ad un professionista esterno. In fondo, per redigere la domanda e la relazione, basta avere cognizione dei propri processi produttivi, degli assorbimenti elettrici delle apparecchiature i cui consumi non saranno sottoposti ad accisa e della loro incidenza percentuale sui consumi fatturati dal fornitore;
      2 – il contatore è sicuramente utile per accertare i consumi da escludere dalla tassazione, ma l’Agenzia delle dogane ammette la possibilità di “procedere alla determinazione dei consumi presunti da assoggettare all’accisa sulla base di dati tecnici, in luogo dell’installazione di distinti contatori, con particolare riguardo a situazioni dove i consumi tassati rappresentano una minima percentuale rispetto al consumo globale dello stabilimento. La determinazione dei consumi mediante stipula di appositi atti di convenzione sulla base di dati tecnici (somma degli assorbimenti di energia elettrica di ogni utenza tassata con riferimento ad un congruo numero di ore di funzionamento), rappresenta, nei casi in questione, cautela sufficiente a garantire gli interessi dell’Erario“.
      La predisposizione, l’installazione e il controllo della corretta inserzione e taratura del contatore hanno indubbiamente dei costi, ma anche in tale evenienza direi che conviene comunque accedere all’agevolazione fiscale in discorso, abbattendo così i costi dell’impresa di 0,00310 euro di accisa per ogni kWh; da sommare, fino a 200.000 kWh di consumo mensile, ai 0,01136 euro per kWh dell’addizionale provinciale (ad esempio l’aliquota per l’anno 2010 deliberata dalla Giunta provinciale di Reggio Emilia).
      Magari con un pò di pazienza, vedrà che il suo Ufficio delle dogane le risolverà ogni incertezza sul disbrigo delle formalità necessarie.
      E se poi vorrà commentare l’esito della pratica anche su questo blog, ne sarei contento.
      La ringrazio per aver visitato il mio blog e la saluto cordialmente.
      Paolo Silvestro D’Antone
      Reggio Emilia

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  3. Buongiorno, lavoro nel settore delle accise. Sono interessato a sapere se l’Agenzia, nella consessione del rimborso retroattivo dell’accisa indebitamente versata, ex art 14 D.Lvo 504/95, abbia voluto riservare questa possibilità alle “situazioni già in essere” (intendendosi per le aziende già esistenti) al 01/06/2007 oppure se tale possibilità di rimborso retroattivo delle imposte possa essere concessa anche alle aziende nate alla data successiva, esempio:
    apro un’azienda nel 05/05/2008 con fornitura di 500kW, parte impegnata in un processo mineralogico e parte impegnata in usi collaterali, dopo un anno vengo a conoscenza che, se divento soggetto obbligato (mi denuncio all’amministrazione) posso accedere al trattamento fiscale di non sottoposizione per la parte di energia destinata al processo miner. In tal momento, ho diritto a richiedere il rimborso con decorrenza al 05/05/2008 (non sono decorsi i due anni ex art 14) oppure sono escluso da tale opzione in quanto la mia attività aziendale è nata successivamente alla data dall’entrata in vigore del D. L.vo 26/2007? grazie mille…pasquale

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    • Salve Sig. Pasquale. Ritengo che la richiesta di rimborso non sia legittima: sia perché lei non potrebbe assolvere al suo onere probatorio dell’esatta quantificazione dei consumi di energia elettrica da esentare per il periodo di tempo anteriore alla denuncia fatta all’Ufficio delle dogane e al conseguente rilascio della licenza di esercizio, sia perché, prima dell’insorgenza dello specifico rapporto tributario, lei non era il soggetto passivo di tale rapporto obbligatorio e non sarà pertanto legittimato a chiedere in restituzione imposte mai versate se non quale parte del corrispettivo pagato al fornitore che ha esercitato il suo diritto di rivalsa.
      La ringrazio per aver visitato il mio blog
      Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia

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  4. Salve,

    volevo richiedere un parere di conferma.
    Un’azienda richiede non sottoposizione in data 2009 presso un fornitore e la ottiene.
    Poi cambia fornitore e nel 2010 manda richiesta al nuovo fornitore.
    Ha diritto al trattamento non sottosto anche se non si è ricordata di mandare subito al nuovo fornitore le documentazioni?(l’azienda è iscritta presso la dogana come fascicolo già da parte del prec fornitore)

    Grazie

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    • Salve Sig. Dario.
      Se per “azienda iscritta presso la dogana” intendiamo l’azienda-consumatrice intestataria del codice di accisa che si autodetermina, appunto, l’accisa sui propri usi tassati mediante la dichiarazione annuale di consumo, il nuovo fornitore non avrebbe dovuto fatturare con accisa e addizionale. E se l’ha fatto ha indebitamente duplicato la pretesa tributaria e deve restituire le corrispondenti somme al cliente: emettendo fatture di accredito che esporrà “in rettifica” sulla propria dichiarazione annuale di consumo.
      Se invece l’azienda-consumatrice aveva stipulato, col precedente fornitore, il canone a convenzione previsto per le utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, cambiando fornitore avrebbe dovuto richiedere la stipula di una nuova convenzione ex art. 55, comma 2, TUA. (legga la mia risposta al precedente commento della Sig.ra Manuela).
      La ringrazio per aver visitato il mio blog
      Paolo Silvestro D’Antone – Reggio Emilia

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  5. Buongiorno Sig. Dantone,
    Ho trovato le sue pubblicazioni molto interessanti e ci sono state utili a presentare l’istanza in data giugno 2012 relativa a processo metallurgico che, dopo verifica avvenuta nel novembre 2012, è stata accettata nel gennaio 2013 (domani 9-05 andremo a sottoscrivere l’atto di convenzione) con il riconoscimento della possibilità di richiedere il rimborso delle accise indebitamente pagate per i 2 anni precedenti la data di presentazione dell’istanza . Ora però non ci è chiaro chi deve procedere al rimborso delle accise indebitamente pagate per i 2 anni precedenti la presentazione dell’istanza. Ad inizio 2013 abbiamo cambiato fornitore di energia elettrica e le accise non dovute sono state pagate al vecchio fornitore il quale dice di rivolgerci al fornitore attuale. Non vorremmo richiedere il rimborso all’Agenzia delle Dogane perché chissà quali possono essere i tempi…
    La ringrazio in anticipo per la risposta, cordiali saluti

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