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L’azienda agricola che si rifornisce di gasolio denaturato in quantità superiore al limite assegnatogli con il libretto di controllo dell’ufficio provinciale U.M.A. viola il disposto dell’art. 6, comma 1, del decreto 454/2001 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali: “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, titolari del libretto di controllo rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, si riforniscono di prodotti petroliferi denaturati per l’agricoltura presso i depositi fiscali e presso i depositi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, nei limiti delle assegnazioni effettuate dall’ufficio regionale o provinciale, annotandone di volta in volta qualità e quantità sul libretto medesimo.” Regolarizziamo l’errore scrivendo una lettera indirizzata sia all’ufficio provinciale per gli utenti motori agricoli che all’ufficio delle dogane e chiediamo di detrarre dalla prossima assegnazione la quantità eccedente che, ovviamente, non abbiamo utilizzato. Ci avvaliamo dell’istituto del ravvedimento operoso, pagando euro 32,25 (un ottavo di euro 258 costituente il minimo edittale della sanzione prevista dall’articolo 50, comma 1, del testo unico sulle accise per la violazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 454/2001).